Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9209 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 20/05/2020), n.9209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16074-2018 proposto da:

A.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LORENZO TRUCCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 28734/2017 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – A.K. ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 13 aprile 2018 con cui il Tribunale di Torino ha respinto il suo ricorso avverso la decisione della competente Commissione territoriale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Resiste con controricorso l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo solleva questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, per aver sottoposto le controversie in materia di protezione internazionale al rito camerale dell’art. 737 c.p.c..

Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9-11, per avere il Tribunale omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio del richiedente dinanzi alla Commissione territoriale.

Il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, censurando il decreto impugnato per aver disatteso la domanda di protezione sussidiaria.

Il quarto motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, censurando il decreto impugnato per aver disatteso la domanda di protezione umanitaria.

RITENUTO CHE:

4. Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è manifestamente fondato nei limiti che seguono.

5.1. – Va disatteso il primo motivo, concernente la questione di costituzionalità derivante dall’assoggettamento delle controversie in materia di protezione internazionale al rito camerale, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717 e, sull’abolizione dell’appello, da ultimo Cass. 7 ottobre 2019, n. 25016).

5.2. – E invece manifestamente fondato il secondo motivo.

Ed invero, sebbene nella fase amministrativa non fosse stata disposta la videoregistrazione del colloquio con il richiedente, il Tribunale ha omesso di provvedere alla fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

In tal modo, però, il giudice di merito ha violato il principio secondo cui: “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass., 5 luglio 2018, n. 17717).

5.3. – Gli altri motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese di questo giudizio di legittimità al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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