Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9208 del 03/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/04/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 03/04/2019), n.9208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19443-2018 proposto da:

INDUSTRIAL TEAM SCRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 51, presso

lo studio dell’avvocato FERRUCCIO ZANNINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO MASTRODOMENICO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CIMETTI, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE, DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2394/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2394, pubblicata il 31 gennaio 2018, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla Industrial Team s.c.r.l. contro l’Agenzia delle entrate con il quale era stata impugnata la sentenza della CTR Veneto n. 921/2016, che aveva a sua volta pronunziato, in sede di rinvio, in esito alla pronunzia di questa Corte n. 24024/2015, che aveva accolto il ricorso della contribuente proposto avverso avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IRPEG relativi agli anni dal 2004 al 2008.

Osservava questa Corte che il ricorso proposto era inammissibile sotto diversi profili, difettando l’esposizione dei fatti – alla luce dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, – e della parte in diritto, articolare su cinque punti, nessuno dei quali accompagnato dalla formale riconduzione ad uno degli archetipi dei motivi di ricorso. Specificava che per taluno dei punti – punti 1 e 5- non era nemmeno profilabile una censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., per altri- punti 2 e 3 – il vizio di motivazione era stato cumulato con altro vizio di violazione di legge e prospettato in maniera specifica ed assertiva – non potendosi la parte limitare a riprodurre il contenuto della decisione della Cassazione che aveva disposto il rinvio e dunque in modo inammissibile, come anche il punto 4, fondato su un presupposto di fatto erroneo.

Questa Corte dichiarava parimenti inammissibile il ricorso incidentale proposto da Equitalia Servizi di riscossione s.p.a..

La società Industrial Team s.c.r.l. propone ricorso per revocazione, affidato a tre motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo la ricorrente deduce l’errore percettivo sull’interpretazione del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, nel quale sarebbe incorsa la sentenza impugnata, risultando con sufficiente chiarezza i fatti sostanziali sui quali si erano fondate le pretese delle parti. Peraltro, l’esposizione dei fatti esposta nel ricorso per cassazione sarebbe stata identica a quella che era stata proposta nel primo ricorso per cassazione, poi accolto dalla sentenza di questa Corte n. 7056/2014, sicchè non era giustificabile “l’antiteticità valutativa” fra le due decisioni.

Con il secondo motivo si prospetta l’errore percettivo in ordine all’interpretazione del requisito dell’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione ex art. 366 c.p.c., comma 1. La sentenza impugnata avrebbe errato nel non considerare specifici i motivi di impugnazione che, in ogni caso, aveva esaminato nel merito, apparendo dunque la statuizione un mero obiter.

Con il terzo motivo si deduce l’errore percettivo in ordine alla doglianza interpretata come carenza di motivazione che sarebbe stata puntualmente esposta e dettagliatamente articolata.

Le censure esposte dalla ricorrente meritano un esame congiunto.

Giova premettere che questa Corte ha chiarito che “l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali”- Cass. n. 17443/2008 -, ancora aggiungendo che “in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perchè in tal caso è dedotta un errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso”- Cass. n. 10466/2011-. Ne consegue che deve escludersi che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un “fatto” ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, potendo configurare l’eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un “error in procedendo” ovvero “in iudicando”, di per sè insuscettibili di denuncià ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., (Cass. n. 5221/2009, Cass. n. 14937/2017, Cass. 03/04/ 2017 n. 8615, Cass. n. 20164/2018).

Orbene, alla stregua dei principi sopra esposti, le censure revocatorie esposte dalla ricorrente sono tutte inammissibili, le stesse involgendo profili valutativi operati dal giudice di legittimità, allorchè questi ha considerato inammissibile – e non esaminato nel merito – come pure erroneamente prospettato dalla ricorrente – il ricorso principale.

Tali valutazioni in ordine alla carenza dell’esposizione del fatto, alla compiuta esposizione dei motivi ed alla articolazioni di censure comunque inammissibili per difetto di specificità, analiticità o per insussistenza dei presupposti di fatto sulla base delle quali si fondavano, si sottraggono al sindacato in sede di revocazione, come detto limitato alla censura di errori percettivi da parte del giudice, anche di legittimità, ma non già di censure che involgono, per converso, la valutazione giuridica, anche per gli aspetti di natura processuale.

In conclusione, nel caso di specie non si ravvisa alcun errore di fatto da parte del giudice di legittimità, ponendo il ricorrente in discussione, con tutte le censure, l’attività valutativa compiuta dalla sentenza qui impugnata, tanto risultando sufficiente a confutare gli ulteriori profili difensivi esposti in memoria dalla ricorrente.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della controricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del controricorrente in Euro 4000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi.

Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della controricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2019

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