Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9211 del 06/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/04/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 06/04/2021), n.9211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27252/2019 R.G., proposto da:

la “C & C S.r.l. – Concessioni e Consulenze”, con sede in

(OMISSIS), in persona dell’amministratore unico pro tempore, nella

qualità di agente della riscossione per il Comune di Soverato (CZ),

rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio De Bellis, con studio in San

Severo (FG), elettivamente domiciliata presso l’Avv. Michele

Perrone, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso

introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Oratorio Salesiano (OMISSIS)”, con sede in (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof.

Avv. Paolo Falzea, con studio in Catanzaro, ove elettivamente

domiciliato, giusta procura in calce al controricorso di

costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

nonchè

il Comune di (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Calabria il 14 febbraio 2019 n. 345/03/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 20 gennaio 2021

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La “C & C S.r.l. – Concessioni e Consulenze”, nella qualità di agente della riscossione per il Comune di (OMISSIS), ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria il 14 febbraio 2019 n. 345/03/2019, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per l’I.C.I. relativa agli anni 2010 e 2011 e per l’I.M.U. relativa agli anni 2012, 2013 e 2014 in relazione ad un fabbricato destinato a scuola paritaria e ad un fabbricato concesso in comodato a terzi, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro il 7 febbraio 2017 n. 654/05/2017 ed ha parzialmente accolto l’appello proposto dall’Oratorio Salesiano (OMISSIS)” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro il 7 febbraio 2017 n. 655/05/2017, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la prima decisione di prime cure ed ha parzialmente riformato la seconda decisione di prime cure sul comune presupposto del riconoscimento all’ente contribuente dell’esenzione da I.C.I. e da I.M.U. ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, in relazione al fabbricato destinato a scuola paritaria. L’Oratorio Salesiano (OMISSIS)” si è costituito con controricorso, deducendo l’inammissibilità del ricorso introduttivo. Il Comune di (OMISSIS) è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, della L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a, e D.L. 30 settembre 2005, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 2 dicembre 2005, n. 248, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver escluso l’assoggettamento, dapprima, ad I.C.I. e, poi, ad I.M.U. del fabbricato adibito a scuola paritaria, anche a fronte della decisione adottata dalla Commissione dell’Unione Europea il 19 dicembre 2012.

RITENUTO CHE:

1. Preliminarmente, si deve disattendere l’eccezione del controricorrente circa l’inammissibilità del ricorso per cassazione sotto vari profili (carenza di autosufficienza, allegazione di erronea ricognizione della fattispecie concreta, accertamento di merito, limite della c.d. “doppia conforme”).

1.1 Anzitutto, si deve escludere che il ricorso sia deficitario di autosufficienza per non aver riportato, in tutto o in parte, la motivazione della sentenza impugnata (almeno, nei punti rilevanti ai fini della censura proposta).

Fermi i principi più volte espressi da questa Corte (tra le altre: Cass., Sez. 6-3, 3 febbraio 2015, n. 1926; Cass., Sez. 1, 31 luglio 2017, n. 19018), va rilevato che la ricorrente ha sufficientemente assolto l’onere di indicare le norme di legge di cui si intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che sono state richiamate al fine di dimostrare il contrasto col precetto normativo, pur non trascrivendone i passi testuali (se non in qualche punto), ma sintetizzandone e vagliandone le argomentazioni pertinenti.

1.2 Altrettanto dicasi in ordine alla deduzione, sotto l’apparenza di una violazione di legge, di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, essendo sottratta, perciò, al sindacato di legittimità (tra le altre: Cass., Sez. 1, 14 gennaio 2019, n. 640).

Invero, il motivo di ricorso non si risolve nella pretesa di una rivalutazione del merito, essendo contestata la sussunzione della fattispecie concreta (come cristallizzata dalla sentenza impugnata) nel paradigma astratto dei requisiti normativi per beneficiare dell’esenzione da I.C.I. ed I.M.U.. Difatti, è pacifico che, in tema di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il controllo di legittimità non si esaurisce in una verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma è esteso anche alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nell’ipotesi normativa (tra le altre: Cass., Sez. 3, 29 agosto 2019, n. 21772).

1.3 Per le medesime ragioni, si deve escludere che il giudice di legittimità sia chiamato dalla ricorrente ad una revisione dell’accertamento fatto dal giudice di merito, sostanziandosi la doglianza nell’erronea riconduzione dei fatti accertati nel paradigma normativo.

1.4 Da ultimo, la denuncia del ricorrente non attiene alla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per cui si deve escludere anche la sussistenza della preclusione derivante dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, in ordine alla c.d. “doppia conforme”.

2. Per il resto, il motivo di ricorso è parzialmente fondato.

2.1 Secondo il costante orientamento di questa Corte (vedansi, in motivazione: Cass., Sez. 5″, 27 giugno 2019, n. 17256; Cass., Sez. 5, 11 marzo 2020, n. 6795; Cass., Sez. 5, 15 dicembre 2020, n. 28578), il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, nel testo vigente dall’1 gennaio 2003 al 3 ottobre 2005, disponeva l’esenzione dall’I.C.I. per “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, art. 87, comma 1, lett. c), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive”. Tale disposizione è stata, in seguito, integrata e modificata dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 2 dicembre 2005, n. 281, che ha esteso l’esenzione alle attività indicate dalla medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse. Un’ulteriore modifica è, poi, intervenuta con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39 convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248, che, sostituendo del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, citato art. 7, il comma 2-bis convertito, con modificazioni, nella L. 2 dicembre 2005, n. 281, ha stabilito che l’esenzione disposta dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera “che non abbiano esclusivamente natura commerciale”.

