Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9212 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 20/05/2020), n.9212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2357-2019 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO N 38,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 4889/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – D.L., cittadino del Gambia, ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 13 luglio 2018 con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo ai sensi dell'”art. 360 c.p.c., comma 1, lett. 3″ si sofferma “sulle modalità di introduzione del giudizio di appello”, esponendo che “la Corte d’appello di Roma ha emesso numerose sentenze con le quali è stata dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione presentate con atto di citazione inducendo questa difesa a modificare le modalità di presentazione ed a depositare, nel caso di specie, un ricorso. Ritenendo che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udiena, dovesse essere portato a conoscenza delle parti a cura della cancelleria, come avvenuto per il giudizio dinanzi il Tribunale, il ricorrente ha omesso di effettuare improprio la notificazione. Conseguentemente appare errata la sentenza impugnata che ha per tale motivo deciso la inammissibilità del ricorso, di cui si chiede la cassazione”.

Il secondo mezzo denuncia mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni sociopolitica del paese di origine.

Il terzo mezzo sostiene che il Tribunale avrebbe errato a non applicare al ricorrente la protezione umanitaria.

Il quarto mezzo denuncia violazione del principio di non refoulemant.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – l’inammissibile il primo motivo, peraltro spiegato in forza di una inesistente lettera dell’art. 360 c.p.c., che, a differenza della corrispondente norma del codice di procedura penale, l’art. 606 c.p.p., non è diviso in commi e lettere, ma in commi e numeri.

invero, a parte il fatto che il Collegio nulla sa delle “numerose sentenze con le quali è stata dichiarata la inammissibilità dell’impugnazione presentati con atto di citazione”, nè la circostanza potrebbe in ogni caso possedere rilievo alcuno, non potendo certo influire sulla cogenza del dato normativo applicabile, ed indipendentemente dall’individuazione della forma dell’appello in materia di protezione internazionale (forma che in definitiva, in riferimento alla fattispecie in discorso, è effettivamente quella del ricorso e non della citazione: v. Cass., Sez. Un., 8 novembre 2018, n. 28575), sta di fatto che, versandosi in ipotesi di applicazione del rito sommario di cognizione, sia pure nella forma derivante dall’applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, nulla può rilevare la soggettiva convinzione del ricorrente il quale ha erroneamente opinato che “il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, dovesse essere portato a conoscenza delle parti a cura della cancelleria”.

Di guisa che la censura neppure sfiora la ratio decidendi posta a sostegno del provvedimento impugnato.

4.2. – I successivi tre motivi, qualificati dal ricorrente come “motivi di merito”, quantunque il giudizio di cassazione abbia natura di giudizio di legittimità, rimangono assorbiti.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a duello, dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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