Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9214 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2017, (ud. 19/01/2017, dep.10/04/2017),  n. 9214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4811-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERATE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DONATELLO 71, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO BAGNASCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CIARAMELLA, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6911/8/2015, emessa il 24/06/2015, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il

10/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 24 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 2686/5/14 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva parzialmente accolto il ricorso di P.P.P. contro l’avviso di accertamento IRPEF, IVA, IRAP ed altro 2008. La CTR osservava in particolare che trattandosi di accertamento basato sullo studio di settore lo stesso doveva affermarsi nullo in quanto non preceduto dal contraddittorio endoprocedimentale.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e della L. n. 212 del 2000, art. 6, poichè la CTR ha erroneamente ritenuto trattarsi di accertamento esclusivamente basato su uno studio di settore ed ha quindi applicato la relativa disciplina, come conformata anche dalla giurisprudenza di legittimità, mentre nel caso di specie l’atto impositivo impugnato aveva solo tratto spunto dallo scostamento dallo studio di settore e peraltro si era poi basato sul ulteriori elementi rivenienti dalla contabilità aziendale del contribuente verificato, così qualificandosi come accertamento di tipo “analitico – induttivo”.

La censura è inammissibile e comunque infondata.

Anzitutto vi è da rilevarne il difetto di “autosufficienza”, poichè l’atto impositivo di che si tratta non è stato trascritto nelle parti che possono rilevare ai fini del richiesto giudizio di legittimità nè si è indicato ove negli atti possa essere agevolmente reperito nè infine lo stesso è stato prodotto.

Tale tecnica di formulazione del mezzo collide con il principio che “Il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione” (Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015, Rv. 636120 – 01).

Sempre sul piano dell’ammissibilità, si deve poi anche osservare che nella sostanza il motivo riguarda la qualificazione data dal giudice di appello all’atto impositivo impugnato, il che peraltro contrasta con altro principio di diritto affermato nella giurisprudenza di questa Corte ossia che “In tema di interpretazione dell’atto amministrativo, l’accertamento del contenuto del provvedimento si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità, oltre che in ipotesi di motivazione inadeguata, in caso di violazione delle norme ermeneutiche. Ne consegue che è inammissibile la critica della ricostruzione del contenuto del provvedimento concessorio rilasciato dal Presidente della Giunta regionale operata dal giudice di merito che si risolva nella proposta di un’interpretazione diversa” (Sez. 1, Sentenza n. 8293 del 20/04/2005, Rv. 580524 – 01).

Quindi, nemmeno denunziandosi da parte dell’Agenzia fiscale ricorrente un vizio motivazionale, la questione qualificativa dell’atto, come giudizio tipicamente meritale, risulta preclusa in questa sede.

Sul piano della fondatezza della censura, va comunque rilevato che la CTR ha correttamente sussunto la fattispecie concreta in quella dell’accertamento di tipo parametrico ossia basato sugli studi di settore, poichè risulta dalla medesima accertato in fatto che la verifica contabile è poi appunto stata utilizzata al fine della comparazione con gli indici derivanti dallo studio di settore implicato.

Il giudice di appello ne ha poi derivato l’invalidità dell’atto impositivo impugnato, risultando pacifico che lo stesso non sia stato preceduto da alcuna forma di contradditorio, così uniformandosi alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. 5, n. 14288 del 13/07/2016).

Il ricorso va dunque rigettato e la ricorrente va condannata alle spese del presente giudizio secondo generale principio della soccombenza. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 – quater, (cfr. Cass. Civ. 1778/2016, 5955/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.600 oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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