Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9210 del 03/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/04/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 03/04/2019), n.9210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8095-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.(OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.V.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3284/24/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata

l’08/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, di rigetto del suo appello avverso una decisione della CTP di Lecce, di accoglimento del ricorso proposto da D.V.F. avverso un avviso di accertamento per estimi catastali anno 2012.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR avrebbe erroneamente omesso di disporre la sospensione per pregiudizialità del processo, stante la pendenza di un giudizio innanzi al Consiglio di Stato, riguardante la revisione di classamento di unità immobiliari ubicate nelle microzone 1 e 2 del Comune di Lecce;

che, con il secondo motivo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, diversamente dalla valutazione della CTR, l’avviso di accertamento non sarebbe stato carente di motivazione, avendo richiamato il provvedimento di attivazione del procedimento revisionale, nonchè le ragioni poste a fondamento del riclassamento disposto;

che, col terzo rilievo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nonchè degli artt. 3 e 53 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR avrebbe mancato di considerare che la norma in questione avrebbe avuto la finalità di rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali all’interno di uno stesso Comune e, dunque, avrebbe consentito una revisione massiva dei classamenti degli immobili di proprietà. Da ciò la conclusione che il confronto avrebbe avuto senso solo fra microzone di uno stesso territorio comunale, con tutti gli immobili in esse presenti;

che l’intimata non si è costituita;

che il primo motivo è infondato;

che, infatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata l’8 novembre 2017, allorquando, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 156 del 2015, non ricorreva più un’ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l’art. 337 c.p.c., comma 2, il quale, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità fosse stata invocata in un separato processo, prevedeva solo la possibilità della sospensione facoltativa di quest’ultimo (cfr. Cass. sez. 6 T, n. 29553 dell’11/12/2017); di conseguenza, anche a voler superare la considerazione che il vizio denunciato non censura l’art. 337 c.p.c., comma 2, resta il fatto che la norma di legge da ultimo citata non obbliga il giudice a procedere alla sospensione, ma gliene concede solo la facoltà;

che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, comma 1 bis, aggiunto dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. o), decorrente dal 1 gennaio 2016, secondo il quale “La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”, non è evidentemente applicabile al caso di specie, essendo la pregiudizialità invocata riferita al Consiglio di Stato;

che anche il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente, siccome strettamente correlati fra di loro, non sono fondati;

che, invero, il procedimento di “revisione parziale del classamento”, di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate, ai fini della “revisione del classamento”, dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì che la sua attuazione è da ritenere sottratta alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica;

che, di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento, qualora esso faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi posti a fondamento del riclassamento, allorchè da quest’ultimo non siano evincibili gli elementi (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito; la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata; le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (cfr., in termini, Cass. sez. 5 n. 22900 del 29/09/2017; Cass. sez. 6 T, n. 3156 del 17/02/2015);

che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 249 del 2017, ha, fra l’altro, affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo in tal modo la necessità che l’Amministrazione adotti provvedimenti motivati in modo specifico e puntuale;

che questo Collegio non ritiene di dar seguito al diverso orientamento espresso da questa Corte di Cassazione con la sentenza sez. 5, n. 21176 del 19 ottobre 2016, circa la motivazione degli atti di classamento, trattandosi di precedente rimasto isolato;

che la CTR ha in definitiva applicato correttamente alla controversia i principi di diritto vigenti in materia;

che al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell’intimata, per non avere quest’ultima svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2019

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