Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9213 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. III, 19/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 19/04/2010), n.9213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PANTELLERIA 14, presso lo studio dell’avvocato CANCARO ANTONIO (rec.

Ing. V. SGARLATA), che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DISTRIBUZIONE CARNI di GAMBINO GIACOMO & C. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 184/2 0 09 della CORTE D’APPELLO di PALERMO

del 6.2.09, depositata il 12/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. S.V. ha proposto ricorso per Cassazione contro la Distribuzione Carni di Gambino Giacomo & C. s.a.s. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 12 marzo 2009, con la quale è stato accolto l’appello da detta società proposto avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Carini, che aveva dichiarato risolto per grave inadempimento della stessa, nella qualità di conduttrice, il contratto di locazione immobiliare ad uso diverso da quello abitativo corrente fra le parti. La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di prime cure, ha rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale, proposta dallo S., ed ha compensato le spese dei due gradi.

L’intimato non ha resistito.

p. 2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di Cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

p. 3. Ricorrendo le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si è osservato quanto segue:

” (…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè inosservante dell’art. 366 bis c.p.c..

Il primo motivo – deducente “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 1571, 1594, 1456 c.c. e L. n. 392 del 1978, art. 36 – non si conclude, per la parte in cui, attesa l’evocazione di dette norme, dovrebbe denunciare un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con la formulazione del prescritto quesito di diritto, mentre, per la patte in cui dovrebbe denunciare vizio di motivazione, eventualmente anche soltanto in via esclusiva (cioè nonostante la detta evocazione), non si conclude con e comunque non contiene il momento di sintesi espressivo della cd. “chiara indicazione”, di cui all’art. 366 bis c.p.c. (in termini Cass. sez. un. n. 20603 del 2007, fra le tante).

Il secondo motivo concerne la compensazione delle spese dei due gradi e non ha autonomia, in quanto postulante la caducazione di detta statuizione quale conseguenza dell’accoglimento del primo motivo”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che la memoria del ricorrente non si preoccupa di confrontarsi con la relazione e particolarmente coi precedenti cui essa fa riferimento.

E’ opportuno soltanto precisare che, essendo stato il ricorso notificato anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che all’art. 47, comma 1, lett. d) ha disposto l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. e all’art. 58, comma 5, ha disposto l’ultrattività della norma abrogata per i ricorsi contro provvedimenti pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa (4 luglio 2009), nella specie l’insensibilità del ricorso all’abrogazione deriva dal normale operare della regola dell’ultrattività della legge, senza che occorra fare riferimento alla norma transitoria.

Il ricorso è, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

p. 3. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA