Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9210 del 06/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/04/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 06/04/2021), n.9210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26848/2019 R.G., proposto da:

Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

la “W.E.M. – WASTE ENGINEERING MANAGEMENT S.r.l.”, con sede in

(OMISSIS), in persona dell’amministratore unico pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Lorenzo Romano, con studio in

Catania, ove elettivamente domiciliata (p.e.c.:

lorenzo.romano.pec.ordineavvocaticatania.it, giusta procura in

allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

e

la “RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.”, con sede in (OMISSIS), in persona

del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Sicilia – Sezione Staccata di Catania il 6 marzo 2019 n.

1396/06/e01q, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 20 gennaio 2021

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dal Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione Staccata di Catania il 6 marzo 2019 n. 1396/06/2018, non notificata, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento per il recupero di credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate in relazione all’I.R.A.P. per l’anno 2006, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “W.E.M. – WASTE ENGINEERING MANAGEMENT S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania il 19 giugno 2012 n. 936/02/2012, con condanna alla rifusione delle spese di lite. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che il disconoscimento del credito d’imposta esigesse la notifica di un motivato avviso di recupero. La “W. E. M. – WASTE ENGINEERING MANAGEMENT S.r.l.” si è costituita con controricorso. La “RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.” è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che il disconoscimento del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate non possa avvenire all’esito di controllo automatizzato, ancorchè esso derivi dall’incongruenza dei dati esposti nella dichiarazione del contribuente, valutando la necessità di uno specifico avviso di recupero.

RITENUTO CHE:

1. Il motivo è fondato.

1.1 Ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 2, lett. e, l’amministrazione finanziaria provvede tra l’altro, avvalendosi di procedure automatizzate, a: “(…) ridurre i crediti di imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione”.

Dunque, la norma prevede espressamente il ricorso al controllo automatizzato anche in sede di disconoscimento dei crediti del contribuente, a condizione che i presupposti di tale disconoscimento non derivino da un’attività di natura accertativa o rettificativa, ma emergano “sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione”.

In proposito, è stato osservato che “(…) Le S.U. di questa Corte hanno ribadito che il procedimento di controllo automatizzato dei dati è eseguito senza alcun intervento diretto degli uffici e in forza delle disposizioni di legge di cui ai ricordati artt. 36 bis e 54 bis può essere attivato nei casi di mancata considerazione dei pagamenti effettuati, errata o incompleta trasmissione e/o ricezione dei dati della dichiarazione, errori di compilazione della dichiarazione da parte del contribuente sanabili e facilmente riconoscibili, errata individuazione del contribuente, incoerenza della dichiarazione, eccedenze di imposta non completamente confermate dal sistema informativo (circ. n. 100/E e n. 143/E del 2000; circ. n. 34/E del 2012 e 21/E del 2013), concludendosi la procedura con un atto liquidatorio ai fini dell’iscrizione a ruolo a titolo definitivo (Cass. S.U. n. 17758/2016)” (Cass., Sez. 6-5, 20 febbraio 2017, n. 4360).

1.2 A tali principi non si è uniformato il giudice di appello che ha, per converso, annullato la cartella, ritenendo necessario un previo avviso di accertamento.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio effettuata da remoto, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2021

 

 

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