Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9207 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 20/05/2020), n.9207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24342-2017 proposto da:

A.S.I.A. AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE – NAPOLI SPA, in persona

dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE, 3, presso lo

studio dell’avvocato FEDERICA SANDULLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO NARDONE;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO “(OMISSIS)”, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 388, presso

lo studio dell’avvocato IOLANDA GALEANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASSIMO TORRISI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 5119/2015 del TRIBUNALE di CATANIA,

depositato il 20/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – ASIA Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli S.p.A. ricorre per tre mezzi, illustrati da memoria, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.p.A., contro il decreto del 12 settembre 2017 con cui il Tribunale di Catania ha respinto la sua opposizione avverso il diniego di ammissione al passivo dell’importo di Euro 439.532,98 e, così, della complessiva somma oggetto di insinuazione per l’importo di Euro 633.623,77, in surroga di ciascun lavoratore ex art. 1949 c.c., ed in regresso nei confronti del Fallimento della debitrice.

2. – Il Fallimento resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia nullità della decisione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, c/o erroneità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 112 c.p.c., omissione di pronuncia sulla domanda proposta dall’opponente, violazione dell’art. 132 c.p.c., omissione di motivazione, censurando il decreto impugnato per aver considerato incomprensibile l’opposizione, senza spiegare quali fossero gli aspetti non chiari.

Il secondo motivo denuncia nullità della decisione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e/o erroneità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 115 c.p.c., omessa rilevazione di fatti pacifici tra le parti, violazione dell’art. 2909 c.c., e della L. Fall., artt. 96-99, omessa rilevazione del giudicato endofallimentare circa il titolo del credito, censurando il decreto impugnato per aver considerato bisognosi di prova fatti non controversi tra le parti e perfino coperti da giudicato.

Il terzo motivo denuncia nullità della decisione ex art. 360 c.p.c., n. 4, e/o erroneità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., falsa applicazione della L. Fall., art. 99, e dell’art. 132 c.p.c., errata individuazione del thema probandum, confusione tra fatti pacifici o ammessi e fatti bisognosi di prova, erronea rilevazione di decadenze processuali e omissione di pronuncia e motivazione, censurando il decreto impugnato per avere da un lato dichiarato la decadenza dell’opponente dal dimostrare fatti pacifici, dall’altro lato omesso di analizzare le prove prodotte, considerate arbitrariamente inutili.

RITENUTO CHE:

4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso va respinto.

5.1. – La società odierna ricorrente ha stipulato con quella poi fallita un contratto di appalto avente ad oggetto la raccolta ed il trasporto di rifiuti, da parte di (OMISSIS) S.p.A., nel territorio di (OMISSIS), contratto in forza del quale ASIA S.p.A. era normativamente tenuta, in solido con (OMISSIS) S.p.A., al pagamento di quanto dovuto ai lavoratori dipendenti di quest’ultima società per retribuzioni e contributi previdenziali, di guisa che, secondo la sua prospettazione, aveva corrisposto a lavoratori dipendenti di (OMISSIS) S.p.A., in adempimento di detta obbligazione, ed in esecuzione di provvedimenti di condanna, il complessivo importo oggetto dell’insinuazione al passivo fallimentare, insinuazione la quale era stata invece accolta non per l’intero, ma solo per una parte.

Il che è in effetti accaduto, avendo il giudice delegato recepito il progetto elaborato dal curatore, il quale aveva ritenuto che la creditrice avesse fornito prova di pagamenti per il solo importo di Euro 194.090,77. A fronte di ciò, il Tribunale ha adottato una duplice ratio decidendi, sostenendo:

-) per un verso che dalla lettura del ricorso non era possibile comprendere il titolo posto a fondamento della domanda di insinuazione al passivo, non essendo state articolate in modo preciso le circostanze in fatto e in diritto tali da far sorgere il credito della società;

-) per altro verso che la società opponente aveva prodotto con il ricorso in opposizione unicamente documentazione comprovante l’emissione di provvedimenti di assegnazione di somme in esecuzione di pignoramenti presso terzi, ma non aveva indicato specificamente di quali documenti prodotti in sede di verifica intendesse avvalersi nella fase di opposizione, neppure versandoli in atti.

5.2. – Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile.

Con esso si lamenta essenzialmente la violazione di due disposizioni, quella dettata dall’art. 112 c.p.c., in punto di corrispondenza tra il chiesto il pronunciato, e quella dettata dall’art. 132 c.p.c., il quale stabilisce l’obbligo di motivazione della sentenza.

5.2.1. Orbene, quanto al primo aspetto, la denunciata violazione del

principio di corrispondenza tra il chiesto il pronunciato non è pertinente.

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta infatti neppure la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: il che non si verifica, in particolare, quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, quantunque manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956).

Ma, come si è visto, il Tribunale ha nella specie respinto l’opposizione, e dunque ha evidentemente provveduto integralmente su di essa, residuando, semmai, in astratto, esclusivamente una questione di sussistenza della motivazione, fermo restando che l’omesso esame di un argomento difensivo spiegato da una delle parti si colloca non già dal versante dell’osservanza dell’art. 112 c.p.c., bensì da quello del rispetto dell’obbligo motivazionale: riguardo al quale trova applicazione il ribadito principio secondo cui al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti (Cass. 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass. 20 novembre 2009, n. 24542).

5.2.2. – Con il richiamo all’art. 132 c.p.c., la ricorrente ha poi inteso per l’appunto dolersi dell’apparato motivazionale posto dal giudice di merito a sostegno della propria decisione.

E tuttavia, come noto, è oggi denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053). Nel caso in esame, in disparte l’errore commesso dalla ricorrente nel richiamare l’art. 132 c.p.c., che si riferisce alla sentenza, mentre i requisiti di contenuto-forma del decreto, qual è il provvedimento pronunciato nella specie, sono regolati dall’art. 135 c.p.c., è di tutta evidenza che la motivazione è in questo caso presente, e, seppure stringata, perfettamente comprensibile.

Ciò che in buona sostanza il Tribunale addebita al ricorrente in opposizione allo stato passivo, con tutta evidenza, è difatti di non aver reso intelligibili le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno dell’insinuazione per il complessivo importo di cui si è già dato conto: ed in effetti, dalla lettura del ricorso per cassazione, ed altresì dello stesso ricorso in opposizione, cui la Corte ha accesso essendo stato denunciato un error in procedendo, non riesce esattamente a comprendersi attraverso quale calcolo, ed in riferimento a quali specifiche posizioni, si pervenga alla domanda dell’importo di Euro 633.623,77.

In buona sostanza, insomma, nell’opposizione allo stato passivo si dice, in breve, questo: che il giudice delegato aveva ammesso il credito di Euro 194.090,77, concernente somme corrisposte a sette lavoratori, e che la medesima documentazione ritenuta idonea con riguardo a tali sette lavoratori era stata prodotta (in ritardo, nella sola fase di opposizione, ma per causa non imputabile a sè, bensì alla banca) con riguardo ad altri 41 lavoratori, mentre, quanto alla N. (un’altra dipendente della società fallita) si menziona la produzione della ricevuta di consegna di un circolare. Quale siano le posizioni dei 41 lavoratori, effettivamente, non risulta direttamente dal ricorso in opposizione allo stato passivo, giacchè esso rinvia alle 41 “attestazioni / certificazioni del banco di Napoli”.

Il che vuol dire che il provvedimento del giudice di merito è motivato, e la motivazione non è inferiore al “minimo costituzionale”.

5.3. – Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Esso difatti si dilunga inutilmente a sostenere che il Tribunale sarebbe incorso in violazione della regola secondo cui non abbisognano di prova i fatti non contestati, ed anche in violazione del giudicato endofallimentare: giacchè è la stessa ricorrente ad ammettere, a pagina 19 del ricorso, che essa, a fronte delle obiezioni svolte dal curatore, non aveva provato il pagamento degli importi da corrispondere per 56 lavoratori della fallita. E, che la circostanza fosse “carente di prova”, e che sulla stessa vi fosse “contestazione della Curatela”, è ulteriormente ammesso alla successiva pagina 20.

Ed è proprio per questo che il Curatore si è opposto all’ammissione del credito in discorso, affermando che “considerato che ai fini dell’ammissione al passivo del fallimento del coobbligato è necessario che il fideiussore provi di aver eseguito il pagamento… il curatore propone l’ammissione al passivo del credito… per l’importo complessivo di Euro 194.090,77”.

Sicchè, la sussistenza del credito fatto valere in sede di opposizione, in particolare con specifico riguardo al quantum, nè poggiava su fatti non contestati, nè tantomeno era coperta da giudicato endofallimentare.

5.4. – Ti terzo motivo è anch’esso manifestamente infondato.

L cosa nota che questa Corte, superando precedenti orientamenti più restrittivi, ha affermato che la L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4, che, nel delineare il concreto perimetro dell’effetto decadenziale, opera un preciso riferimento alla “indicazione specifica”, ad opera del creditore, “dei documenti prodotti”, lungi dal prevedere un onere per il ricorrente di produrre i documenti unitamente al deposito del ricorso, fa semplicemente riferimento alla necessità di elencare, nell’atto introduttivo del giudizio di opposizione, i documenti già dimessi e versati agli atti del processo, per cui, se un effetto preclusivo può ricavarsi dall’esame del dato normativo, esso va riferito non già alla necessità di ridepositare il materiale precostituito e già prodotto ma, semmai, all’impossibilità per il creditore di avvalersi, successivamente al deposito del ricorso in opposizione, di documenti nuovi, differenti sia da quelli utilizzati in sede di verifica innanzi al giudice delegato sia da quelli prodotti per la prima volta al momento dell’opposizione (Cass. 18 maggio 2017, n. 12548).

A suffragio di tale affermazione, e della conseguente esclusione di un effetto decadenziale determinato dalla mancata riproduzione della documentazione già depositata nella fase di verifica, dovendo il ricorrente in opposizione limitarsi a valorizzare specificamente, nel quadro del ricorso introduttivo, quelli che, tra i documenti già prodotti, appaiono maggiormente idonei a sostenere la propria prospettazione, si è tratto argomento dalla ricostruzione operata dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di acquisizione del fascicolo monitorio nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo e dell’affermazione del “principio di non dispersione della prova” (Cass., Sez. Un., 10 luglio 2015, n. 14475).

E proprio in tale principio trova riscontro l’affermazione del giudice di merito secondo cui la ricorrente, nel ricorso in opposizione, non aveva indicato specificamente di quali documenti prodotti in sede di verifica (sede in cui la società aveva tra l’altro prodotto un prospetto di segnalazioni di due banche relativi ai pagamenti eseguiti, riguardanti in particolare i 56 lavoratori di cui si è detto, non considerato probante dal giudice delegato) intendesse avvalersi in sede di opposizione, oltre a non averli versati in atti, di guisa che del tutto correttamente il giudice di merito ha ritenuto che detti documenti non potessero essere valorizzati, a fronte della resistenza del Curatore, per comprovare l’entità, con particolare riguardo all’aspetto del quantum, del credito dell’opponente.

Con la conseguenza che non ricorre la denunciata violazione della L. Fall., art. 99.

Anche in questo caso, poi, quanto alla denunciata violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., valgono le considerazioni già in precedenza svolte.

6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed il resto per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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