Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 921 del 20/01/2021
Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 20/01/2021), n.921
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 06837/2019 R.G. proposto da:
A.K., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv.
Roberto Maiorana, (PEC roberto.maioranaavvocato.pe.it) e con
domicilio eletto presso il ridetto difensore in Roma viale Angelico
n. 38;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con
domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato (PEC ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it);
– controricorrente –
avverso il la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 648/2018
depositata il 30/08/2018;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
09/12/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con il provvedimento di cui sopra la Corte Territoriale ha respinto l’appello del ricorrente;
– avverso detta pronuncia si propone ricorso per cassazione con atto affidato a un solo motivo; il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– l’unico motivo di ricorso dedotto censura la gravata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere la Corte concesso il permesso di soggiorno sussistendo i motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi;
– il motivo è inammissibile;
– invero, la Corte territoriale ha fondato la propria decisione sulla inammissibilità dell’appello, ritenendo (pag. 2 punto 2, secondo periodo della sentenza gravata) tale gravame tardivo;
– tale ratio decidendi, la sola che fonda la decisione del giudice perugino, non è minimamente aggredita dal motivo di ricorso; pertanto essa resiste all’impugnazione;
– di qui l’inammissibilità del motivo e del ricorso, articolato in detto unico motivo;
– quanto alle spese, le stesse non sono dovute in quanto il controricorso, analogamente al ricorso, non svolge difese incentrate sulla ratio decidendi ma meramente ribatte alle eccezioni di cui al ricorso risultando anch’esso del tutto irrelato con la ratio; pertanto anch’esso risulta in concreto inammissibile;
– si dà atto della sussistenza, nei confronti del ricorrente principale, dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove il versamento ivi previsto risulti dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021