Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9208 del 10/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.10/04/2017),  n. 9208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11844/2016 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE, 94, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE CARDILLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO MORO;

– ricorrente –

contro

INFUN FOR S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e Legale

Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO DI STEFANO

e STEFANO FERRANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 565/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 7/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA LANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. nelle more del giudizio di cassazione è intervenuto atto di rinuncia;

2. la rinuncia non risulta accettata;

3. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. l’atto di rinuncia è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso e di una volontà abdicativi;

5. va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione;

6. le spese devono porsi a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 2;

7. la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (v., fra le altre, Cass. ord. n. 5770/2017).

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA