Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9213 del 06/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 06/04/2021), n.9213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27873-2019 proposto da:

ASILO PLACIDO DI BELLA, PICCOLA SOCIETA’ COOPERATIVA ARL, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NICOLA TODARO,

SALVATORE CAMBRIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 676/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il

06/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La società contribuente ASILO PLACIDO DI BELLA SCARL ha impugnato una cartella di pagamento relativa a tributi del periodo di imposta dell’esercizio 2002, ma il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla CTP di Messina ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, commi 4, e art. 22, comma 2, atteso che la copia dell’impugnazione depositata con il fascicolo di parte risultava mancante della sottoscrizione.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, – sezione staccata di Messina, con la sentenza n. 676/2/2019, depositata il 6 febbraio 2019, ha rigettato l’appello della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che la mancata sottoscrizione della copia del ricorso, in assenza di produzione dell’originale, comportasse l’inammissibilità dell’appello, senza che tale patologia potesse ritenersi sanata dalla sottoscrizione della procura alle liti, trattandosi di atto diverso, oltre che accessorio al ricorso stesso.

Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un unico motivo; l’Ufficio resiste con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, commi 3 e 4, e art. 22, commi 1, 2, 3 e 5.

Assume il ricorrente che l’originale del ricorso era stato notificato all’Ufficio e che presso la segreteria della Commissione Tributaria è stata consegnata una mera copia dell’atto, della quale era stata attestata la conformità all’originale.

Sostiene quindi il ricorrente l’erroneità dell’assunto obbligo, da parte sua, di produzione dell’originale del ricorso notificato (in realtà non disponibile, in quanto consegnato alla controparte), del quale il giudice tributario avrebbe potuto eventualmente ordinare l’esibizione in giudizio.

Conclude, pertanto, che solo l’accertamento della mancata sottoscrizione dell’originale, e non anche il difetto di firma sulla copia dello stesso, potrebbe comportare l’inammissibilità del ricorso, previo ordine di esibizione da parte del giudice.

Aggiunge inoltre il ricorrente che la sottoscrizione può essere apposta anche per relationem, ove la copia prodotta faccia rinvio all’originale.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Infatti, questa Corte ha affermato il principio secondo cui la mancata sottoscrizione in originale, da parte del ricorrente o del suo difensore, della copia del ricorso depositata ai fini della costituzione in giudizio, non determina l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce mera irregolarità, atteso che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 3, nel disciplinare l’ipotesi di ricorso proposto contro più parti, richiede la sottoscrizione in originale su tutte le copie dell’atto “destinate alle altre parti” e non anche sulla copia depositata a fini di costituzione in giudizio, laddove il D.Lgs. cit., art. 22, comma 3, richiede unicamente che la parte o il difensore attestino la conformità di tale copia all’originale notificato alla controparte, la quale può riscontrare l’esistenza della firma nell’originale dell’atto ad essa spedito o consegnato (Cass., Sez. V, 27 febbraio 2015, n. 4078; Cass., Sez. V, 15 giugno 2010, n. 14389).

E’, pertanto, l’accertamento della mancata sottoscrizione dell’originale del ricorso che determina l’inammissibilità di quest’ultimo, ove peraltro l’incompletezza materiale della copia notificata abbia impedito al destinatario la completa comprensione del contenuto dell’atto e, quindi, abbia leso il suo diritto di difesa (Cass., Sez. VI, 30 marzo 2017, n. 8213), essendo il resistente comunque in grado di verificare la sussistenza della sottoscrizione sull’originale prima della propria costituzione (Cass., Sez. VI, 17 novembre 2014, n. 24461; Cass., Sez. V, 15 giugno 2010, n. 14389).

Tale orientamento è conforme al principio, secondo cui la difformità tra l’atto di appello notificato e quello depositato, sanzionata con l’inammissibilità dell’impugnazione dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3, è solo quella sostanziale idonea ad impedire effettivamente al destinatario della notifica la completa comprensione dell’atto e, quindi, a ledere il suo diritto di difesa, rendendo incerti sia petitum che causa petendi, e non quella che risulti irrilevante ai fini della comprensione del tenore dell’impugnazione ovvero tale che l’atto di costituzione dell’appellato contenga, comunque, una puntuale replica ai motivi di gravame contenuto nell’atto notificato (Cass., Sez. V, 24 maggio 2017, n. 13058), ragione per cui le sanzioni di inammissibilità del ricorso vanno intese in senso restrittivo (Cass., Sez. VI, 2 maggio 2013, n. 10282).

Parimenti fondato è il ricorso, nella parte in cui censura la sentenza impugnata per avere ritenuto irrilevante la sottoscrizione della procura alle liti da parte del difensore. Questa Corte ha, difatti, ritenuto che – stante l’interpretazione restrittiva da dare al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 4, per salvaguardare la funzione di garanzia propria del processo e limitare al massimo l’operatività di irragionevoli sanzioni in danno delle parti – il ricorso in materia tributaria è inammissibile solo ove la sottoscrizione manchi materialmente e totalmente, e non quando la stessa possa essere desunta da altri elementi indicati nell’atto, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi ammissibile allorchè la sottoscrizione del difensore del ricorrente, pur mancando in calce, sia apposta per certificare l’autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, poichè in tal caso la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l’autografia del mandato, ma anche di sottoscrivere il ricorso e di assumerne, pertanto, la paternità (Cass., Sez. V, 31 maggio 2019, n. 20617).

La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto il ricorso inammissibile per mancanza della sottoscrizione della copia dello stesso depositata in segreteria e per l’irrilevanza della sottoscrizione apposta dal ricorrente sulla procura alle liti, si è sottratta ai suesposti principi e va cassata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per l’esame del merito del ricorso e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2021

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