Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 921 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 17/01/2011), n.921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8708-2007 proposto da:

G.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARRA MARIA TERESA, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1534/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/03/2006 r.g.n. 1417/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 3/21.3.2006 la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, condannava, in riforma della sentenza resa dal Pretore di Santa Maria di Capua Vetere il 16.4.1997, il Ministero dell’Interno al pagamento in favore di G.C. della somma di Euro 3.338,79 a titolo di rivalutazione ed interessi legali su ratei dell’assegno di invalidità maturati e corrisposti in ritardo. Osservava, quanto alla regolamentazione delle spese, la corte territoriale che ricorrevano giusti motivi per compensarle integralmente fra le parti, avuto riguardo al solo parziale accoglimento della domanda e ai contrasti giurisprudenziali insorti sulle questioni controverse.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso G.C., con tre motivi. Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed il secondo motivo, proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nonchè vizio di motivazione, rilevando che, con motivazione contraddittoria ed incongrua ed in violazione del principio di causalità, la corte territoriale aveva compensato le spese sebbene, a fronte di una domanda relativa ad un arco temporale di otto anni, avesse dichiarato prescritto il credito solo con riferimento ad un biennio e avesse, altresì, fatto riferimento all’esistenza di contrasti giurisprudenziali, sebbene sulle questioni controverse si fossero da tempo consolidati precedenti di legittimità.

Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente si duole della violazione della L. n. 794 del 1942, art. 24 della L. n. 1051 del 1957, articolo unico, e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 4 lamentando che la liquidazione delle spese del giudizio di rinvio era stata operata senza l’osservanza dei minimi di tariffa.

I primi due motivi, che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Deve, al riguardo, osservarsi che, sebbene anche nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a) il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, che, peraltro, non richiede l’adozione di motivazioni specificatamente riferite a tale provvedimento, purchè le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal contesto della motivazione adottata (cfr. SU n. 20598/2008), resta fermo che la valutazione operata dal giudice di merito risulta censurabile in cassazione solo ove sia violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa oppure allorchè la motivazione posta a fondamento della statuizione di compensazione risulti palesemente illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per la sua inconsistenza o evidente erroneità, il processo decisionale del giudice. Nel caso in esame la corte territoriale ha giustificato la statuizione di compensazione facendo riferimento al parziale accoglimento della domanda e alla complessità del quadro giurisprudenziale (che, in particolare, era dato evidenziare con riferimento al tema dell’applicabilità dell’art. 1194 c.c. ai crediti previdenziali) e tale motivazione si sottrae a censura, in quanto correttamente riferibile ad eventi sussumibili nella fattispecie legale dell’art. 92 c.p.c., comma 2 che qui viene in rilievo e, comunque, è tale da non evidenziare palesi incongruenze logiche o errori giuridici. Anche il secondo motivo è infondato.

Dovendosi richiamare il principio di diritto per cui la parte che censuri la sentenza con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio, lamentando la violazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale, ha l’onere di dimostrare, anche in osservanza al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di aver fornito al giudice a quo gli elementi idonei alla determinazione del compenso dovuto al professionista, indicando in maniera specifica (per come, invece, nel caso non è avvenuto) gli importi e le singole voci riportate nella nota spese prodotta nel grado, che si assumono non valutati o erroneamente valutati (v. ad es., Cass. n. 23085/2008;

Cass. n. 15516/2009; Cass. n. 19419/2009; Cass. n. 13085/2006).

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla sulle spese, in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo (anteriore alla novella di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. nella L. n. 326 del 2003, entrato in vigore il 2.10.2003) vigente ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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