Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9208 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 21/04/2011), n.9208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GOLD TECH SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 130 presso

lo studio dell’avvocato MACRI’ TERESINA TITINA, rappresentato e

difeso dall’avvocato AMATUCCI ARNALDO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 10/2006 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 06/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il resistente l’Avvocato SANTORO MASSIMO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso di una indagine condotta nei confronti di altra societa’, furono rinvenuti supporti magnetici di una contabilita’ parallela a quella ufficiale, concernente – fra l’altro – operazioni commerciali intervenute con la s.r.l. Gold Tech. Risultava che quest’ultima, nell’anno 1996, aveva acquistato senza fattura oro puro per grammi 3.846,08. Sulla presunzione che il metallo, trasformato in oggetti di oreficeria, fosse stato rivenduto, l’Ufficio recupero’ a tassazione la differenza fra costi e ricavi non contabilizzati, accertando la corrispondente evasione di Irpeg ed Ilor. La Gold Tech impugno’ l’avviso, che fu annullato in primo grado ma confermato in appello.

La contribuente ricorre per la cassazione della decisione della CTR con due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si deduce nullita’ della sentenza impugnata in quanto sarebbe priva della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto” della decisione, come richiede l’art. 132 c.p.c. (del quale si lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 1).

Il motivo e’ infondato. L’assenza della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa vale ad integrare un motivo di nullita’ della sentenza se (non risultando in alcun modo richiamati i tratti essenziali della lite neppure nella parte motiva) tale omissione impedisca totalmente di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. 1990/2711/1990, 1672/85). Nella specie, l’ampio riferimento, contenuto in sentenza, degli argomenti difensivi sviluppati dalle parti esclude ogni incertezza sui presupposti fattuali e giuridici della pronuncia.

E’ infondato anche il secondo motivo, col quale si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge (art. 132 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, art. 111 Cost.). Si deduce che “la sentenza dichiara di respingere le eccezioni sollevate dall’appellante senza darne alcuna indicazione” e “senza rispondere alle contestazioni mosse dalla ricorrente”, e che essa afferma la sufficienza degli indizi desunti dalla documentazione rinvenuta presso la societa’ venditrice dell’oro grezzo senza specificare il contenuto e chiarire la rilevanza probatoria di quegli elementi indiziari. Si lamenta altresi’ che la CTR abbia fondato la decisione sul “quantum” (confermando la congruita’ del ricarico del 24,8% applicato dall’Ufficio sui costi di produzione) sulla scorta di un prospetto contabile prodotto soltanto nell’udienza di discussione della causa, del quale non avrebbe potuto tenersi conto D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32.

Le censura di omesso esame avrebbe dovuto corredarsi con la riproduzione dei passi delle difese di merito nei quali sarebbero state evidenziate le circostanze di fatto non considerate dal giudice, chiarendone la rilevanza decisiva ai fini del giudizio; dal motivo di ricorso risulta che il documento contabile del quale si lamenta la tardiva produzione fu discusso e criticato dallo stesso ricorrente “negli scritti d’appello” (con osservazioni peraltro generiche, prive della indicazione della diversa percentuale di ricarico che avrebbe in tesi dovuto applicarsi); la motivazione della CTR resiste alla critica di insufficienza, perche’ richiama gli elementi rilevanti posti a base dell’avviso (l’acquisto in nero della materia prima, accertato presso la societa’ venditrice, che legittimava la presunzione di rivendita – con la maggiorazione praticata dalle ditte del settore – dei prodotti di oreficeria con esso realizzati).

Va dunque respinto il ricorso. Le spese del giudizio di legittimita’ debbono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 1.200,00 di cui 1.000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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