Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9209 del 10/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.10/04/2017),  n. 9209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13920-2015 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato SUSANNA LOLLINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE NIERI;

– ricorrente –

contro

CROCE ROSSA ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato SUSANNA LOLLINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE NIERI;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 506/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che B.P. ha adito il giudice del lavoro chiedendo la stabilizzazione del rapporto di lavoro a termine ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 519 e 520, la condanna dell’ente convenute alle differenze retributive dovute alla trasformazione del rapporto ed al pagamento del compenso incentivante quantificato in Euro 65.868,41 sino al 31.12.2010, oltre accessori dalla maturazione al saldo;

2. che il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda, ha disposto la stabilizzazione del lavoratore a far data dal 31.5.2008 e condannato Croce Rossa Italiana (da ora CRI) al pagamento del compenso incentivante quantificato in Euro 34.917,04;

3. che la Corte di appello di Genova, in riforma della decisione, ha respinto la domanda di B.P. alla stabilizzazione nonchè la domanda di condanna alla sua immissione in ruolo a tempo indeterminato con decorrenza dal 31.5.2008 e rideterminato in Euro 25.883,28 l’importo liquidato in favore del lavoratore, a titolo di compenso incentivante;

3.1 che il rigetto della domanda relativa all’assunzione a tempo indeterminato è stato fondato sulla la presenza di limiti qualitativi e quantitativi nella procedura di stabilizzazione (la capienza del fondo; il rispetto dei limiti di spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente; la programmazione triennale del fabbisogno per il triennio 2008-2010) e la mancanza di autorizzazione ministeriale alla quale non poteva, peraltro, sopperirsi attraverso un provvedimento giurisdizionale;

3.2 che, quanto al compenso incentivante, la Corte territoriale lo ha ritenuto dovuto sulla base del principio di parità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori assunti a termine sancito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, in assenza di elementi giustificativi di una differenziazione, elementi che avrebbero dovuto essere dimostrati da CRI;

3.3. che in merito al quantum ha ritenuto, a fronte della erroneità della quantificazione operata dal ctu di primo grado, determinata dall’incompletezza dei dati acquisiti presso CRI, che non vi era spazio per utilizzare detta quantificazione come parametro equitativo e che, pertanto, non avendo parte attrice assolto all’onere probatorio su di essa gravante, il compenso incentivante non poteva che essere riconosciuto nella misura ammessa dall’ente;

4. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso B.P., sulla base di due motivi;

5. che CRI ha resistito con tempestivo controricorso e contestuale ricorso incidentale affidato ad un unico motivo;

6. che B.P. ha depositato controricorso a ricorso incidentale.

Considerato:

7. che con il primo motivo di ricorso principale il ricorrente deduce: violazione e/o falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 519 e segg., della L. n. 449 del 1997 che regolamenta il rilascio dell’autorizzazione, della L. n. 244 del 20078 che regolamento la stabilizzazione per l’anno 2008 nonchè omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, censurando il rigetto della domanda di “stabilizzazione”;

8. che con il secondo motivo, non enunciato con formale rubrica, si contesta la quantificazione delle somme riconosciute a titolo di compenso incentivante;

9. che con l’unico motivo di ricorso incidentale CRI deduce violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6 in relazione alla recepita direttiva 1999/70 CE, del D.Lgs. n. 165 del 2011, art. 45 e dell’art. 32 ccnl personale non dirigente – comparto enti pubblici non economici – quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, art. 3 ccnl integrativo personale dipendente CRI 1998/2001 nonchè si ogni altra norma o principio connesso in relazione alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519 e omesso esame circa un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, censurando la statuizione di condanna al pagamento del compenso incentivante;

10. che il primo motivo di ricorso principale è manifestamente fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in continuità con gli arresti delle Sezioni unite (sentenze nn. 6076/2013; 6077/2013; 8078 del 2015) e le numerose decisioni sulla medesima questione della sezione lavoro della sezione Lavoro di questa Corte (Cass. nn. 26319/2014 ed altre coeve) assunte in relazione alla medesima questione;

11. che in continuità con la richiamata giurisprudenza occorre osservare che in base allo Statuto della CRI (cfr. D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97, oggi abrogato, ma vigente all’epoca dei fatti per cui è causa), a mente dell’art. 2 rientrano fra i compiti della Croce Rossa Italiana: “c) concorrere attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare e ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi nonchè svolgere, fermo restando quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 70, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servii sociali ed assistenziali indicati dal presente statuto, in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale;

