Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9206 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.10/04/2017),  n. 9206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7069/2015 proposto da:

D.B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI

MORANDI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO TESORO,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4713/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’11/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 7/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Roma, respingendo il gravame svolto dall’assistita, ha condannato l’attuale ricorrente alla rifusione delle spese di lite e al pagamento delle spese di consulenza tecnica;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’assistita sulla base di un unico motivo;

3. l’INPS ha resistito con tempestivo controricorso;

4. il Ministero dell’economia e delle finanze è rimasto intimato;

5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

6. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., ha censurato la decisione di secondo grado per avere ritenuto inefficace la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, in quanto non inserita nelle conclusioni dell’atto introduttivo e non contenente l’impegno a comunicare variazioni di reddito intervenute in corso di causa;

7. il ricorso è manifestamente fondato;

8. il giudice di appello ha ritenuto insussistenti le condizioni per farsi luogo all’esonero dalle spese di lite, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., sul rilievo che la dichiarazione, apposta in calce al ricorso di primo grado, non era stata sottoscritta dalla parte – come richiesto dal citato art. 152, nel testo risultante dalla modifica apportata dal D.L. n. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. con modificazioni dalla L. n. 326 del 2003 – e che neppure era utilizzabile l’autocertificazione in quanto non conforme al modello normativo perchè priva dell’impegno a comunicare variazioni del reddito intervenute in corso di causa;

9. come più volte affermato da questa Corte, il beneficio dell’esonero dalle spese giudiziali, previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c., in favore della parte soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, è applicabile in favore di qualunque ricorrente e non solo in favore di chi possa vantare l’effettiva esistenza del rapporto assicurativo o abbia comunque diritto all’assistenza pubblica, atteso che la ratio della norma, desumibile anche dalle sentenze n. 85 del 1979 e n. 207 del 1994 della Corte Costituzionale, è quella di evitare che il timore della soccombenza sulle spese impedisca l’esercizio di diritti garantiti dalla Costituzione, fermo il limite della manifesta infondatezza e temerarietà della lite (Cass. n. 1880 del 2003, n. 17061 del 2003);

10. è stato osservato che la ratio della disposizione è rimasta inalterata anche in seguito alla sostituzione – applicabile ai procedimenti incardinati successivamente al 2 ottobre 2003 (Cass. n. 4165 del 2004) – introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni, dalla L. n. 326 del 2003, nonchè in seguito all’aggiunta dell’ultimo periodo disposta, con decorrenza dal 4 luglio 2009, dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 52;

11. in particolare, per effetto della suddetta sostituzione, è stato posto a carico della parte ricorrente nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali l’onere di effettuare – fin dalle conclusioni dell’atto introduttivo un’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso delle condizioni reddituali previste dalla norma stessa per ottenere l’esenzione dal pagamento delle spese processuali;

12. questa Corte ha inoltre chiarito che l’onere previsto dal citato D.L. n. 269, art. 42, comma 11, di rendere apposita dichiarazione sostitutiva “nelle conclusioni dell’atto introduttivo” deve interpretarsi nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell’atto introduttivo del giudizio, cosicchè va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo (v., fra le altre, Cass. ord. n. 21483 del 2016, n. 14600 del 2015, n. 9498 del 2015, Cass. n. 16284 del 2011);

13. con riferimento all’impegno a comunicare eventuali variazioni di reddito intervenute nel corso del giudizio è stato affermato che l’interpretazione letterale e logico-finalistica della norma rende evidente che il legislatore non ha voluto stabilire alcuna rigida formula per il soddisfacimento del suddetto onere e soprattutto che si è limitato a subordinare l’esenzione esclusivamente alla tempestiva presentazione della dichiarazione suindicata, senza prevedere che, nell’ambito della dichiarazione stessa, debba essere contenuto sempre e comunque – anche l’impegno di comunicare le variazioni reddituali rilevanti e che di ciò si trova ulteriore conferma nel fatto che il rinvio al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, è limitato ai commi 2 e 3 di tale articolo e non riguarda, quindi, il comma 1 ove – ai fini ivi previsti, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è specificamente indicato il contenuto dell’istanza, stabilito a pena di inammissibilità e comprendente anche l’impegno ad effettuare la comunicazione delle variazioni reddituali rilevanti;

14. anche in caso di silenzio sul punto nella dichiarazione, l’impegno a darne comunicazione è comunque sussistente, perchè prescritto per legge, anche se, in particolari situazioni, la relativa mancata esplicita menzione nella autocertificazione iniziale può non essere considerata ostativa per l’attribuzione del beneficio dell’esenzione (cfr., Cass. n. 9207 del 2012, n. 13367 del 2011);

15. nel ricorso introduttivo, sottoscritto dal solo procuratore, è dato atto della sussistenza delle condizioni reddituali per l’esonero dalle spese di lite ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., che al ricorso introduttivo è stata allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio con il quale la interessata ha dichiarato di trovarsi nelle condizioni reddituali prescritte ai fini dell’esonero dalle spese di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, che la mancanza della espressa dichiarazione di impegno a comunicare eventuali variazioni di reddito non è sanzionabile con la inefficacia della dichiarazione, dovendo comunque tale impegno ritenersi sussistente (Cass. n. 9207 del 2012, n. 13367 del 2011 cit.);

16. inoltre, come in più occasioni affermato da questa Corte di legittimità, in tema di regolamentazione delle spese di consulenza tecnica nei giudizi per prestazioni previdenziali, le spese al pagamento delle quali l’assistito soccombente non è assoggettato comprendono anche quelle della consulenza tecnica d’ufficio (fra le tante, v. Cass. ord. n. 27203/2016);

17. all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., può essere decisa nel merito, dichiarando irripetibili le spese del giudizio di appello e ponendo le spese della consulenza tecnica, liquidate nella misura stabilità dal giudice di secondo grado, carico dell’INPS;

18. le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore dell’avvocato Ester Ferrari Morandi per dichiarato anticipo fattone, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara irripetibili le spese del giudizio di appello e condanna l’INPS al pagamento delle spese della consulenza tecnica d’ufficio nella misura stabilita dal giudice di appello; condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento, da distrarsi in favore dell’avvocato Ester Ferrari Morandi.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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