Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9205 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 20/05/2020), n.9205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7006-2019 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 19, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO MARTINELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato RAFFAELE DI PONZIO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del curatore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE ADEO

OSTILLIO, GIANLUCA OSTILLIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE

DISTACCATA di TARANTO, depositata il 23/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con sentenza datata (OMISSIS) ed emessa a seguito di istanza della procura della Repubblica, il Tribunale di Taranto ha dichiarato il fallimento della s.r.l. (OMISSIS).

La s.r.l. (OMISSIS) ha presentato reclamo L. Fall., ex art. 18, avanti alla Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto. Che la ha respinta con provvedimento depositato il 23 gennaio 2018.

2.- Ha rilevato, in particolare, la Corte territoriale che il “fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (di cui sono incontestati i presupposti sostanziali; cioè, in primis, l’evidente stato di insolvenza, oltre alla sussistenza dei requisiti dimensionali di cui alla L. Fall., art. 1), è stato legittimamente dichiarato, a seguito di istanza del P.M., cui era stato ripetutamente segnalato lo stato di insolvenza, mediante trasmissione degli atti… nell’ambito della procedura di concordato preventivo con riserva e quindi, da ultimo,… nell’ambito della procedura prefallimentare successivamente instaurata; sia nell’istanza del P.M. che nella sentenza di fallimento si fa espresso riferimento ad entrambe le segnalazioni e ai relativi atti con le stesse trasmessi; nel corso dell’intera e complessa procedura è stato ampiamente rispettato il contraddittorio e il diritto di difesa della (OMISSIS) s.r.l. e non vi è stata alcuna violazione di legge e del principio di terzietà del giudice”.

3.- Avverso questa sentenza la s.r.l. (OMISSIS) ha presentato ricorso, affidandolo a due motivi di cassazione.

Ha resistito, con controricorso, il Fallimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il primo motivo di riscorso lamenta la violazione della norma della L. Fall., art. 7, comma 2, nonchè omesso esame di fatto decisivo per l’esito del giudizio.

Il giudice di primo grado ha errato – si afferma -, perchè ha “inteso pronunciarsi in un giudizio unico e, disattendendo il principio nemo iudex sine actore, ha segnalato lo stato di decozione alla Procura, che si è espressa, in un giudizio unico, per il fallimento della società, in grave spregio della L. Fall., art. 7, comma 2”. Per agire correttamente – si aggiunge il giudice avrebbe dovuto prima “archiviare” la procedura fallimentare in essere e poi segnalare alla Procura lo stato di decozione della s.r.l. (OMISSIS).

5.- Il motivo non può essere accolto.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la L. Fall., art. 7, comma 2, “attribuisce al P.M. la legittimazione ad avanzare l’istanza di fallimento, sulla base di una segnalazione dell’insolvenza proveniente dal giudice che l’abbia rilevata in una qualsiasi fase di un procedimento civile”; tanto che la segnalazione avvenga nella fase decisoria, quanto che avvenga nella fase istruttoria (Cass., 10 agosto 2017, n. 19927).

6.- Il secondo motivo di ricorso assume la violazione dell’art. 111 Cost., e della L. Fall., art. 7, comma 2.

Sostiene dunque il ricorrente che, nella specie, la “segnalazione alla Procura è stata formalizzata attraverso un’ordinanza avente oggettivo carattere decisorio”. L’istanza del P.M. è “viziata ab origine, in quanto il tribunale fallimentare non si è limitato a una segnalazione astratta, ma si è anticipatamente pronunciato con quella che, poi, è diventata la sentenza di fallimento”; “non è un caso che il contenuto della segnalazione, l’istanza di fallimento della Procura e la sentenza coincidano nel contenuto”.

7.- Il motivo non può essere accolto.

Come ha rilevato la già citata pronuncia di Cass., n. 19927/2017, la segnalazione non è espressione di un potere decisorio, “configurandosi”, invece, “come un atto neutro, assunto prima facie dall’organo procedente e non richiedente neppure una delibazione sommaria dello stato di insolvenza, la cui valutazione è rimessa al P.M.”.

D’altronde, non vede quale rilevanza possa mai avere il fatto (dal ricorrente, peraltro, solamente allegato) che i contenuti della segnalazione, dell’istanza e della sentenza dichiarativa siano “coincidenti”. Chè una simile, ipotetica “coincidenza” manifesta solo la consonanza di vedute tra gli organi giudiziari implicati nella vicenda concreta, non certo una “limitazione dei poteri decisionali sia dell’organo requirente che di quello giudicante” (cfr. in proposito la pronuncia di Cass., 19 giugno 2017, n. 15131).

8.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. che liquida nella somma di Euro 5.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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