Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9211 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 21/04/2011), n.9211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

GOLD TECH SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 130 presso

lo studio dell’avvocato MACRI’ TERESINA TITINA, rappresentato e

difeso dall’avvocato AMATUCCI ARNALDO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 88/2006 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 23/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato SANTORO MASSIMO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso di una indagine condotta nei confronti di altra societa’, furono rinvenuti supporti magnetici di una contabilita’ parallela a quella ufficiale, concernente – fra l’altro – operazioni commerciali intervenute con la s.r.l. Gold Tech. Risultava che quest’ultima, nell’anno 1995, aveva consegnato circa cinque chilogrammi d’oro fino e ricevuto in restituzione una pressoche’ uguale quantita’ di oreficeria con operazioni non registrate nelle contabilita’ ufficiali. Presumendo che l’oro lavorato riconsegnato fosse stato rivenduto al nero, con la percentuale di ricarico mediamente praticata dalle aziende del settore nella provincia, l’Ufficio recuperava a tassazione l’imponibile non dichiarato accertando maggiori imposte Irpeg per L. 514.548.000 ed Ilor per L. 225.209.000, oltre interessi e sanzioni. La societa’ impugno’ l’avviso. La CTP accolse il ricorso e la decisione fu confermata in appello. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR un motivo. La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha cosi’ argomentato: “Questo consesso osserva come impeccabile sia il disposto della Commissione Tributaria Provinciale la quale ha colto e bene evidenziato quello che doveva essere il motivo informatore principale della sua decisione: e cioe’ che non era stata offerta alcuna documentazione che potesse suffragare con attendibilita’ la ricostruzione dei fatti ipotizzata dai verbalizzanti e fatta propria dall’Ufficio. E anche nel presente giudizio l’amministrazione ha dimostrato di non tenere in conto alcuno che le presunzioni semplici, come nel caso in esame, per avere fondamento giuridico non possono consistere nel risultato possibile di una sia pur non arbitraria deduzione ma devono essere la conseguenza necessaria e quindi univoca, emergente da un processo logico dimostrativo fondato su fatti noti. E le presunzioni semplici, per essere validamente ammesse come prova, devono fondarsi su circostanze gravi precise e concordanti nel significato che a tali requisiti viene dato dalla giurisprudenza civile (art. 2729). Nulla di tutto cio’ appare nelle argomentazioni riproposte nell’appello che sostanzialmente non hanno offerto motivazioni ulteriori e diverse.

Mai infatti e’ stato dimostrato un rapporto certo con la documentazione rinvenuta, la quale per assodata giurisprudenza non puo’ da sola essere sufficiente ad affermare l’esistenza di operazioni commerciali, dovendo l’organo accertatore acquisire elementi probatori che autorizzino a collegare i documenti, posto che possano, nel caso che ci occupa, essere chiamati tali dal momento che non sono conosciuti ne’ dal contribuente ne’ da questo giudice, con operazioni assoggettabili ad Iva. Ma gli inquirenti non hanno nemmeno provato ad indagare su tali connessioni. Per quanto suggestive dunque le tesi dell’Ufficio non hanno, per come ed a carico di chi prospettate, alcun supporto probatorio”.

Col ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.; del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. c) e d); art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″. Si censura la affermazione della CTR secondo la quale la disciplina della presunzione consente di ritenere provate le conseguenze necessarie e non anche quelle soltanto possibili dei fatti accertati, sicche’ nella specie sarebbe stato necessario integrare la allegazione dei fatti posti a base dell’accertamento con ulteriori riscontri che dimostrassero un rapporto certo fra gli stessi e le ipotizzate operazioni commerciali realizzate in nero.

Il motivo e’ fondato. E’ pacifico nella giurisprudenza di questa corte che per aversi presunzione giuridicamente valida non occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti la unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarieta’ assoluta ed esclusiva (regola della inferenza necessaria), ma e’ sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, secondo un giudizio di probabilita’ basato sull’”id quod plerumque accidit” (regola dell’inferenza probabilistica), sicche’ il giudice puo’ trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purche’ dotati dei requisiti legali della gravita’ precisione e concordanza (Cass. 23079/2005, 13169/2004, 2700/1997). La sentenza impugnata afferma la inidoneita’ dei fatti accertati dalla polizia tributaria (consegna in nero di oro fino verso restituzione in nero di oro lavorato) ad integrare la prova presuntiva della successiva vendita in nero dell’oreficieria oggetto di scambio muovendo dall’assunto che la rivendita in nero non e’ una conseguenza certa e necessaria delle modalita’ delle operazioni accertate; mentre avrebbe dovuto valutare la ragionevolezza della conseguenza affermata sul piano della probabilita’ statistica, salva in ogni caso la dimostrazione del contrario da parte del contribuente.

Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e rimessa la causa, per nuovo esame, ad altra sezione della CTR della Toscana, che decidera’ anche sulle spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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