Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9205 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 21/04/2011), n.9205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE

GIOIE 24, presso lo studio dell’avvocato MODENA ROBERTO GIOVANNI

ORESTE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/2005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 27/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il resistente l’Avvocato MODENA, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

1. Con sentenza n. 69/05, depositata il 27.7.05, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Genova (OMISSIS) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da G.M. avverso l’avviso di accertamento, in forza del quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, quali redditi di capitale non dichiarati per l’anno 1997, gli importi accreditati come rendimento del capitale versato all’intermediario finanziario M.C.. Quest’ultimo, peraltro, a seguito del dissesto che ne aveva comportata la declaratoria di fallimento, era stato sottoposto ad indagini penali, conclusesi con la richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. 2. La Commissione Tributaria Regionale, condividendo le argomentazioni del giudice di prime cure, riteneva di applicare alla fattispecie il disposto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 1 (nel testo temporalmente applicabile alla fattispecie), ritenendo, peraltro, nella specie non provata la percezione degli interessi sul capitale suindicato, per effetto della loro mera contabilizzazione in accredito nelle schede nominative e nei tabulati meccanografici consegnati dal M. agli inquirenti.

3. Per la cassazione della sentenza della C.T.R. n. 69/05 hanno proposto ricorso il Ministero dell’Economia e Finanze e l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo, al quale il resistente G.M. (per errore materiale indicato in ricorso come G.E.) ha replicato con controricorso.

Diritto

1. In via pregiudiziale, rileva la Corte che ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva dell’amministrazione ricorrente. Ed invero, va osservato che, qualora – come nel caso di specie – al giudizio di appello abbia partecipato solo l’Agenzia delle Entrate – succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze nel giudizio di primo grado, ossia in epoca successiva all’1.1.01, data nella quale le Agenzie sono divenute operative in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999 – e il contribuente abbia accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, deve ritenersi verificata, ancorche’ per implicito, l’estromissione del Ministero delle Finanze dal giudizio.

Ne consegue che l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e’ l’Agenzia delle Entrate; per cui il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva (cfr., tra le tante, Cass. 24245/04, 6591/08).

2. Premesso quanto precede, va rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, degli artt. 1427, 1439, 1823 e 1825 c.c. dell’art. 640 c.p., del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 41 e 42, D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 27, 28 e 64 nonche’ l’omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi della controversia;

2.1. L’Ufficio si duole, invero, del fatto che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto di applicare alla fattispecie il disposto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 1 (nel testo temporalmente applicabile), a norma del quale “il reddito di capitale e’ costituito dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta”, pervenendo, peraltro, alla conclusione – non condivisa dall’amministrazione finanziaria – di ritenere non provata, nel caso concreto, la percezione degli interessi sul capitale suindicato, per effetto della loro mera contabilizzazione in accredito nelle schede nominative e nei tabulati meccanografici consegnati dal M. agli inquirenti.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, si sarebbero dovuti, invece, applicare nel caso concreto il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 41, comma 1, lett. a), a tenore del quale sono redditi di capitale “gli interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti”, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 3, secondo il quale “per i contratti di conto corrente (…) si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto”. Sicche’ – ricorrendo nella specie, ad avviso dell’Ufficio, un’ipotesi di contratto di conto corrente, disciplinato dall’art. 1823 c.c. e segg. – i rendimenti o interessi, annotati dal M. nella scheda nominativa del contribuente, si sarebbero dovuti considerare da questi percepiti e, pertanto, legittimamente assoggettati a tassazione.

2.2. Il motivo e’ infondato e va disatteso.

Ed invero – come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare (Cass. 8870/06, 22980/10) – gli interessi maturati periodicamente sulle somme affidate ad un promotore finanziario, non materialmente percepiti, ma soltanto capitalizzati in una scheda riferita al creditore, non costituiscono reddito di capitale ai fini IRPEF. Dal disposto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 1 si evince, infatti, in maniera inequivocabile, che gli interessi o altri proventi entrano a far parte del reddito imponibile soltanto se messi nella disponibilita’ concreta ed effettiva del creditore, il quale li abbia materialmente incamerati, o abbia disposto in qualsiasi modo, o – comunque – sia stato messo in nelle condizioni di disporne a suo piacimento.

