Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9203 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. III, 19/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 19/04/2010), n.9203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

RECREB SRL in liquidazione in persona del suo liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI QUATTRO VENTI 80, presso

lo studio dell’avvocato CARACCIOLO ANTONIO GIOVANNI, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 195/2009 del GIUDICE DI PACE di FRASCATI,

depositata il 03/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. La Recreb s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 3 aprile 2009, con la quale il Giudice di Pace di Frascati ha accolto l’opposizione proposta da B.A. avverso il precetto intimato da essa ricorrente in data 14 novembre 2008 sulla base di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice Conciliatore di Roma il 2 febbraio 1993. L’intimato non ha resistito al ricorso.

p. 2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di Cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

p. 3. Ricorrendo le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si è osservato quanto segue:

” (…) 3. – Con l’unico motivo di ricorso si lamenta “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 480 c.p.c., comma 3, artt. 138 e ss. c.p.c., e art. 327 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, sotto il profilo che sia l’originario atto di citazione introduttivo dell’opposizione, sia quello in rinnovazione per nullità rilevata dal Giudice di Pace, erano stati notificati presso la cancelleria di quel giudice, ancorchè nel precetto opposto la ricorrente avesse eletto domicilio in Roma. Tale elezione, giusta i principi affermati dalla sentenza n. 480 del 2005 della Corte costituzionale avrebbero dovuto comportare che la notificazione fosse fatta comunque nel domicilio eletto, ferma restando la proposizione dell’opposizione al giudice d pace adito.

L’illustrazione del motivo è conclusa da idoneo quesito di diritto, pur recante, come la stessa illustrazione, una inutile invocazione anche dell’art. 327 c.p.c., comma 2, che, invece, nella specie non rileva, atteso che l’esercizio del diritto di ricorrere in cassazione è avvenuto nel termine cd. lungo ed anche tempestivamente in relazione alla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta il 7 maggio 2009.

4. Il ricorso appare manifestamente fondato.

Effettivamente nel precetto intimato il 14 novembre 2008, la cui produzione è regolarmente indicata nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, ed è in effetti avvenuta ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 372 c.p.c. (tenuto conto che la ricorrente fu contumace nel giudizio di merito e non potè produrre l’atto), risulta che la ricorrente indicò il proprio domicilio in Roma, viale Quattro Venti n. 80 presso lo studio dell’Avvocato Antonio Giovanni Caracciolo. Sono stati anche prodotti – sempre nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – sia l’atto di citazione originario sia quello in rinnovazione, che risultano notificati effettivamente presso la cancelleria del Giudice di Pace di Frascati e recano l’espressa indicazione dell’intento del B. di proporre l’opposizione presso quel giudice, quale giudice del foro dell’esecuzione.

Ne discende che l’opposizione e l’atto di rinnovazione sono da ritenere affetti da nullità, giusta i principi affermati da Corte costituzionale n. 480 del 2005, i quali hanno già indotto la Corte di Cassazione ad affermare il seguente principio di diritto: “Alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata (come individuata dalla Corte cost. nella sentenza n. 480 del 2005), l’art. 480 cod. proc. civ., comma 3, consente al debitore di notificare l’opposizione all’esecuzione nel luogo in cui gli è stato notificato il precetto soltanto nel caso in cui il creditore non abbia eletto domicilio o indicato la residenza in altro luogo, perchè in tale ipotesi la notifica dell’atto di opposizione, ferma la competenza funzionale del giudice dell’opposizione nel luogo di esecuzione, va effettuata nel luogo indicato dal creditore e non nella cancelleria, diversamente potendo il creditore opposto ignorare l’intervenuta opposizione, in violazione degli artt. 3 Cost., 24 e 111, comma 2″ (Cass. n. 12540 del 2009).

La rilevata nullità della notificazione comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, al Giudice di Pace di Frascati”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

p. 3. Il ricorso è, pertanto, accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio al Giudice di Pace di Frascati, che deciderà anche sulle spese del giudizio di Cassazione, in persona di diverso magistrato.

Il giudice di rinvio provvederà a rinnovare il giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la spese del giudizio di Cassazione, al Giudice di pace di Frascati, che deciderà in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

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