Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9212 del 16/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 9212 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

del processo ai sensi
della legge n. 89 del
2001 — impugnazione
relativa al capo sulle
spese

AZIENDA AGRICOLA di CANNONE CONCETTA (P.I.: 00197804713), rappresentata
e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Vincenzo D’Isidoro
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Cardinal de Luca, n.
– ricorrente –

22;
contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato
e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi
Uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce reso nel proc. R.G.V.G. 1025/2010
e depositato in data 8 marzo 2012 (non notificato).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 marzo 2013

dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

Data pubblicazione: 16/04/2013

udito l’Avv. Vincenzo D’Isidoro per la ricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Lucio Capasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

ricorso depositato in data 31 agosto 2010, il riconoscimento dell’equa riparazione, ai
sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un giudizio
svoltosi dinanzi al Tribunale di Foggia (iniziato nel dicembre 2002 e definito con il
deposito della sentenza in primo grado il 22 giugno 2010), invocando la condanna
del Ministero della Giustizia al risarcimento del danno non patrimoniale da
quantificarsi nella misura di euro 7.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria.
Nella costituzione del resistente Ministero della Giustizia, la Corte di appello adita,
con decreto depositato 1’8 marzo 2012, accoglieva, per quanto di ragione, il ricorso
proposto e, per l’effetto, condannava il predetto Ministero al pagamento in favore
della ricorrente, per il titolo dedotto in giudizio, della somma di euro 3.750,00, oltre
interessi legali dalla domanda al saldo, compensando per intero tra le parti le spese
del procedimento.
Avverso il menzionato decreto (non notificato) ha proposto ricorso per cassazione la
Cannone Concetta (nella qualità di legale rappresentante dell’omonima azienda
agricola) con atto notificato il 4 giugno 2012, sulla base di due motivi.
Il Ministero della Giustizia ha depositato un mero atto costitutivo in funzione
dell’eventuale partecipazione alla sola udienza di discussione.

Considerato in diritto

L’Azienda agricola di Cannone Concetta chiedeva alla Corte d’appello di Lecce, con

1. – Con il primo motivo dedotto la ricorrente ha denunciato (ai sensi dell’art. 360, n.
3, c.p.c.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 38 e 111 Cost, nonché degli
artt. 91, 92, comma 2, e 93 c.p.c., congiuntamente al vizio di omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione, con riferimento alla supposta illegittimità della statuizione

riferita al presupposto del ridimensionamento della domanda come originariamente
proposta ed al comportamento processuale del Ministero della Giustizia, che, in
effetti, non si era opposto all’accoglimento della domanda in relazione
all’applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza interna ed internazionale ai
fini del computo del dedotto danno non patrimoniale.
2. — Con il secondo motivo la ricorrente ha censurato il decreto impugnato per
assunta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.),
sempre con riferimento alla disposta compensazione totale delle spese, non
sussistendo, nella specie, le ragioni gravi ed eccezionali tali da legittimare la
dichiarata compensazione integrale delle spese, non essendosi configurato il
presupposto della soccombenza reciproca e non essendo risultato il processo in
questione caratterizzato, in maniera peculiare, dalla necessità dell’esame di questioni
di estrema difficoltà.
3. — Ritiene il collegio che entrambi i motivi possono essere esaminati
congiuntamente, in quanto strettamente connessi (involgendo la medesima
questione processuale, sotto i profili della violazione di legge e del vizio
motivazionale).
Essi sono fondati e devono, pertanto, essere accolti nei termini che seguono.
In linea preliminare si osserva che — secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte (cfr. Cass. n. 23789 del 2004; Cass. n. 21371 del 2009 e Cass. n. 1101 del

– 3 –

di integrale compensazione delle spese giudiziali contenuta nel decreto impugnato

