Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9211 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. III, 19/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 19/04/2010), n.9211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI

27, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA GIOVAN CANDIDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ZISA FRANCESCO, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISLAND REFINANCING SRL in persona dell’Amministratore Unico, quale

cessionaria dei crediti della Società Island Finance 2 Srl e per

essa la PIRELLI RE CREDIT SERVICING SPA (già Credit Servicing SpA)

giusta modificazione della denominazione sociale a far data

dall’11.1.2007, già Servizi Immobiliari Banche – SIB SPA giusta

modificazione della denominazione sociale a far data dal 31.12.2005

in persona del procuratore speciale autorizzato dall’amministratore

delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA A. CAPPONI 16,

presso lo studio dell’avv. CARLO CERMIGNANI, rappresentata e difesa

dall’avv. MOLE’ GIOVANNI, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

PIRELLI RE CREDIT SERVICING SPA in persona del Consigliere e

Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA A.

CAPPONI 16, presso lo studio dell’avv. CARLO CERMIGNANI,

rappresentata e difesa dall’avv. MOLE’ GIOVANNI, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA società cooperativa P.A. in

persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELL’ASTRONOMIA 21, presso lo studio dell’avv. GIORGIO

PICCIALUTI, rappresentata e difesa dall’avv. IGNAZIO GALFO, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

SICIL CASSA SPA in liquidazione;

CROSS FACTOR SPA,

BDS SPA;

CURATELA DEL FALLIMENTO SABD;

S.G.;

– intimate –

avverso l’ordinanza R.G. 60/09 del TRIBUNALE di MODICA del 10.3.09,

depositata il 19/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. D.M.G. ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso l’ordinanza del 19 marzo 2009, con la quale il Tribunale di Modica in composizione collegiale ha rigettato il reclamo da lei proposto avverso l’ordinanza, con cui il Giudice dell’Esecuzione dello stesso Tribunale aveva rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione che aveva formulato nell’ambito dell’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, avverso l’esecuzione forzata immobiliare iscritta al n. R.E. 98 del 1995 e promossa nei confronti di essa ricorrente dalla Sicilcassa s.p.a..

Il ricorso è stato proposto, per quello che si evince dalle relate di notifica, in assenza di una precisa indicazione delle parti intimate, contro la Sicilcassa s.p.a. in liquidazione, la Curatela del Fallimento SABD, la Cross Factor s.p.a., la Banca Agricola Popolare di Ragusa, la Dott.ssa S.G., quale delegata alla vendita immobiliare, la B.d.S. s.p.a. e la Pirelli Re Credit Servicing s.p.a..

Hanno resistito con separati controricorsi la Pirelli Re Credit Servicing s.p.a., la Banca Agricola Popolare di Ragusa e la Island Refinancing s.r.l., quale cessionaria dei crediti della Società Island Finance 2 (ICR) s.r.l. in virtù di un contratto di cessione di crediti pubblicato sulla G.U.R.I., a sua volta cessionaria della posizione creditoria della B.d.S., e per essa la stessa Pirelli Re Credi Servicing s.p.a. (già Credit Servicing s.p.a., a sua volta già S.I.B. s.p.a.).

p. 2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di Cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

p .3. Ricorrendo le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

La Island Refinancing s.r.l. ha depositato memoria.

La D.M. ha depositato, fuori termine, atto, che ha espressamente detto non qualificarsi come memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. Di esso, indipendentemente dalla sua qualificazione, non si può tener conto, perchè comunque non contemplato dal modello di cui a detta norma.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nelle cui premesse si è detto il ricorso – per mero errore materiale – proposto anche da altro soggetto si è osservato quanto segue:

” (…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto contro un provvedimento che non ha natura di sentenza in senso sostanziale agli effetti dell’art. 111 Cost., comma 7, per la mancanza dei presupposti di ammissibilità richiesti per tale rimedio, cioè la definitività e la decisorietà. Ciò è stato già ritenuto dalla Corte a proposito del provvedimento che, in sede di reclamo, abbia revocato la sospensione disposta dal giudice dell’esecuzione. Si è, infatti, affermato il seguente principio di diritto: “Il provvedimento con cui, provvedendo in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., ed in forza dell’art. 624 c.p.c., comma 2, come sostituito dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 2005 e modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 18, il tribunale disponga la revoca di un’ordinanza di sospensione dell’esecuzione, avendo natura cautelare e provvisoria ed essendo per tale ragione privo di natura definitiva e decisoria, non è suscettibile di ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., che l’ultimo inciso del nuovo art. 616 c.p.c., ammette implicitamente (con il sancire la non impugnabilità della sentenza) soltanto avverso la sentenza che chiude il giudizio di opposizione all’esecuzione” (Cass. (ord.) n. 6680 del 2008). E’ stato, quindi, ribadito da, sempre a proposito della revoca della sospensione da Cass. (ord.) n. 17266 del 2009, che ha così statuito:

“Il provvedimento con cui, in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ. ed in forza dell’art. 624 cod. proc. civ., comma 2, come sostituito dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 2005, e modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 18, il tribunale disponga la revoca di un’ordinanza di sospensione dell’esecuzione, ha natura cautelare e provvisoria ed è, per tale ragione, privo di natura definitiva e decisoria; esso è, quindi., insuscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., che l’ultimo inciso del nuovo art. 616 cod. proc. civ. (anteriormente alla sua soppressione per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2,) ammetteva implicitamente (sancendo la non impugnabilità della sentenza) soltanto avverso la sentenza che chiude il giudizio di opposizione all’esecuzione. Pertanto, nemmeno la circostanza che con esso sia stata disposta la condanna alle spese vale ad attribuire al detto provvedimento carattere di decisorietà e di definitività ai fini dell’esperimento del citato ricorso straordinario, neppure limitatamente alla statuizione sulle spese”.

Le ragioni esposte in dette decisioni valgono anche per il provvedimento di rigetto del reclamo avverso l’ordinanza che abbia rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione.

4.- La ricorrente va invitata a prendere posizione sulle contestazioni svolte dalla Pirelli Re Credit Servicing s.p.a. quanto all’essere stata evocata in proprio e non nella sua veste di procuratrice”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che non sono stati mossi ad esse rilievi da parte ricorrente.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

L’inammissibilità per la ragione indicata rende superfluo considerare sia il rilievo dell’eccezione della Pirelli Re Credit Servicing s.p.a., sia il rilievo della Island Refinancing s.r.l. a proposito della sopravvenuta estinzione del giudizio di merito di opposizione all’esecuzione;

p. 3. Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore di ciascuno dei resistenti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore della Island Refinancing s.r.l. in Euro millesettecento ed a favore di ognuno delle altre due resistenti in euro millecinquecento, comprensive per tutte di duecento per esborsi, oltre, a favore di ognuna, le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

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