Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9207 del 02/04/2021

Cassazione civile sez. III, 02/04/2021, (ud. 30/06/2020, dep. 02/04/2021), n.9207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29534/2019 proposto da:

K.I., rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso

dall’avv. LORENZO TRUCCO, con studio in Torino via Guicciardini 3, e

domiciliato presso il suo studio;

– ricorrenti –

e contro

PROCURA GENERALE REPUBBLICA CORTE SUPREMA CASSAZIONE;

– intimati –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 381/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. K.I., cittadino del (OMISSIS), propone ricorso, articolato in due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso la sentenza n. 381/2019 della Corte d’Appello di Torino, pubblicata in data 26.2.2019, non notificata.

Il Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

2. – Il ricorrente, proveniente dal Ghana, richiama nel ricorso tutta la sua vicenda personale, riportata nella sentenza impugnata, e focalizzata sul fatto che sia di religione cristiana, e che abbia rifiutato di succedere al trono che era stato prima del nonno e poi della sorella, carica che gli avrebbe imposto il compimento di rituali contrari alla religione cristiana.

3. – Fa presente di essere stato ascoltato dalla Commissione territoriale e di aver chiesto sia il riconoscimento della protezione sussidiaria che della protezione umanitaria, di aver riproposto le domande al tribunale, in sede di impugnazione della decisione della commissione territoriale, e di aver chiesto inutilmente, sia al tribunale che poi alla corte d’appello, di essere nuovamente ascoltato.

4. – Proponeva appello, e anche l’appello veniva rigettato: la corte d’appello affermava che l’ordinamento non impone alcun obbligo per il giudice di disporre l’audizione del richiedente asilo, ove questo sia stato ascoltato dalla commissione territoriale, e rilevava che l’appellante non avesse dedotto alcuna circostanza specifica sulla quale chiedesse di essere risentito; riteneva poco credibile il racconto fornito dal ricorrente ed escludeva che in Ghana esistesse una situazione di conflitto interno, atta a giustificare la concessione della protezione sussidiaria. Sulla richiesta protezione umanitaria, rilevava che la sua concessione dovesse fondarsi pur sempre su una serie di controindicazioni al rimpatrio dello straniero, sull’esposizione a forme di discriminazione o a trattamenti inumani o degradanti, non configurabili nel caso di specie. Quanto al percorso di integrazione in Italia (non specificato) riteneva che, di per sè solo, non fosse sufficiente al fine della concessione del permesso di soggiorno in quanto diversamente opinando l’autorità giudiziaria si sostituirebbe all’autorità amministrativa nella regolamentazione dei flussi.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, anche in relazione alla sua mancata audizione dinanzi al giudice, e denuncia anche l’esistenza di una insanabile contraddizione nella motivazione, laddove da un lato si è ritenuto superfluo risentire il ricorrente, come era stato da questi richiesto, dall’altro si è ritenuto lacunoso il suo racconto, mentre eventuali lacune avrebbero potuto essere colmate proprio attraverso l’audizione del ricorrente dinanzi al giudice, con l’assistenza delle garanzie processuali.

Segnala poi il contrasto tra la sentenza impugnata e la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza Elgafaji del 2009 e sentenza Diakitè del 2012), che chiarisce la nozione di elevato grado di violenza indiscriminata, prescindente anche dall’esistenza di un vero e proprio conflitto interno. Denuncia anche la situazione inumana all’interno delle carceri del Ghana.

Il motivo è infondato.

La corte d’appello non appare essersi discostata dal principio di diritto secondo il quale “ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. n. 18306 del 2019) laddove ha ritenuto, con accertamento in fatto supportato da riscontri oggettivi, che il Ghana sia attualmente uno degli stati africani dotati di maggiore stabilità interna.

Quanto alla mancata audizione del ricorrente, da parte del tribunale e poi della corte d’appello, l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità è nel senso che essa non sia obbligatoria (beninteso, qualora il richiedente sia stato regolarmente sentito dalla Commissione territoriale), ma è rimessa alla valutazione del giudice, che deve considerare la rilevanza di essa come prospettata dal richiedente

(v. Cass. n. 24544 del 2011, Cass. n. 3003 del 2018, Cass. n. 14600 del 2019: “Nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 13, al precedente comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza”).

Nel caso di specie, la corte territoriale ha valutato la richiesta e l’ha rigettata con una completa motivazione: in particolare, ha tenuto in conto, nel rigettare la richiesta di audizione, che l’appellante non avesse indicato alcuna circostanza specifica, o nuova e concreta, sulla quale avrebbe dovuto essere sentito nè quali fatti che non fossero emersi in precedenza, e che avrebbero avuto una rilevanza significativa per ricostruire la sua storia. Neanche in questa sede, del resto, il ricorrente indica quali aspetti della sua vicenda personale non siano efficacemente emersi o quali circostanze non abbia potuto efficacemente ricostruire a causa della mancata audizione dinanzi al giudice.

La denunciata condizione inumana delle carceri del paese di provenienza, che comunque costituisce elemento di fatto del quale si lamenta l’omessa considerazione, è irrilevante nel caso di specie, atteso che nella stessa prospettazione del ricorrente la sua fuga non è connessa con la pendenza di procedimenti penali o con ingiuste incolpazioni e quindi con il rischio di essere sottoposto a detenzione al ritorno in patria.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione alla protezione umanitaria.

Deduce che, in riferimento alla protezione umanitaria, la sentenza impugnata si è appiattita sulla valutazione di rigetto già effettuata in ordine alla protezione maggiore, senza considerare che la protezione umanitaria non costituisce una ipotesi eccezionale, ma un tertium genus da valutare autonomamente.

Il motivo è infondato.

Il carattere “aperto” dei motivi di protezione umanitaria (precedente alle modifiche introdotte con D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, che ha, tra l’altro, sostituito la disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari) necessita, parimenti alle altre forme di protezione internazionale, dell’effettivo riscontro di una situazione di vulnerabilità che non può non partire dalla situazione oggettiva del paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Tale punto di avvio dell’indagine è intrinseco alla ratio stessa della protezione umanitaria, non potendosi eludere la rappresentazione di una effettiva deprivazione dei diritti umani che ne abbia giustificato l’allontanamento (cfr. Cass. n. 4455/2018). Nella specie la corte d’appello ha accertato che nel paese di origine del richiedente non si rinvengono, come si è detto, situazioni di violenza indiscriminata o di deprivazione dei diritti umani fondamentali, nè tanto meno il richiedente ha allegato particolari situazioni di vulnerabilità tali da giustificare la misura di protezione umanitaria. La sentenza impugnata ha operato il giudizio di comparazione, comunque necessario a fronte di una richiesta di protezione umanitaria, ed ha ritenuto complessivamente che il K. non si trovi in una condizione di vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria ove costretto a tornare nel paese d’origine.

I rilievi del ricorrente, per quanto ampiamente argomentati, sono nella sostanza del tutto generici: non esiste alcun riferimento nella sentenza, ma non esiste alcuna indicazione neppure nel ricorso, sulle vessazioni o le avversità che abbia dovuto subire il ricorrente nel corso del suo transito attraverso la Libia, e soprattutto non c’è alcun accenno al suo percorso di integrazione in Italia, che possa indurre a pensare che esso sia stato ingiustamente sottovalutato.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2021

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