Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9212 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. III, 19/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 19/04/2010), n.9212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO

34, presso lo studio dell’avvocato BARTOLI SALVATORE, rappresentato e

difeso dall’avvocato D’ANDREA GIROLAMO, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ZANARDELLI 36,

presso lo studio del Dott. BOVE CRISTIAN rappresentato e difeso

dall’avvocato MARRONE UBALDO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 490/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

3 0.1.09, depositata il 18/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. M.V. ha proposto ricorso per Cassazione contro M.V. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 18 marzo 2009, con la quale è stato accolto l’appello di M.V. avverso la sentenza resa inter partes in primo grado dal Tribunale di Marsala.

Al ricorso, che reca l’indicazione delle parti in modo invertito, ha resistito con controricorso M.V..

p. 2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

p. 3. Ricorrendo le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si è osservato quanto segue:

” (…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè inosservante dell’art. 366 bis c.p.c..

Nessuno dei cinque motivi che propone il ricorso – dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 o del n. 4 – si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto, come, del resto, ha correttamente eccepito parte resistente”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che non sono stati mossi ad esse rilievi.

E’ opportuno soltanto precisare che, essendo stato il ricorso notificato anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che all’art. 47, comma 1, lett. d) ha disposto l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. e all’art. 58 c.p.c., comma 5, ha disposto l’ultrattività della norma abrogata per i ricorsi contro provvedimenti pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa (4 luglio 2009), nella specie l’insensibilità del ricorso all’abrogazione deriva dal normale operare della regola dell’ultrattività della legge, senza che occorra fare riferimento alla norma transitoria.

Il ricorso è, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

p. 3. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza nel rapporto fra il ricorrente ed il resistente e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro millequattrocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

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