Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9212 del 10/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.10/04/2017),  n. 9212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27846/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati VINCENZO TRIOLO,

ANTONIETTA CORETTI e VINCENZO STUMPO;

– ricorrente –

contro

D.S.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 467/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che D.S.M. ha chiesto la condanna dell’INPS al pagamento della indennità di disoccupazione ordinaria, oltre accessori;

2. che la domanda è stata accolta dal giudice di prime cure;

3. che l’appello dell’INPS avverso la sentenza di primo grado è stato dichiarato improcedibile dalla Corte di appello di Catanzaro;

3.1 che la statuizione di improcedibilità è stato giustificata con la considerazione che la violazione del termine di dieci giorni assegnato all’appellante per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione non determina alcuna decadenza solo nel caso in cui resta comunque garantito il termine minimo di comparizione; qualora, come nel caso di specie, risulti inosservato il termine minimo di comparizione con conseguente necessità, in tesi, di disporre il rinvio dell’udienza di discussione, la violazione del termine di dieci giorni non è suscettibile di sanatoria, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo posto dall’art. 111 Cost.;

4. che avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’INPS sulla base di un unico motivo illustrato con memoria;

5. che la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

Considerato:

6. che con l’unico motivo di ricorso l’istituto previdenziale deduce violazione e falsa applicazione del comb. Disp. dell’art. 435 c.p.c., commi 2 e 3, art. 138 c.p.c., art. 291 c.p.c. e dell’art. 156 c.p.c., censurando la statuizione di improcedibilità dell’appello sul rilievo che l’atto da notificare era stato consegnato all’Ufficiale giudiziario in tempo utile per consentire la notifica nel rispetto del termine di venticinque giorni (essendo la consegna avvenuta il giorno 14.10.2013 a fronte di un’udienza di discussione fissata per il 14.11.2013); pertanto, correttamente la Corte territoriale aveva concesso ad esso appellante un termine per procedere al rinnovo della notifica come in effetti avvenuto con conseguente costituzione della parte appellata che nulla aveva eccepito a riguardo;

7. che il motivo è manifestamente fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nel rito del lavoro, presupposto della dichiarazione di improcedibilità dell’appello, è costituito esclusivamente dalla “omessa” od “inesistente” notifica del ricorso e del pedissequo decreto, risultando tale sanzione inapplicabile nel caso in cui la notifica sia stata eseguita; il termine di dieci giorni entro il quale l’appellante, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., comma 2, deve notificare all’appellato il ricorso, tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l’impugnazione, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di discussione – non ha, infatti, carattere perentorio, e la sua inosservanza – non sanzionata ex lege – non produce, quindi, alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perchè non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, sempre che risulti rispettato il termine che, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., commi 3 e 4, deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione, trattandosi di termine direttamente incidente sulle garanzie di difesa dell’appellato (cfr. Corte Cass. ord, 21358 del 15 /10/2010; id. n. 26489 del 30/12/2010; id. ord. n. 8411 del 12/04/2011; ord. n. 15590 del 14/07/2011; m 8685 del 31/05/2012 relativamente ad istanza di anticipazione di udienza formulata dopo la comunicazione del decreto; ord. n. 19818 del 28/08/2013; ord. n. 23426 del 16/10/2013; id. n. 8007 del 04/04/2014; id. n. 3959 del 29/02/2016);

7.1 che a tanto consegue la cassazione con rinvio della decisione ad altro giudice di secondo grado che si designa nella Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA