Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9212 del 06/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 06/04/2021), n.9212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27870-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M., in qualità di liquidatore della EMME COSTRUZIONI SRL

IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE DE LUCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 357/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Risulta dalla sentenza impugnata che la contribuente Emme Costruzioni s.r.l. ha impugnato una cartella di pagamento relativa ad omesso versamento di imposte, emessa ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 2-bis, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, comma 2-bis, (c.d. liquidazione anticipata), relativa all’Ires ed all’Iva dell’anno d’imposta dell’esercizio 2010.

La CTP di Cosenza ha accolto il ricorso, sul presupposto della mancanza di motivazione in ordine al pericolo per la riscossione e la CTR della Calabria, con la sentenza n. 357/01/2019, depositata il 18 febbraio 2019, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Il giudice di appello ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che la cartella impugnata fosse priva di motivazione, quanto al presupposto della sussistenza del fondato pericolo per la riscossione, ai fini dell’emissione del ruolo straordinario di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 11, comma 3, non potendo tale presupposto identificarsi meramente nell’omesso versamento di imposte di rilevanti importi.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandolo ad un unico motivo; resiste con controricorso la società contribuente, in persona del liquidatore.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 2-bis; ed al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 2-bis, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’emissione del ruolo straordinario. Assume il ricorrente Ufficio che nel caso di specie non è stato emesso un ruolo straordinario, bensì è stato effettuato un controllo manuale anticipato per mancato versamento di imposte relativo a importi rilevanti per Ires ed Iva. A tale proposito, il ricorrente riproduce nel ricorso la cartella, in ossequio al principio di autosufficienza e deduce l’esistenza del pericolo per la riscossione dal fatto che la società contribuente sia in liquidazione.

Il ricorso è inammissibile, sia perchè il vizio denunciato non corrisponde ad una violazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; sia perchè, comunque, il ricorrente non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che non sussistesse, nel caso di specie, il pericolo per la riscossione, non potendo tale presupposto coincidere con la mera dedotta gravità delle violazioni contestate (“la valutazione della sussistenza di un “fondato pericolo per la riscossione” (…) spetta all’amministrazione finanziaria, ma la stessa deve, sia pur sinteticamente, esplicitare le ragioni della scelta (…) il provvedimento di iscrizione a ruolo è successivo all’accertamento e non può trovare in esso la sua implicita motivazione, come pretenderebbe l’appellante, che afferma essere già ravvisabile nell’asserita gravità delle violazioni risultanti dall’accertamento il fondato pericolo per la riscossione”).

Il ricorrente, diversamente, si duole del fatto che la CTR avrebbe “frainteso il contenuto della cartella”, relativo piuttosto al controllo anticipato (liquidazione anticipata) di cui alle citate disposizioni, e non all’iscrizione a titolo straordinario dell’intera imposta in pendenza di un giudizio tributario.

Tuttavia è improprio, ed inammissibile, proporre il motivo in questione come violazione di legge, piuttosto che denunciare un preteso error in procedendo, ovvero la pretesa nullità della sentenza per un errore di percezione del contenuto oggettivo degli atti che, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass., Sez. Lav., 24 ottobre 2018, n. 27033; Cass., Sez. VI, 19 luglio 2018, n. 19293; Cass., Sez. III, 12 aprile 2017, n. 9356), ed è altrimenti possibile oggetto di revocazione (Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n. 20113 del 24/09/2020).

Inoltre, il ricorrente non censura puntualmente la statuizione relativa alla non configurabilità del pericolo nella mera gravità delle violazioni risultanti dall’accertamento, ratio decidendi esplicita della decisione impugnata, incidente anche sul presupposto (“Se vi è pericolo per la riscossione”) delle norme in tema di liquidazione anticipata invocate nel motivo.

Inammissibile è, poi, la deduzione in questa sede della sussistenza del periculum in mora dovuto al fatto che la società contribuente sia in liquidazione, in quanto in relazione a tale deduzione in fatto – la quale non risulta dalla sentenza impugnata – il ricorrente non offre nel ricorso elementi per ritenere che la questione sia stata già introdotta e trattata nel merito, con conseguente inammissibilità per novità della censura, per mancata indicazione degli atti dei giudizi di merito nei quali tale deduzione sia stata formulata e riproposta (Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 2038).

2.11 ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2021

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