Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9213 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.10/04/2017),  n. 9213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8170-2016 proposto da:

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CORNELIA 164, presso lo studio dell’avvocato SAMUELA RICCIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE IMPERIO, TOMMASO

GERMANO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di TRANI, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE MAZZINI 73, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

AUGUSTO, che lo rappresenta e difende che lo rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2401/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. GHINOY PAOLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. M.F. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari che, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, aveva rigettato la domanda con la quale egli, premesso di avere lavorato alle dipendenze del comune di Trani in qualità di agente di polizia municipale categoria C1 con una serie di contratti a tempo determinato dal 2005 al 2012, chiedeva dichiararsi nulla ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 comma 2, la clausola di fissazione del termine apposta al primo contratto e conseguentemente dichiarare la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, o in subordine la conversione per superamento del termine di 36 mesi complessivi, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 bis, comma 2, con decorrenza dal primo giorno del 37 mese di servizio.

2. Il Comune di Trani ha resistito con controricorso.

3. La difesa del ricorrente ha depositato la comunicazione a mezzo pec alla controparte della volontà del ricorrente di rinunciare al giudizio, con compensazione delle spese processuali, riscontrata da comunicazione attestante la disponibilità ad accettare dell’amministrazione comunale di Trani.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. non essendo rispettate le formalità previste dall’art. 390 c.p.c., (rinuncia sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale a tale effetto) non può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del processo ai sensi di tale norma.

2. L’atto di rinunzia, sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del ricorso, non avendo la controparte manifestato la volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull’oggetto del contendere (cfr., per il caso di assenza dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., u.c, Cass. n. 2259 del 2013, Cass. n. 11606 del 2011, ss. uu. n. 3876 del 2010, n. 23685 del 2008, n. 3456 del 2007,n. 24514 del 2006, n. 15980 del 2006, n. 22806 del 2004, Cass. n. 10573 del 2016).

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. La volontà manifestata dall’amministrazione comunale di non ottenere una pronuncia nel merito del ricorso ed il comportamento processuale delle parti determinano la compensazione delle spese del giudizio.

5. Non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17: la ratio della norma – orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose – induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità non originaria ma, come nella specie, sopravvenuta (così Cass. 15/9/2014, n. 19464, Cass. 02/07/2015 n. 13636, Cass. 10/02/2017 n. 3542).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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