Occorre precisare, inoltre, che le condizioni dell’esenzione sono cumulative, nel senso che è richiesta la coesistenza, sia del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale dell’ente, sia del requisito oggettivo in forza del quale l’attività svolta nell’immobile deve rientrare tra quelle previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i; deve trattarsi, in particolare, di immobili destinati direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di determinate attività, tra le quali quelle dirette all’esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana (Cass., Sez. 5, 8 luglio 2016, n. 13966). Con riguardo alla verifica del requisito oggettivo è, pertanto, irrilevante, la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi; tale elemento, costituendo una fase successiva, non fa, infatti, venir meno l’eventuale carattere commerciale dell’attività (Cass., Sez. 5, 20 novembre 2009, n. 24500).

Sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori è stato affermato, ed è un principio del tutto condiviso da questo collegio, che “il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti dell’esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale” (Cass., Sez. 5, 2 aprile 2015, n. 6711).

Sul diverso versante della compatibilità della norma in esame con il diritto dell’Unione Europea, da tempo si è affermato un orientamento di legittimità secondo cui l’esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa dell’Unione Europea solo qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quando l’attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass., Sez. 5, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5, 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6, 10 settembre 2020, n. 18831).

Ed è questa la disposizione normativa (nell’interpretazione “Europeisticamente” orientata di questa Corte) da applicare ratione temporis alla fattispecie in esame, per la parte concernente il pagamento dell’I.C.I. per gli anni 2010 e 2011, prima delle modifiche apportate dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis convertito – con modificazioni – nella L. 24 marzo 2012, n. 27 e dal D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, art. 11-bis convertito – con modificazioni – nella L. 21 febbraio 2014, n. 13.

2.2 Per sfuggire ad un assai probabile procedimento per infrazione, il legislatore nazionale ha successivamente provveduto ad abrogare l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ad introdurre l’Imposta municipale unica (I.M.U.) sulla componente immobiliare.

2.3 In definitiva, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione da I.M.U. sono le seguenti: 1) gli immobili devono essere utilizzati da enti non commerciali (medesimo requisito soggettivo); 2) devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate (quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto); 3) le attività tassativamente indicate devono essere svolte con modalità non commerciali (novità) (Cass., Sez. 5, 15 dicembre 2020, n. 28578 – a quest’ultima pronunzia, comunque, si rinvia per la precisa e dettagliata enunciazione dei principi sul quadro normativo).

2.4 Occorre ora verificare se la destinazione dell’immobile a scuola paritaria da parte dell’ente parrocchiale consenta di beneficiare dell’esenzione ratione temporis da I.C.I. e da I.M.U.. Si tratta, dunque, di controllare se il giudice di merito, nell’accertamento dei vari requisiti, abbia correttamente applicato il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i nel testo novellato, dapprima, dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 2 dicembre 2005, n. 281, dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39 convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248, nell’accezione compatibile con la decisione adottata dalla Commissione Europea il 19 dicembre 2012, e, poi, dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27, quale modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 9, comma 6, convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 2012, n. 213, secondo l’attuazione datane dal D.M. 19 novembre 2012, n. 200, per gli anni dal 2010 al 2014 in relazione alle diverse imposte.

2.5 A ben vedere, la Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai principi enunciati nel valutare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio tributario con riguardo all’I.C.I., avendo accertato – con apprezzamento insindacabile in questa sede, sulla base di un richiamo ai criteri fissati dal D.M. 9 novembre 2012, n. 200, “non (…) in virtù di un’applicazione retroattiva delle norme sopravvenute al quadro normativo applicabile alla fattispecie, ma come strumento di analisi della commercialità dell’attività e quindi della ricostruzione del significato dell’espressione “modalità non esclusivamente commerciali” (…)” – “come i corrispettivi versati per il servizio da parte degli utenti sono significativamente inferiori (50% circa) alla spesa annua per studente come individuato ai fini IMU (…)” e addivenendo alla conclusione per cui anche una retta costituente “contributo finanziario che copra solo una frazione del costo del servizio esclude una connotazione commerciale dell’attività svolta”.

2.6 Tuttavia, altrettanto non si può dire con riguardo all’I.M.U., avendo tralasciato la incidenza – di cui non vi è traccia in motivazione – della sequenza temporale delle discipline fiscali in relazione alle successive annate di riferimento ed avendo ravvisato in modo incompleto la ricorrenza sia del requisito soggettivo (con la sola menzione della qualità di ente ecclesiastico) che del requisito oggettivo (con l’apodittica negazione della “commercialità” dell’attività didattica) per l’intero periodo pluriennale senza un’adeguata specificazione delle relative connotazioni nella sussunzione dei fatti accertati all’interno dei criteri fissati dal D.M. 19 novembre 2012, n. 200. Ne deriva l’esigenza di rinnovare tale accertamento alla luce dei parametri vigenti ratione temporis. Ed a tal fine il giudice di merito dovrà valutare l’osservanza dei criteri predeterminati e standardizzati dal D.M. 19 novembre 2012, n. 200 per stabilire se le attività didattiche siano svolte con modalità “non commerciali”.

3. Pertanto, apprezzandosi la parziale fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata deve essere cassata entro tali limiti con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie parzialmente il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti specificati in motivazione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza effettuata da remoto, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2021

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