Nel caso concreto, per contro, la stessa Agenzia nell’atto introduttivo del presente giudizio – riferisce che al G. erano state “accreditate” – e, quindi, non effettivamente corrisposte – delle somme di denaro a titolo di remunerazione del capitale investito. D’altro canto, una conferma del fatto che il contribuente non abbia materialmente percepito gli interessi – avendo l’intermediario illecitamente distratto le relative somme (oltre alla sorta capitale), a proprio favore, come si evince dall’impugnata sentenza – la si desume dalla circostanza, del tutto incontroversa tra le parti, che il G. si e’, poi, insinuato nel fallimento del M., “per ottenere la restituzione del capitale versato e degli interessi accreditati” (v. ricorso, p. 2). Ebbene, considerato il chiaro ed inequivocabile tenore letterale della norma di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 1, e’ del tutto evidente, a giudizio della Corte, che la mera contabilizzazione in attivo delle somme relative agli interessi sul capitale versato al promotore finanziario non puo’, in alcun modo, equivalere alla percezione degli interessi nel periodo di imposta, assunta dalla disposizione summenzionata a presupposto della tassazione di tali proventi quali redditi di capitale.

2.3. Ne’ puo’ giovare all’Ufficio ricorrente, a parere di questa Corte, il richiamo al disposto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 3, onde inferirne che per i contratti di conto corrente, tra i quali andrebbe annoverato il rapporto oggetto di controversia, la contabilizzazione degli interessi portati in compensazione – a norma di legge o di contratto – e’ equiparata alla materiale percezione.

2.3.1. Ed invero, in primo luogo, deve escludersi che il rapporto in questione possa essere inquadrato nella fattispecie del conto corrente, disciplinata dall’art. 1823 c.c. Tale contratto ricorre, infatti, quando le parti si concedono temporaneamente credito per le loro reciproche rimesse, affinche’ colui che risulti creditore al termine pattuito possa esigere solamente il saldo attivo. Per contro, se e’ una sola delle parti ad eseguire delle rimesse, mentre l’altra esegue solo dei rimborsi, sia pure con la previsione della produzione di interessi sulle somme versate, non si ha un rapporto di conto corrente, bensi’ la diversa fattispecie del conto di gestione.

Quest’ultima e’ configurabile, in particolare, nell’ipotesi – ricorrente nel caso concreto – di contratto di gestione individuale di patrimoni mobiliari, consistente in un mandato ad investire somme di denaro e ad amministrare il portafoglio dei titoli acquistati, conferito dall’investitore ad un operatore finanziario (Cass. 2548/10).

Ne discende, pertanto, che quella configurabile nel caso di specie e’ una figura contrattuale del tutto diversa dal contratto di conto corrente ex art. 1823 c.c. considerato dal disposto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 3 invocato dall’amministrazione ricorrente, e pertanto ad esso non equiparabile ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta sul reddito da capitale.

2.3.2. Ad ogni buon conto, quand’anche – accedendo alla tesi dell’amministrazione ricorrente – volesse considerarsi – in via di mera ipotesi – ravvisabile nella fattispecie concreta un contratto di conto corrente, va comunque considerato che la norma suindicata equipara la sola “compensazione” degli interessi, e non la loro mera contabilizzazione, al versamento materiale di tali proventi a favore del correntista, ai fini della tassazione degli stessi quali redditi di capitale. Il che ben si intende, ove si consideri che la compensazione e’ una modalita’ di estinzione dell’obbligazione (art. 1242 c.c.) realizzativa dello speculare credito, e si traduce, pertanto, in una forma di disposizione degli interessi portati in compensazione, in conformita’ al disposto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 1.

Per converso, gli atti di accreditamento e di versamento in conto corrente – effettuati, nella specie, dall’odierno intimato – nonche’ i relativi interessi a credito, non sono qualificabili, di per se’, come pagamenti o come strumenti comunque estintivi di obbligazioni, bensi’ quali meri atti di utilizzazione di un unico contratto (di conto corrente) ad esecuzione ripetuta (cfr. Cass. 16538/09). Per il che, e’ evidente che non gia’ la mera contabilizzazione a credito degli interessi (come della sorta capitale), bensi’ la loro effettiva utilizzazione per l’estinzione di debiti del correntista nei confronti della controparte, mediante compensazione, e’ equiparabile alla percezione degli interessi stessi, ai sensi e per i fini di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 3.

3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere dichiarato inammissibile, mentre va rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

4. Le spese sostenute nell’intimato nel presente giudizio seguono la soccombenza dell’Ufficio finanziario, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate; condanna l’amministrazione ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’intimato, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA