Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9206 del 03/04/2019
Cassazione civile sez. VI, 03/04/2019, (ud. 29/01/2019, dep. 03/04/2019), n.9206
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5925-2018 proposto da:
O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO 38,
presso lo studio dell’Avvocato GIANLUCA MONCADA, rappresentato e
difeso dall’Avvocato SALVATORE LO GIUDICE;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CANICATTI’;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2462/01/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO, depositata il 03/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
ANTONELLA DELL’ORFANO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
O.G. ricorre, con univo motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva accolto l’appello proposto dal Comune di Canicattì avverso la sentenza n. 63/2013 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso cartella di pagamento TARSU/TIA 2004;
il Comune di Canicattì è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.1. si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica, “violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 e art. 38, comma 3, art. 327 c.p.c., comma 1”, avendo, in primo luogo, la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione preliminare relativa alla tardiva notifica dell’atto di appello, effettuata in data 26.7.2013, con termine già scaduto in data 24.7.2013, essendo stata depositata la sentenza di primo grado in data 24.1.2013 (“il giudice tributario di seconde cure ha omesso qualsiasi decisione su tale eccezione, con ciò integrando un error in procedendo per violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”);
1.2. la doglianza è infondata atteso che, nel caso di specie, va ravvisata, nella specie, una decisione implicita di rigetto sull’eccezione di tardività dell’appello, valendo la ratio decidendi, che ha risolto il merito della lite, da implicito rigetto della stessa;
1.3. sono invece fondate le censure di parte ricorrente circa la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 e art. 38,comma 3, e dell’art. 327 c.p.c., comma 1;
1.4. la sentenza oggetto della presente impugnazione è stata pubblicata il 24.1.2013, e non è stata notificata;
1.5. l’atto di appello, spedito per le notificazioni a mezzo posta in data 30.7.2013 (con protocollo dell’Ente locale recante la data del 26.7.2013), risulta proposto dopo la scadenza del termine di sei mesi stabilito dall’art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis;
1.6. in merito a quest’ultimo va richiamato il precedente costituito da Cass. n. 19943/14, che, a sua volta, ha richiamato il principio espresso da Cass. n. 6007/12, secondo il quale “in tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 c.p.c.introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi della predetta L., art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio” (cfr., nello stesso senso, Cass. n. 17060/12, ord. n. 15741/13);
1.7. l’interpretazione appena richiamata della L. n. 69 del 2009, art. 58, in riferimento all’art. 327 c.p.c., va qui ribadita e la norma va applicata nel testo attualmente vigente, dal momento che il presente giudizio risulta iniziato dopo il 4 luglio 2009;
1.8. così stabilito che il termine da applicare è quello di sei mesi, la sua decorrenza è fissata “dalla pubblicazione della sentenza”, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1, ultimo inciso (richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3), che sul punto non è stato modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, si conclude perciò nel senso dell’inammissibilità dell’appello in quanto tardivo;
2. in accoglimento del ricorso, nei limiti dianzi indicati, va quindi cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, dichiarando inammissibile l’appello del Comune di Canicattì in quanto tardivo;
3. le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, laddove quelle del grado di appello devono essere compensate, tenuto conto dei profili sostanziali della vicenda processuale esaminata.
PQM
La Corte accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello proposto dal Comune di Canicattì; compensa le spese del grado di appello e condanna il Comune di Canicattì alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 29 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2019