Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9208 del 10/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.10/04/2017), n. 9208
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11844/2016 proposto da:
H.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE, 94, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE CARDILLI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO MORO;
– ricorrente –
contro
INFUN FOR S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e Legale
Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.
FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO DI STEFANO
e STEFANO FERRANTE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 565/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 13/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 7/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA LANCINO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. nelle more del giudizio di cassazione è intervenuto atto di rinuncia;
2. la rinuncia non risulta accettata;
3. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
4. l’atto di rinuncia è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso e di una volontà abdicativi;
5. va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione;
6. le spese devono porsi a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 2;
7. la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (v., fra le altre, Cass. ord. n. 5770/2017).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017