Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9210 del 23/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9210 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 30847-2011 proposto da:
VERGINELLI ALESSANDRA VRGLSN70E71H50IB, DI FURIA ENRICO
DFRNRC65E12H501U, VECCHI MARCELLA VCCMCL63D46C390E,
GIAMMARCO MASSIMO GMMMSM63L02H501Y, QUINZI GIOVANNA
QNZGNN69M55H501F, DI MASTROPIETRO RITA DMSRTI60T53H501B,
CASAMASSIM_A MICHELE CSMMHL71M24C514X, BUCCIANO AUGUSTO
BCCGST66B20H501K, VITALETTI STEFANIA VTLSFN58H61H501L,
FORMOLARO PIETRO FRMPTR57M020H501, PROLA MARCO
PROMRC60B06H501Z, SACCONE GIANTOMMASO SCCGTM63B13_,A944H,
CAMPAGNA LOREDANA CMPLDN56L59H981G, BLASCO CATERINA
BLSCRN72C61E004M, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 299,
presso lo studio dell’avvocato LETTI LORENZO, che li rappresenta e difende, giusta
procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

Data pubblicazione: 23/04/2014

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 97439910585 in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende, ope legis;
controficorrente

avverso la sentenza n. 7513/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 20.10.2011,
depositata il 2.11.2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2014 dal
Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Lorenzo Letti che si riporta agli scritti.

2

FATTO E DIRITTO
Numerosi lavoratori dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
provenienti dal ruolo dell’ex Ministero dei trasporti e dell’ex Ministero dei trasporti e
della Marina mercantile a seguito dell’accorpamento realizzato dal D.Lgs. n. 300 del
1999, adivano il Tribunale di Roma al fine di ottenere la condanna dello stesso al
pagamento della differenza tra indennità di amministrazione fruita dal personale ex
Motorizzazione Civile e quella loro erogata da calcolarsi eventualmente in via
equitativa, oltre accessori di legge. Ciò in ragione della dedotta nullità dell’art. dell’art.
33 del CCNL 1998-2001, dell’art. 4 biennio 2000-2001, dell’art. 22 biennio 2002-2003.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 11216/08 accoglieva le domande.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 7513/11, respingeva tutte le
domande proposte dai lavoratori in primo grado così accogliendo l’appello.
Il giudice di appello rilevava che dalla lettura coordinata dell’art. 4, primo
comma, d.lgs n. 300/99 e dell’art. 9, quinto comma, del d.P.R. n. 177 del 2001, si
desumeva che il sistema di riordino e razionalizzazione dei Ministeri doveva avvenire
senza oneri aggiuntivi di spesa derivanti dalla riorganizzazione del personale e dalla
realizzazione del ruolo unico.
Non poteva, quindi, desumersi la volontà del legislatore di riconoscere
immediatamente un diritto perfetto all’equiparazione, né l’obbligo per la contrattazione
collettiva di adeguare immediatamente le indennità di amministrazione di importo
inferiore a quelle di importo superiore.
Per la cassazione della suddetta sentenza ricorrono i lavoratori, prospettando due
motivi di impugnazione.
Resiste il Ministero con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso i lavoratori deducono la violazione e falsa
applicazione dell’art. 4 del d,Igs. n. 300 del 1999 in combinato disposto con l’art. 45 del
d.lgs. n. 165 del 2001.
Con il secondo motivo è dedotta contraddittorietà della motivazione.
I motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.
Il ricorso proposto dai lavoratori è manifestamente infondato, così come
concluso dal consigliere relatore, in ragione dei principi enunciati da questa Corte con
le pronunce: Cass., ordinanze n. 5835 e n. 5836 del 2014, sentenze n. 4962 e n. 4971 del
2012, alle quali si intende dare continuità.
“il principio espresso dall’art.
Secondo la giurisprudenza di legittimità,
45 del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo il quale le amministrazioni pubbliche
garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera
nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva
e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce
parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, restando quindi
vietato, non ogni trattamento differenziato per singole categorie di lavoratori, ma
solo quello contrastante con specifiche previsioni normative.
avevano ritenuto
Sono state così cassate le decisioni di merito che
di differenze
contrario al principio di parità il prolungato mantenimento
nell’indennità di amministrazione corrisposta ai dipendenti del Ministero delle
Infrastrutture, provenienti dai soppressi Ministeri dei Trasporti e dei Lavori
Pubblici.
E’ stato così affermato che, in relazione alla confluenza di dipendenti
provenienti da varie amministrazioni nel Ministero, di nuova istituzione (L. n.
3

537 del 1993, ex art. 1), dei trasporti e della navigazione e successivamente
nel Ministero, analogamente di nuova istituzione (D.Lgs. n. 300 del 1999, ex art. 41),
delle infrastrutture e dei trasporti, non sono identificabili rrusure dell’indennità di
amministrazione riferibili al personale in genere di detti Ministeri, e la perdurante
previsione, da parte del CCNL del comparto ministeri 12 giugno 2003 per il
quadriennio normativa 2002- 2005 e i I biennio economico 2002-2003, di
misure differenziate di tale indennità a seconda delle amministrazioni di
provenienza non può considerarsi discriminatoria, in particolare in relazione al
principio di parità di trattamento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 che non
esclude la possibilità della contrattazione collettiva di attribuire rilievo anche alle
pregresse vicende dei rapporti di lavoro, ne’ illegittima per violazione del D.P.R. n.
177 de12001, art. 9, comma 5, che ha previsto l’avvio, da parte della contrattazione
collettiva, dell’omogeneizzazione delle indennità di amministrazione corrisposte al
personale confluito nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dai Ministeri
soppressi (avendo tale contratto nazionale accordato lo stesso aumento in cifra per
i lavoratori provenienti dalle varie amministrazione e avendo quindi ridotto, sia
pure in misura modesta, le differenze in percentuale, essendo stata poi realizzata la
parificazione al livello più vantaggioso dal CCNL 14 settembre 2007 per il
quadriennio normativa 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007)”.
Il D.P.R. n. 177 del 2001, art. 9 (Regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), dopo aver previsto che la dotazione
organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti era costituita dalla
sommatoria (fra l’altro) della dotazione organica del soppresso Ministero dei
trasporti e della navigazione e della dotazione organica del soppresso Ministero
dei lavori pubblici, ha stabilito, ai comma 5, che “con le modalità di cui al D.Lgs.
3 febbraio 1993, n. 29, art. 45, è avviata la omogeneizzazione delle indennità di
amministrazione corrisposte a personale confluito nel Ministero dai Ministeri
soppressi”. Stante il richiamo al D.Lgs. n. 29 de11993, art. 45, l’avvio del processo di
omogeneizzazione è stato quindi demandato alla contrattazione collettiva, che vi
ha dato effettivamente corso, tanto che, come del resto riconosciuto da entrambe
le parti, il trattamento in questione è stato definitivamente equiparato con il
CCNL 2006- 2009.
nel tempo
a tale
collettive, nel dar corso
Peraltro le parti
prescindere
dalle
risorse economiche
omogeneizzazione, non
potevano
come
rese in concreto disponibili a tal fine dalla finanza pubblica,
espressamente riconosciuto nella dichiarazione congiunta n. 5 contenuta nel
CCNL 2002 – 2005, secondo cui: “con riferimento all’art. 22, le parti affermano che
la omogeneizzazione dell’indennità di amministrazione percepita dai dipendenti in
servizio nei Ministeri accorpati ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, non
assume carattere negoziale essendo connessa con il riassetto delle Pubbliche
Amministrazioni interessate. Le relative risorse, pertanto, devono essere oggetto di
preciso finanziamento di legge non potendo il contratto collettivo provvedere al
raggiungimento di tale obiettivo con le risorse derivanti dall’applicazione
dell’Accordo sul costo del lavoro 23.7.93. Tuttavia le parti, nell’ambito delle
limitate risorse contrattuali disponibili, si sono fatte carico di portare avanti il
processo di riallineamento retributivo perseguito sin dal CCNL 16.5.95, attraverso
un meccanismo di perequazione dei valori dell’indennità stessa”.
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di quanto
affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il principio espresso
dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2, secondo i 1 quale le
4

amministrazioni pubbliche devono garantire ai propri dipendenti parità di
trattamento contrattuale, opera nell’ambito del sistema di inquadramento previsto
dalla contrattazione collettiva, vietando trattamenti individuali migliorativi o
peggiorativi rispetto a quelli ivi previsti, ma non costituisce parametro per giudicare
delle eventuali differenziazioni operate in quella sede, così da non vietare ogni
trattamento differenziato nei confronti di singole categorie di lavoratori, ma solo
quelli contrastanti con specifiche previsioni normative; ne’, è stato parimenti
affermato, in senso contrario valgono le indicazioni della sentenza n. 103 del 1989
della Corte costituzionale, restando estranee da sindacato del giudice le scelte
compiute in sede di contrattazione collettiva, che essendosi perfezionate
in contraddittorio, escludono che al soggetto in posizione subalterna sia mancata
la possibilità di far valere ragioni contro scelte arbitrarie del soggetto in posizione
preminente (cfr., ex plurimis, Cass., SU, n. 10454/2008; Cass., nn.
22437/2011; 11149/2011; 12336/2009; 5726/2009).
Nella sentenza n. 4962/2012 sopra richiamata, è stato – tra l’altro osservato che “..deve convenirsi nell’affermazione che i soggetti della contrattazione
collettiva hanno i I potere ampiamente discrezionale non solo nel valutare la
natura, la qualità, l’onerosità dei vari tipi di prestazioni nel delineare i livelli di
classificazione del personale e nello stabilire i vari tipi di compensi, ma anche nel
regolare le varie forme di status normativa ed economico dei lavoratori,
eventualmente tenendo presenti le pregresse vicende dei vari rapporti, anche
con norme sostanzialmente transitorie (cfr. al riguardo, ampiamente la già citata
sentenza n.22437/2011, e riguardo alla istituzione di ruoli ad
esaurimento al fine salvaguardare diritti quesiti di natura economica, anche Cass.
9313/2011). Alla luce dei principi esposti, appare chiaro che vi è stato un
esercizio della discrezionalità che loro compete da parte degli agenti contrattuali
nell’affrontare il problema della misura dell’indennità di amministrazione
nell’ambito
dei nuovi Ministeri, rispetto alla quale non sono ravvisabili
profili di illegittimità, in particolare con riferimento alle posizioni dei
lavoratori in considerazione nella presente causa. Infatti, se potrebbe convenirsi
che, ai fini di una più ordinata e razionale disciplina dei rapporti di lavoro,
sarebbe stata opportuna la individuazione di una misura dell’indennità di
amministrazione specifica per i nuovi ministeri (anche allo scopo di offrire un
parametro utilizzabile con riferimento agli eventuali lavoratori di nuova assunzione
o fruenti di mobilità a titolo individuale), deve anche rilevarsi che le parti non
avrebbero dovuto necessariamente fare riferimento alla misura più favorevole di
quelle in godimento dai vari gruppi di lavoratori confluiti in detti ministeri: per
esempio avrebbe potuto essere prescelta la misura meno favorevole, salva
l’eventuale introduzione di misure di tutela delle condizioni più favorevoli in atto
con trattamenti ad personam. Pertanto la scelta di rinviare la definitiva
soluzione del problema può essere stata consigliata anche dall’aspirazione di
aspettare momenti più favorevoli per portare tutti i lavoratori al livello più
elevato, come poi effettivamente è avvenuto. Rimane solo da rilevare che la
previsione regolamentare sull’ “avvio” della omogeneizzazione delle indennità di
amministrazione lasciava alla contrattazione collettiva, del resto espressamente
delegata a tal fine, ampia possibilità di apprezzamento circa i tempi e i modi di tale
operazione. Tale direttiva non può quindi ritenersi violata dalla susseguente
contrattazione, che con il contratto collettivo per il quadriennio 2002-2005 non ha
effettuato alcuna scelta in senso contrario alla omogeneizzazione…”.
5

Considerato che la giurisprudenza di legittimità in argomento si è formata
in epoca successiva alla sentenza impugnata, ricorrono le condizioni per la
compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le arti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 2_5e-o-vem-b13 2OlZ.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA