Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9208 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 20/05/2020), n.9208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27913-2017 proposto da:

(OMISSIS) SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore,

P.M., B.P., PI.MA., soci

illimitatamente responsabili, elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO ANDRIULLI, SERGIO DI

CHIARA, LORENZO ZAPPATERRA;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SNC, nonchè dei soci illimitatamente responsabili

PI.MA., P.M., M.F., B.P., in

persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONI,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA MARZOLA;

– controricorrenti –

contro

ALPA TECNOLEGNO SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO GIROLDINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2260/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. (OMISSIS) S.n.c., nonchè Pi.Ma., P.M. e B.P., ricorrono per due mezzi, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.n.c., Alpa Tecnolegno S.r.l., contro la sentenza del 5 ottobre 2017 con cui la Corte d’appello di Bologna, accogliendo parzialmente l’appello proposto dagli odierni ricorrenti, oltre che dall’ulteriore socio illimitatamente responsabile M.F., aveva dichiarato la nullità della sentenza di fallimento dei singoli soci illimitatamente responsabili, rigettando invece l’impugnazione concernente la dichiarazione di fallimento della società.

2. – Il Fallimento e Alpa Tecnolegno S.r.l. resistono con distinti controricorsi.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia nullità della sentenza o del procedimento per essere stata pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento non dal collegio che era stato indicato nel provvedimento di fissazione dell’udienza prefallimentare, bensì da un collegio diversamente costituito.

Il secondo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulla responsabilità per lite temeraria di Alpa Tecnolegno S.r.l..

RITENUTO CHE:

4. Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal Fallimento, sia perchè la sentenza impugnata sarebbe stata notificata dalla cancelleria ai ricorrenti, i quali hanno viceversa sostenuto trattarsi di sentenza non notificata, sia perchè sarebbe inesistente la notificazione del ricorso per cassazione al Fallimento, in quanto effettuato all’indirizzo personale del curatore fallimentare e non a quello del Fallimento.

Quanto al primo aspetto è sufficiente osservare che la sentenza impugnata è stata depositata il 5 ottobre 2017 ed il ricorso è stato notificato il 6 novembre successivo, che cadeva di lunedì. Sicchè l’eccezione comunque non regge alla prova di resistenza.

Quanto al secondo aspetto occorre aggiungere che la notificazione, semmai nulla e non inesistente, avrebbe in ogni caso raggiunto il suo scopo, costituito dalla costituzione del Fallimento, con conseguente sua sanatoria.

6. – Il ricorso è manifestamente infondato.

6.1. manifestamente infondato il primo motivo.

In disparte il difetto di autosufficienza della censura, giacchè i ricorrenti non hanno localizzato gli atti da cui risulterebbe che i magistrati componenti il collegio giudicante fossero diversi da quelli indicati nel decreto del 29 dicembre 2015 del Presidente del Tribunale di Ferrara, considerato che la regola dell’autosufficienza opera anche a fronte della deduzione di un error in procedendo (Cass. 25 settembre 2019, n. 23834), ed a tacere del rilievo che il principio dell’immutabilità del collegio ha da essere inteso esclusivamente nel senso che i giudici che pronunciano la sentenza devono essere gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa (p. es. Cass. 20 settembre 2013, n. 21667, con riguardo ai collegi della Corte d’appello), regola che nel caso di specie non risulta neppure violata, è agevole osservare che il vizio di costituzione del giudice di cui all’art. 158 c.p.c., ove pure sussistente, si converte in motivo di impugnazione, secondo la regola generale stabilita dall’art. 161 c.p.c., comma 1.

Di guisa che la censura è in questo caso palesemente inammissibile, giacchè rivolta contro la sentenza dichiarativa di fallimento, senza che il preteso vizio risulti essere stato fatto valere dinanzi alla Corte d’appello.

6.2. – E’ manifestamente infondato il secondo motivo.

Anche a tralasciare la confusione che caratterizza la doglianza, la quale intreccia inammissibilmente il piano del vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, che evidentemente non è richiamato a proposito, con la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in astratto riscontrabile in ipotesi di omessa pronuncia sulla domanda di lite temeraria, è risolutivo osservare che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956), dovendosi nel caso di specie reputare rigettata la relativa domanda.

Difatti, la pronuncia sulla domanda di lite temeraria, quale addentellato di essa, non può non ritenersi data, sotto forma di rigetto, sia pure per implicito, una volta che il giudice abbia disposto la compensazione delle spese di lite.

Questa Corte ha difatti in più occasioni ha affermato che la compensazione di spese esclude, se non altro di regola, la responsabilità aggravata. E’ stato ad esempio affermato:

-) la sentenza con la quale il giudice del merito, pur respingendo la domanda attrice, compensi le spese di causa, in relazione alla delicatezza delle questioni sollevate, contiene un’implicita inequivoca esclusione della condanna dell’attore medesimo ai danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., e, quindi, non è censurabile per omessa pronuncia sull’istanza di risarcimento di quei danni, proposta dal convenuto (Cass. 4 gennaio 1978, n. 24; Cass. 9 marzo 1982, n. 1531; Cass. 24 aprile 1993, n. 4804);

-) la compensazione delle spese di causa per giusti motivi, ravvisati nella peculiarità delle questioni di diritto trattate e definite, contiene una chiara, ancorchè implicita, motivazione del mancato accoglimento della domanda risarcitoria per responsabilità processuale aggravata, proposta dalla parte vittoriosa a norma dell’art. 96 c.p.c., comma 1, (Cass. 11 maggio 1978, n. 2299);

-) la sentenza con la quale il giudice del merito compensi le spese di lite, indicando le circostanze che integrano i giusti motivi per detta compensazione (rapporto di parentela tra le parti, natura della causa e reciproca soccombenza), contiene un’implicita esclusione dei presupposti richiesti per la condanna della parte soccombente per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., e quindi non è censurabile per omessa pronunzia sull’istanza di risarcimento di quei danni (Cass. 7 agosto 1990, n. 7953);

-) la sentenza con la quale il giudice compensi le spese di lite, indicando le circostanze che integrano i giusti motivi per detta pronuncia, contiene una implicita esclusione dei presupposti richiesti per la condanna della parte soccombente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata e resta quindi sottratta ad ogni censura non solo l’omessa motivazione ma, addirittura, l’omessa pronuncia sull’istanza di risarcimento di tali danni (Cass. 30 marzo 2000, n. 3876).

Ancora, va considerato che la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicchè non può farsi luogo all’applicazione della norma nel caso di soccombenza reciproca (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24158).

Orbene, nel caso in esame, la Corte d’appello ha per l’appunto disposto la compensazione delle spese di lite in ragione dell’accoglimento solo parziale del reclamo, profilandosi così una situazione tale da implicare senza alcun dubbio il rigetto della domanda di danni per lite temeraria.

7. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore di ciascuno dei controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto ad ognuno di essi, in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed il resto per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dichiarando, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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