2010) – i giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del
processo, proposti ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, non si sottraggono
all’applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dagli artt. 91 e ss.
c.p.c., trattandosi di giudizi (aventi natura contenziosa) destinati a svolgersi dinanzi al

in virtù del richiamo operato dall’art. 3, comma quarto, della stessa n. 89 del 2001).
E’ stato, altresì, precisato (v. Cass. n. 16542 del 2009) che tale principio non è in
contrasto con l’art. 34 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo, come
modificata dal protocollo n. 11, atteso che l’impegno a non ostacolare l’effettivo
esercizio del diritto non postula che la parte, la cui pretesa si sia rivelata priva di
fondamento, debba essere sottratta alla statuizione sulle spese giudiziali, con la
conseguenza che, anche nel caso di accoglimento parziale della domanda o quando
sussistano giusti e gravi motivi, l’autonomia della normativa nazionale comporta
l’applicabilità della regola dettata dell’art. 92 c.p.c. .
Ciò posto, la Corte leccese, nel caso di specie, ponendo riferimento agli elementi del
ridimensionamento della domanda ed al comportamento processuale
sostanzialmente non oppositivo del Ministero della Giustizia, ai fini della
giustificazione dell’integrale compensazione delle spese giudiziali, ha offerto una
motivazione non completamente accettabile sul piano logico-giuridico. Ed invero, al
riguardo, occorre considerare che, in realtà, nulla avrebbe impedito
all’Amministrazione resistente di adempiere spontaneamente all’obbligo di
indennizzo (nella misura conforme ai parametri fissati dalla giurisprudenza europea e
nazionale) sulla stessa gravante per l’eccessiva durata del processo, ragion per cui,
non essendosi adoperata in tal senso ed essendo lo Stato italiano responsabile la

giudice italiano, secondo le disposizioni processuali dettate dal codice di rito (anche

l’irragionevole durata del processo, la mancata opposizione alla domanda non
avrebbe potuto costituire una valida ragione di compensazione delle spese.
In tal senso la Corte pugliese non si è conformata all’orientamento giurisprudenziale,
ormai pressoché consolidato, di questa Corte, alla stregua del quale, ai fini della

opposizione alla domanda da parte del convenuto né la mera riduzione della
domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la
sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente
riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (cfr. Cass.
n. 5598 del 2010, ord.; Cass. n. 30534 del 2011 e Cass. n. 901 del 2012).
Pertanto, in virtù dell’adesione ai richiamati principi ed essendo irragionevole la
disposta compensazione totale delle spese nel giudizio in questione, l’impugnato
decreto deve essere cassato in punto spese, per quanto di ragione. Non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto e ritenuto che l’apprezzabile scarto tra
l’importo richiesto a titolo di equo indennizzo e quello effettivamente riconosciuto con
il decreto della Corte territoriale giustifichi la compensazione per la metà del giudizio
svoltosi dinanzi alla stessa Corte di merito, l’Amministrazione resistente deve essere,
conseguentemente, condannata al pagamento della residua metà, che si liquida nei
sensi di cui in dispositivo, con attribuzione al difensore della ricorrente per dichiarato
anticipo.
L’accoglimento soltanto parziale del ricorso giustifica la compensazione per la metà
delle spese della presente fase di legittimità, con la condanna dell’intimato Ministero
alla rifusione della residua metà (liquidata secondo i criteri di cui in dispositivo) in
favore della parte ricorrente e con il riconoscimento della relativa attribuzione in
favore del suo difensore antistatario.

compensazione totale delle spese processuali non è sufficiente né la mancata

PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato
in ordine al solo capo relativo alle spese e, decidendo nel merito, condanna il
Ministero della Giustizia al pagamento della metà delle spese del giudizio di merito,

445,00 per onorari ed euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come
per legge, con attribuzione al difensore antistatario della ricorrente, dichiarando
compensata tra le parti la residua metà.
Condanna, altresì, lo stesso Ministero della Giustizia al pagamento della metà delle
spese della presente fase di legittimità, che liquida, nel loro globale ammontare, in
complessivi euro 556,25, di cui euro 506,25 per compensi ed euro 50,00 per esborsi,
oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge, dichiarando compensata tra
le parti la restante metà e con attribuzione della pertinente quota liquidata in favore
della ricorrente al suo difensore, per dichiarato anticipo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte
suprema di Cassazione, in data 12 marzo 2013.

liquidate, per l’intero, in complessivi euro 873,00, di cui euro 378,00 per diritti, euro

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA