Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9210 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 21/04/2011), n.9210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.M., in qualita’ del Liquidatore della GOLD TECH

Srl, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 130 presso lo

studio dell’avvocato MACRI’ TERESINA TITINA, rappresentato e difeso

dall’avvocato AMATUCCI ARNALDO, giusta delega a margine; GOLD TECH

SRL, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 130 presso lo studio

dell’avvocato MACRI’ TERESINA TITINA, rappresentato e difeso

dall’avvocato AMATUCCI ARNALDO, giusta delega a margine;

– controricorrenti e ricorrenti incid. –

avverso la sentenza n. 35/2006 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 11/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato SANTORO MASSIMO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo

per quanto di ragione, assorbiti gli altri, non luogo a provvedere

sui controricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso di una indagine condotta nei confronti di altra societa’, furono rinvenuti supporti magnetici di una contabilita’ parallela a quella ufficiale, concernente – fra l’altro – operazioni commerciali intervenute con la s.r.l. Gold Tech. Risultava che quest’ultima, nell’anno 1997, aveva acquistato senza fattura oro (in gran parte puro, ma anche semilavorato) per grammi 414.869,05. Sulla presunzione che il metallo, trasformato in oggetti di oreficeria, fosse stato rivenduto, l’Ufficio recupero’ a tassazione la differenza fra costi e ricavi non contabilizzati, accertando la corrispondente evasione Iva, Irpeg ed Ilor. Irrogo’ altresi’ a P.M., liquidatore della Gold Tech, le sanzioni del caso. Societa’ e liquidatore impugnarono i tre avvisi con distinti ricorsi che vennero riuniti. La CTP accolse in parte il ricorso proposto avverso l’accertamento Iva, ed integralmente quelli proposti avverso gli accertamenti Irpeg ed Ilor e di irrogazione delle sanzioni. La decisione fu confermata in appello. L’Agenzia ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con tre motivi. Il P. e la Gold Tech resistono con controricorso, nel quale dichiarano di proporre ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha osservato: “Gli elementi extra contabili rilevati dalla Guardia di Finanza nella societa’ “S.P.A. Il Quadrifoglio” e relativi ad annotazioni in base alle quali sarebbero state poste in essere operazioni economiche fra questa societa’ e altri soggetti fra cui la societa’ “Gold Tech S.r.l.”, sono stati semplicemente utilizzati dall’Ufficio per emettere gli avvisi di accertamento di cui oggi e’ giudizio. In altre parole l’Ufficio ha recepito in maniera supina il contenuto del noto processo verbale di constatazione elevato nei confronti della soc. “S.P.A. Il Quadrifoglio” e l’ha utilizzato meccanicamente per emettere gli avvisi di accertamento nei confronti della soc. “Gold Tech S.r.l.”, senza effettuare nessun riscontro ne’ critica valutazione, ma limitandosi ad applicare un ricarico percentuale derivante, a suo dire, dalla media di un campione di imprese del settore, del quale non documenta il calcolo. La Commissione quindi, in mancanza di un benche’ minimo riscontro e di una analisi approfondita sulla contabilita’ della societa’ “Gold Tech S.r.l.”, non puo’ accettare il meccanico trasferimento a questa di irregolarita’ di un’altra societa’”.

Coi primi due motivi di ricorso l’Agenzia critica la decisione di violazione di legge ed insufficiente motivazione. Osserva che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, consentono di fondare gli accertamenti sui verbali relativi alle ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, sicche’ nessun riscontro era necessario condurre sulla contabilita’ della societa’ e non poteva negarsi la attendibilita’ dei dati riferiti dalla Guardia di Finanza solo perche’ “meccanicamente trasposti” nella motivazione degli avvisi.

I motivi sono fondati. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 (come il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54) consente di procedere alla rettifica anche quando l’incompletezza della dichiarazione risulta “dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti”.

In tal caso, “l’esistenza di attivita’ non dichiarate… e’ desumibile anche sulla base di presunzioni semplici”, che possono essere costituite anche da un solo indizio, purche’ grave e preciso (essendo l’ulteriore elemento della concordanza richiesto solo in presenza di una molteplicita’ d’indizi: Cass. nn. 4472/2003, 914/1999, 1377/1993). Presunzione che, a sua volta, determina l’inversione dell’onere della prova (Cass. nn. 9755/2003, 17016/2002). Nella specie, la presunzione desunta dall’acquisto in nero (rilevato presso terzi) di una consistente quantita’ di oro legittimava l’esercizio del potere di accertamento induttivo, sicche’ si e’ legittimamente spostato a carico del contribuente – malgrado la correttezza formale delle scritture contabili (Cass. n. 6337/ 2002) – l’onere di provare l’infondatezza della pretesa fiscale (Cass. n. 4601/2002). Per quanto concerne la percentuale di ricarico sull’oro acquistato “in nero”, presuntivamente applicata in conformita’ alla media aritmetica del settore, si osserva che la totale omissione di registrazione di una grossa partita di merce in entrata ed in uscita legittimava il ricorso alla presunzione anche a questo proposito, in conformita’ ad un criterio gia’ avallato dalla giurisprudenza di questa suprema corte (Cass. nn. 13816/2003, 11686/2002, 11680/ 2002, 8986/2002, 14576/2001). Ne’ – come la CTR ha mostrato di ritenere – l’avviso di accertamento richiede da parte dell’Ufficio un’autonoma attivita’ istruttoria, il cui svolgimento contrasterebbe con i principi di economicita’ ed efficienza dell’attivita’ amministrativa, nonche’ con le norme specifiche (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 52) che disciplinano la motivazione degli atti impositivi consentendo all’Amministrazione di avvalersi dell’attivita’ di altri organi (Cass. 13486/2009).

Il terzo motivo riproduce analoghe doglianze quanto alla decisione adottata sulle sanzioni irrogate al liquidatore P. M.. Le censure con esso svolte trascurano peraltro la considerazione (che costituisce autonoma ratio decidendi della decisione impugnata) risultante dalle stesse premesse sulle quali il motivo e’ fondato: che la CTP aveva accolto il ricorso del P. ritenendo che le violazioni sanzionate si fossero verificate “in un periodo antecedente a quello della messa in liquidazione della societa’”. Mancata l’impugnazione di tale accertamento di fatto difetta l’interesse all’accoglimento del motivo proposto.

Nel controricorso, il contribuente denomina motivi di “ricorso incidentale subordinato” argomenti che tali non sono, perche’ ripropongono tesi difensive sulle quali la CTR non si e’ espressa, essendo rimaste assorbite. In gran parte esse risultano in contrasto con le considerazioni sviluppate nella presente pronuncia di accoglimento del ricorso principale. Per la parte in cui contestano la concludenza del ragionamento induttivo posto a base dell’avviso impugnato, sull’assunto di averne offerto in giudizio prova logica contraria, appartengono alla materia del giudizio di rinvio, nel quale dovranno essere riproposte.

Il ricorso principale proposto va dunque accolto nei confronti della Gold Tech s.p.a e respinto nei confronti di P.M. in proprio. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rimessa alla CTR della Toscana, che decidera’ anche sulle spese di questo giudizio di legittimita’. I motivi della decisione giustificano la compensazione delle spese di questo grado nei confronti del P..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale nei confronti della Gold Tech s.p. a.

e lo respinge nei confronti del P.. Compensa le spese del giudizio di legittimita’ nei confronti di quest’ultimo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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