Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9210 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 20/05/2020), n.9210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22732-2018 proposto da:

CREDIFARMA SPA, quale mandataria dei Dottori A.L., + ALTRI

OMESSI, nelle rispettive qualità di titolari delle omonime

Farmacie, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLA FALCONTERT, 100, presso

lo studio dell’avvocato PAOLA FIACCHI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA “(OMISSIS)”, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FILIPPO MEDA 35, presso lo studio dell’avvocato MARIA

CRISTINA TANDOI, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati BARBARA BENTIVOGLIO, GABRIELLA MAZZOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 612/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Credifarma S.p.A., quale mandataria di A.L. e degli altri farmacisti indicati nell’intestazione del ricorso, ricorre per un mezzo, illustrato da memoria, nei confronti della Azienda Unità Sanitaria Locale Roma (OMISSIS), contro la sentenza del 30 gennaio 2018 con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello della società avverso la sentenza del locale Tribunale, che, nel revocare il decreto ingiuntivo in quella sede opposto per avere l’ente debitore pagato la sorte, aveva respinto la domanda di interessi e maggior danno sulla sorte, tra l’altro, per mancanza di prova della ricezione delle relative raccomandate di costituzione in mora.

2. Azienda Unità Sanitaria Locale Roma (OMISSIS) resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.M. 9 aprile 2001, n. 95, art. 33, commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata laddove aveva confermato la statuizione del Tribunale in ordine alla mancata prova della ricezione di alcune raccomandate di costituzione in mora.

Il ricorso richiama inoltre un’ordinanza di questa Corte, numero 8643 del 2018, che in fattispecie analoga avrebbe cassato e rinviato una consimile decisione della stessa Corte territoriale.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che l’ordinanza di questa Corte numero 8643 del 2018 (come pure la conforme numero 22934 del 2019) non possiede in questa sede alcun rilievo, giacchè concerne un caso in cui il giudice di merito non si era avveduto che occorreva fare applicazione della disciplina dettata per gli invii multipli, mentre in questo caso se ne è avveduto, ma secondo la ricorrente l’avrebbe male applicata:, anche a tacere del fatto che il ricorso è doppiamente carente, in relazione ai requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, giacchè manca sia di una comprensibile esposizione sommaria dei fatti di causa (non è difatti dato comprendere quale fosse la controversia in essere tra le parti), sia della localizzazione delle tre raccomandate con avviso di ricevimento su cui il ricorso si fonda, nonchè del loro contenuto (tra le tantissime, Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475), è agevole osservare che il motivo di ricorso non coglie la ratio decidendi posta dalla Corte territoriale a fondamento della propria decisione.

La Corte d’appello, difatti, lungi dal cimentarsi direttamente con l’applicazione della disciplina richiamata in rubrica, concernente gli invii multipli, ha semplicemente ritenuto che l’appello fosse assistito da ragioni generiche, come tali non idonee al ribaltamento della condivisa decisione adottata dal primo giudice.

Si legge infatti nella sentenza impugnata, dal resto trascritta dalla stessa ricorrente, che “nell’appello le censure sul punto non risultano su sufficienti a superare il percorso logico-argomentativo seguito nella sentenza, che ha esaminato non solo i singoli atti con gli allegati, ma la lett. e la finalità della disciplina applicabile all’invio di atti c.d. plurimi. In definitiva, non viene affatto contestata la valutazione sulla incompletezza o inidoneità degli avvisi come analiticamente rilevata per ciascuno degli atti, limitandosi l’appellante Credifarma ad asserire genericamente che la documentazione era completa di avvisi sia di spedizione e di ricevimento, ma nulla deducendo sulla idoneità della mera sigla apposta dall’operatore postale, sulla cui qualità di incaricato di pubblico servizio concorda, asserendo solo che non vi sarebbero ragioni per metterne in dubbio l’identità”.

A fronte di tale motivazione, il ricorso non è in alcun modo volto a sostenere che, viceversa, i motivi di appello non fossero generici, ma specifici e, anzi, non dice neppure, nè nella parte espositiva, nè nello svolgimento delle censure, quali fossero tali motivi spiegati contro la sentenza del Tribunale: al contrario, tutto il ricorso è volto a dimostrare che la disciplina predisposta per gli invii multipli sarebbe stata in effetti esattamente osservata.

Va da sè che detti motivi valgono semmai a contrastare la decisione adottata dal Tribunale, ma non lambiscono quella svolta dalla Corte d’appello, decisione che sol per questo non può che rimanere ferma.

5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed il resto per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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