“c1) concorrere al raggiungimento delle finalità ed all’adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo nonchè con personale comandato o assegnato e svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio- assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni”, dal che è agevole ricavare che l’espletamento di attività regolate da apposite convenzioni con lo Stato o con altri enti pubblici o privati non può essere riguardata quale attività estranea alle funzioni istituzionali dell’Ente.; che il procedimento autorizzatorio, come si evince dalla L. n. 449 del 1997, art. 39, comma 3 ter (oggi abrogato, ma vigente all’epoca dei fatti per cui è causa), richiamato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 219, ultimo periodo (“Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 39, comma 3-ter e successive modificazioni”), presuppone la richiesta dell’amministrazione interessata, onde la CRI non può opporre al diritto del proprio personale che presenta i requisiti di legge richiesti per la stabilizzazione il più ristretto ambito autorizzatorio determinato proprio dalla sua richiesta, la quale, illegittimamente, siccome fondata sull’erroneo presupposto che l’attività regolata da apposite convenzioni non rientrasse tra le proprie finalità istituzionali, non aveva contemplato anche le posizioni di tale personale.. Le Sezioni Unite hanno rilevato che non “può ritenersi sia ostativa alla configurabilità del diritto, sancito da fonte normativa di rango primario, alla stabilizzazione la circostanza che la CRI abbia limitato la richiesta di autorizzazione a sole 16 unità da stabilizzare in quanto, il diritto in parola non può essere condizionato da una scelta dell’ente di limitare la stabilizzazione a quei soli lavoratori che la stessa ritiene di assumere”(cfr., Cass., SU, nn. 6076/2013; 6077/2013); che per quanto disposto dalla L. n. 449 del 1997, art. 39, comma 3-ter “L’istruttoria prodromica all’autorizzazione è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l’impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all’adozione di misure di razionalizzazione interna”, laddove, nel caso di specie, si era in presenza di personale già alle dipendenze dell’Ente; onde deve ritenersi che, ove la richiesta fosse stata correttamente avanzata per tutto il personale già assunto a tempo determinato ed in possesso dei requisiti di legge per essere stabilizzato, detta richiesta neppure avrebbe potuto trovare ostacolo in relazione alla precisata necessità di riscontro di effettive esigenze collegate al “reperimento di nuovo personale”.; che la previsione di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 526, fa inequivoco riferimento alla stabilizzazione per gli anni 2008 e 2009, e non può trovare applicazione per le procedure di stabilizzazione già bandite nel 2007, a cui invece specificamente si riferisce il medesimo art. comma 519; che nell’ambito del contingente autorizzato gli enti avrebbero potuto e dovuto stabilizzare il personale precario secondo le priorità individuate dalla citata Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 7 del 30 aprile 2007, fermi restando i requisiti di cui al citato L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519; che tale numero complessivo di dipendenti precari la cui stabilizzazione era compatibile con le risorse stanziate per questo scopo è stato ripartito dal medesimo D.P.R. 29 dicembre 2007 tra tutte le amministrazioni pubbliche e per la Croce Rossa Italiana – come risulta dalla tabella allegata – sono stati previsti sedici dipendenti, di cui era quantificato l’onere economico iniziale ed a regime.; che la Croce Rossa Italiana era quindi autorizzata – in occasione della prima applicazione della speciale normativa in esame – a stabilizzare sedici dipendenti precari: una percentuale assai esigua rispetto alla platea complessiva dei dipendenti precari dell’ente.; che deve quindi escludersi che l’ente fosse tenuto a stabilizzare tutto il suo personale precario sol che ricorressero i requisiti di cui alla predetta L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519.

19. La autorizzazione prescritta da tale disposizione implica comunque il condizionamento delle risorse finanziarie che inevitabilmente limita il numero dei dipendenti che l’ente è tenuto ad assumere per stabilizzarli, condizionamento riconosciuto anche dalla citata giurisprudenza delle Sezioni Unite… Del resto il legislatore, anche successivamente all’introduzione del procedimento di stabilizzazione di cui alla predetta L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519, si è fatto carico di queste eccedenze di personale precario della Croce Rossa Italiana che comunque rimanevano in numero consistente. La successiva legge finanziaria (L. 24 dicembre 2007, n. 244) all’art. 2, commi 366 e 367, ha previsto proprio per il personale della associazione italiana della Croce rossa la conferma dei contratti a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche in convenzione (essenzialmente le ASL) e l’estensione delle norme sulla stabilizzazione di personale precario presso le amministrazioni pubbliche. Ha però aggiunto che per i soggetti in possesso dei prescritti requisiti che non potevano essere stabilizzati per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell’organico della Croce rossa, nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni, si procede ad un graduale assorbimento del personale presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni. Quindi al Legislatore era ben chiaro che il procedimento di stabilizzazione di cui alla predetta L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519, era nient’affatto risolutivo del problema del precariato presso la Croce rossa che peraltro veniva ad intersecarsi con la radicale riforma dell’ente in ragione della sua prevista trasformazione in associazione di diritto privato. Anche in sede di complessiva riorganizzazione dell’ente, per effetto della sua “privatizzazione” (con trasformazione in Associazione italiana della Croce rossa) prevista dalla delega di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 2, comma 1, l’eccedenza di personale precario è specificamente regolamentata. 25. Dispone, infatti, il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, art. 6, comma 9, che contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della Croce rossa, stipulati per attività in regime convenzionale, permangono in vigore fino al 31 dicembre 2014. A decorrere dal 10 gennaio 2015 i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per le quali l’Associazione (di diritto privato) subentra alla Croce rossa (ente pubblico non economico) alla medesima data, proseguono con l’ente e sono prorogati fino alla scadenza delle convenzioni, se precedente al 31 dicembre 2016 ovvero, se successiva, fino all’eventuale assunzione da parte dell’Associazione.

11.1 che in questo complesso contesto normativo va ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte nella richiamata giurisprudenza di legittimità: “Nel regime precedente la riforma dell’ente Croce rossa italiana di cui al D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 e la conseguente nuova disciplina del personale, i dipendenti dell’ente con contratto di lavoro a tempo determinato avevano diritto ad accedere, a domanda, alla procedura di stabilizzazione dei lavoratori precari di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 519, (legge finanziaria per il 2007) e quindi avevano diritto ad essere assunti a tempo indeterminato ricorrendo le condizioni contemplate da tale disposizione – che prevedeva che la domanda diretta ad ottenere la stabilizzazione poteva essere proposta dal personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che aveva conseguito tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che era stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, purchè fosse stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge in mancanza delle quali la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse da quelle concorsuali era condizionato al previo espletamento di prove selettive), e che altresì prescriveva che tali assunzioni fossero autorizzate secondo le modalità di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 39, comma 3 – ter, – senza che alcuna priorità fosse possibile in favore del personale con contratto di lavoro temporaneo che avesse prestato servizio presso l’ente stesso rispetto al personale, parimenti con contratto di lavoro temporaneo, ma che avesse prestato servizio presso altri enti e segnatamente in posizione di distacco presso le Aziende Sanitarie Locali, essendo tale differenziazione, presente nel bando dell’ente del 15 novembre 2007 (avviso in Gazzetta Ufficiale, Concorsi ed esami, n. 95 del 30 novembre 2007), contraria al principio di eguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) e di non discriminazione nel rapporto di lavoro (ex D.Lgs. n. 216 del 2003)” (così, da ultimo, Cass. 23388/2015).

11.1 che a fronte di tale diritto soggettivo del dipendente (finalizzato all’assunzione), illegittimamente leso in ragione della discriminazione subita, la Croce Rossa non può opporre il più ristretto ambito autorizzatorio proprio della sua stessa richiesta, dovendosi piuttosto ritenere che essa avrebbe dovuto fornire la prova degli elementi di giudizio in forza dei quali la posizione dell’odierno ricorrente, qualora correttamente inserita nella richiesta, sarebbe stata comunque esclusa dal novero dei soggetti destinatari dell’autorizzazione (Cass. Sez. Un., 10 dicembre 2014, n. 26044);

11.2. che su tale aspetto della controversia, la Corte d’appello ha omesso di compiere un qualsivoglia accertamento e si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio ad altro giudice affinchè riesamini la vicenda alla luce delle considerazioni e dei principi sopra svolti;

12. che in ordine alla condanna al pagamento del compenso incentivante ragioni di ordine logico impongono l’esame con carattere di priorità del motivo di ricorso incidentale di CRI con il quale la pretesa al compenso incentivante vien contestata nell’an.

12.1 che il motivo è infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha disatteso in maniera puntuale i profili di censura avanzati dall’ente ricorrente (v., tra le altre, Cass. n. 488, n. 487, n. 359, n. 285, n. 279, n. 277, n. 197, n. 196, n. 152, n. 33 del 2016, e n 26007, n. 25552 del 2015);

12.2 che in tali pronunzie è stato affermato che il compenso incentivante, quale elemento della retribuzione legato al raggiungimento di specifici obiettivi programmati nell’ambito dei fini istituzionali dell’ente, deve essere corrisposto anche al personale della Croce Rossa Italiana a tempo determinato, riferendosi l’art. 28, comma 1, lett. e) del c.c.n.l. del personale degli enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999, che lo prevede, a “dipendenti” e a “lavoratori” e, quindi, a prestazioni di attività lavorative tanto a tempo indeterminato che determinato, senza che sia desumibile un’incompatibilità ontologica con una modulazione del rapporto a termine. E’ stato, infatti, ritenuto che il mancato riconoscimento del compenso anche ai dipendenti assunti a tempo determinato, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione, di cui alla clausola 4 punto 1 della Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE alla quale ha dato attuazione nell’ordinamento interno il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6 principio applicabile, secondo l’interpretazione della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico il quale esige che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra dipendenti pubblici di ruolo e dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro, per il solo motivo che questi ultimi lavorino a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ” ragioni oggettive” e cioè dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguano il rapporto di impiego in questione, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (Corte giust. UE 13 settembre 2007, in causa C-307/05). Sicchè, i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento contrattuale di natura retributiva meno favorevole, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovino in una situazione comparabile: non potendo il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici costituire, di per sè, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell’accordo quadro, risolvendosi nella negazione, appunto discriminatoria, di una condizione di impiego (Corte giust. UE 22 dicembre 2010, in cause C-444/09 e C- 456/09, con specifico riferimento a un’indennità di servizio per anzianità). Si è rilevato che dalla normativa contrattuale del settore, applicabile anche ai dipendenti della Croce Rossa a tempo determinato, non emerge alcuna distinzione tra questi e i dipendenti a tempo indeterminato, in merito al compenso incentivante in questione: ricorrendo, in riferimento a tale istituto retributivo accessorio, le locuzioni normative dipendenti e lavoratori, comprensive di prestazione di attività lavorative tanto a tempo indeterminato, quanto a tempo determinato. Si è quindi escluso che la sola teorica previsione di programmi ed obiettivi, in assenza di specifiche ed esplicitate ragioni, costituisca elemento idoneo a far ritenere l’inapplicabilità del compenso anche ai lavoratori con rapporto a termine e che dunque sia configurabile un’incompatibilità “ex se” come sostenuto dalla Croce Rossa. L’obiettivo, infatti, di migliorare la qualità del servizio mediante erogazioni correlate alla produttività collettiva ed individuale può valere anche nel caso di contratto a termine salvo che in concreto il programma o l’obiettivo fissato dall’ente presuppongano in relazione al loro contenuto un rapporto di lavoro di durata ultrannuale oppure essere indirizzato in modo specifico a lavori che esulano da quelli generalmente riservati a lavoratori a tempo determinato i quali svolgono mansioni inerenti le convenzioni esistenti tra la CRI ed altri enti. In merito poi alla corretta ripartizione dell’onere probatorio è stato affermato che sull’ente datore ricade l’onere di allegazione e prova della sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento tra lavoratori con rapporto a termine e quelli assunti a tempo indeterminato; il lavoratore è, invece, tenuto a provare quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo determinato, l’inquadramento ricevuto e l’inadempimento all’obbligo di corresponsione del trattamento retributivo:

12.3 che in applicazione di tali condivisibili principi, rilevato che nel caso in esame non sono in contestazione le circostanze di fatto ora richiamate, mentre la Croce Rossa non ha assolto alla prova, a suo carico, del fatto impeditivo della pretesa ex adverso azionata (Cass. n. 6205 del 2010, n. 15677 del 2009, s.u. n. 13533 del 2001), dimostrando l’obiettiva incompatibilità (anzi smentita per le superiori argomentazioni) del compenso incentivante rivendicato dal lavoratore con i compiti ad essi assegnati e, prima ancora, della corresponsione dell’emolumento accessorio nell’effettiva ricorrenza dei requisiti contrattuali prescritti, in continuità con la richiamata giurisprudenza, il motivo deve essere respinto;

13. che, parimenti, risulta manifestamente infondato il motivo di ricorso principale con il quale si censura la concreta determinazione del quantum liquidato in seconde cure, sulla base della considerazione che il B., tramite conteggio di parte e tramite ctu aveva dato prova del quantum del proprio credito, non potendo ridondare a suo carico o la lacunosità e incongruità parziale dei dati offerti da CRI, dati nell’esclusiva conoscenza e disponibilità dell’ente è inidoneo alla valida censura della decisione;

13.1 che, invero, la decisione di appello appare coerente con il principio di cui all’art. 2967 c.c. la cui applicazione, in concreto, comportava che sul lavoratore gravasse l’onere della prova del dovuto;

13.2 che al fine di ritenere assolto tale onere non è sufficiente il mero riferimento ai conteggi elaborati dalla parte ed alle risultanze dell’elaborato del ctu il quale, come evidenziato nella sentenza impugnata, con affermazione non specificamente contrastata, aveva ripetutamente sottolineato la incongruenza dei dati offerti da CRI;

14. che, pertanto, in base alle considerazioni che precedono, previa riunione dei ricorsi principale ed incidentale, il secondo motivo di ricorso principale ed il ricorso incidentale di CRI devono essere respinti ed il primo motivo di ricorso principale accolto;

14.1 che a tanto consegue la cassazione della decisione in relazione al motivo accolto e il rinvio, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice che si designa nella Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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