Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9212 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 21/04/2011), n.9212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

GOLD TECH SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 130 presso

lo studio dell’avvocato MACRI’ TERESINA TITINA, rappresentato e

difeso dall’avvocato AMATUCCI ARNALDO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2006 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 23/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato SANTORO MASSIMO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso di una indagine condotta nei confronti di altra societa’ del settore orafo, furono rinvenuti supporti magnetici di una contabilita’ parallela a quella ufficiale, concernente operazioni commerciali intervenute con la s.r.l. Gold Tech. Sulla scorta del verbale di constatazione stilato dalla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate contesto’ a quest’ultima, per l’anno 1996, la omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura e la omessa fatturazione di operazioni imponibili, oltreche’ la presentazione di infedele dichiarazione Iva. Decidendo sul ricorso proposto dalla contribuente, la CTP ritenne sussistente la omessa regolarizzazione di acquisti ed, in relazione ad essa, la infedelta’ della dichiarazione Iva; ed annullo’ l’avviso quanto alla omessa fatturazione di operazioni imponibili ritenendone non raggiunta la prova. Sull’appello proposto dall’Agenzia la CTR ha annullato l’avviso integralmente. L’Agenzia ricorre con cinque motivi per la cassazione della sentenza della CTR. La contribuente si e’ difesa con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha cosi’ argomentato: “Questo consesso rileva, in relazione agli atti di causa, che non era stata offerta alcuna documentazione che potesse suffragare con attendibilita’ la ricostruzione dei fatti ipotizzata dai verbalizzanti e fatta propria dall’Ufficio. E anche nel presente giudizio l’amministrazione ha dimostrato di non tenere in conto alcuno che le presunzioni semplici, come nel caso in esame, per avere fondamento giuridico non possono consistere nel risultato possibile di una sia pur non arbitraria deduzione ma devono essere la conseguenza necessaria e quindi univoca, emergente da un processo logico dimostrativo fondato su fatti noti. Specie in materia di Iva le presunzioni semplici, per essere validamente ammesse come prova, devono fondarsi su circostanze gravi precise e concordanti nel significato che a tali requisiti viene dato dalla giurisprudenza civile (art. 2729). Nulla di tutto cio’ appare nelle argomentazioni riproposte nell’appello che sostanzialmente non hanno offerto motivazioni ulteriori e diverse. Mai infatti e’ stato dimostrato un rapporto certo con la documentazione rinvenuta, la quale per assodata giurisprudenza non puo’ da sola essere sufficiente ad affermare l’esistenza di operazioni commerciali, dovendo l’organo accertatore acquisire elementi probatori che autorizzino a collegare i documenti, posto che possano, nel caso che ci occupa, essere chiamati tali dal momento che non sono conosciuti ne’ dal contribuente ne’ da questo giudice, con operazioni assoggettabili ad Iva. Ma gli inquirenti non hanno nemmeno provato ad indagare su tali connessioni. Per quanto suggestive dunque le tesi dell’Ufficio non hanno, per come ed a carico di chi prospettate, alcun supporto probatorio”.

Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 54 e 56 e dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Si lamenta che la CTR abbia riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto il ricorso del contribuente senza che questo avesse proposto appello.

Il motivo e’ fondato, come risulta dalla stessa narrativa della sentenza impugnata e come questa corte e’ in grado di verificare sugli atti, trattandosi di “error in procedendo”.

Col secondo e col terzo motivo ricorso si deducono violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2 e 3 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si censurano le affermazione della CTR secondo le quali la disciplina della presunzione consente di ritenere provate le conseguenze necessarie e non anche quelle soltanto possibili dei fatti accertati, e che la documentazione rinvenuta presso altra societa’ non era sufficiente ad affermare che la Gold Tech avesse realizzato in nero le operazioni commerciali ipotizzate dall’Ufficio senza l’acquisizione di ulteriori elementi probatori che dimostrassero un rapporto certo fra le operazioni presunte ed i fatti riscontrati presso altra societa’.

I motivi sono fondati. Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 prevede espressamente, al terzo comma, che l’Ufficio possa provvedere alla rettifica della dichiarazione Iva sulla scorta delle risultanze dei verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti. E’ anche pacifico nella giurisprudenza di questa corte che per aversi presunzione giuridicamente valida non occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti la unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarieta’ assoluta ed esclusiva (regola della inferenza necessaria), ma e’ sufficiente che quello ignoto sia desumibile dal fatto noto univocamente, secondo un giudizio di probabilita’ basato sull’”id quod plerumque accidit” (regola dell’inferenza probabilistica. Cass. 23079/2005, 13169/2004, 2700/1997). La sentenza impugnata afferma la inidoneita’ delle operazioni non registrate accertate dalla polizia tributaria ad integrare la prova presuntiva della rivendita in nero dell’oreficeria ricevuta muovendo dall’assunto che tale rivendita in nero non e’ una conseguenza certa e necessaria delle modalita’ delle operazioni accertate; mentre avrebbe dovuto valutare la ragionevolezza della conseguenza affermata sul piano della probabilita’ statistica, salva in ogni caso la dimostrazione del contrario da parte del contribuente.

Il quarto censura la sentenza di omessa motivazione su fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione alla affermazione della CTR secondo la quale i documenti extracontabili rinvenuti presso la societa’ “Il Quadrifoglio” sarebbero stati “non sono conosciuti ne’ dal contribuente ne’ da questo giudice”.

Il motivo e’ inammissibile perche’ la affermazione censurata non integra la ratio della decisione impugnata (che e’ costituita dall’assunto della inidoneita’ dei documenti ad integrare una prova presuntiva) costituendo una nutazione marginale, dalla quale la CTR non dimostra di aver tratto conseguenze giuridiche.

Il quinto motivo censura di omessa motivazione la affermazione della CTR secondo la quale la documentazione rinvenuta presso la societa’ “Il Quadrifoglio” sarebbe inidonea ad integrare la prova presuntiva delle operazioni in nero contestate con l’atto di rettifica.

Il motivo e’ inammissibile perche’ non coglie la ratio della decisione che critica. La quale, secondo la lettura che questa corte ritiene preferibile (che e’ alla base dell’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso) ha affermato (sibbene con motivazione affatto insufficiente) la inidoneita’ della prova presuntiva dedotta in giudizio senza approfondirne l’esame, muovendo da una nozione dell’istituto che contrasta con la ricostruzione operatane da questa corte.

Va quindi accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e rimessa la causa ad altra sezione della CTR della Toscana per il rinnovo della decisione in ordine ai punti 2 e 3 dell’accertamento (essendosi formato il giudicato sulla questione della omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura e relativa infedelta’ della dichiarazione Iva). Con la sentenza definitiva saranno regolate anche le spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della CTR della Toscana per nuovo esame dei punti 2 e 3 dell’accertamento impugnato e per la decisione sulle spese anche di questo giudizio di legittimita’.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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