Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9203 del 03/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/04/2019, (ud. 29/01/2019, dep. 03/04/2019), n.9203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5181-2018 proposto da:

REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CASTRENSE 7,

presso lo studio dell’Avvocato DOMENICO PORRONE, rappresentata e

difesa dall’Avvocato DOMENICA VARONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1191/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 27/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

G.A. impugnava, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, l’avviso di accertamento relativo ad omesso pagamento di tasse automobilistiche dovute per l’anno 2012;

la CTP, con sentenza n. 174/2017, accoglieva il ricorso;

la sentenza veniva impugnata dal contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale del Molise, con sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello della Regione Molise ritenendo, in conformità ai Giudici di primo grado, che il diritto alla riscossione ed al recupero dell’imposta evasa fosse prescritto per decorso del termine triennale previsto dal D.Lgs. n. 953 del 1982;

avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la Regione Molise, affidato ad unico motivo;

la contribuente si è costituita con controricorso, deducendo l’infondatezza del ricorso

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica “violazione e falsa applicazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, conv. in L. n. 53 del 1983, del D.L. n. 2 del 1986, art. 3, conv. in L. n. 60 del 1986 nonchè dell’art. 149 c.p.c., comma 3”, nonchè “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e della L. n. 890 del 1982, art. 14 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nonchè dell’art. 149 c.p.c., comma 3”;

1.2. la Regione lamenta, in particolare, che la CTR abbia errato nel ritenere tardivamente notificato l’atto impositivo nonostante la Regione avesse consegnato l’atto per la notifica al servizio postale entro il termine del terzo anno successivo a quello di imposta (31.12.2015), atto poi ricevuto dalla contribuente alcuni giorni dopo, nel gennaio 2016;

1.3. la doglianza è fondata atteso che, come più volte affermato da questa Corte di legittimità (Cass. nn. 8867/2016, 22320/2014; 11457/2012; 15298/2008) il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono – per il notificante – al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e – per il destinatario – al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali (con riguardo anche agli effetti sostanziali da questi ultimi eventualmente prodotti, come recentemente stabilito da SSUU n. 24822/2015) ma anche agli atti d’imposizione tributaria, con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell’atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull’ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza, e ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatta dipendere da un evento estraneo all’attività di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo, quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall’agente notificatore, al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile, e fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all’esito dell’effettivo perfezionamento dell’intero processo notificatorio;

1.4. ciò è quanto si desume dal principio generale affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002 in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 149 c.p.c.. per le notificazioni a mezzo posta, poi recepito dal legislatore nel citato art. 149, u.c. e – segnatamente in materia tributaria – dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 6 (aggiunto dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 27 lett. f), conv. in L. n. 248 del 2006), in base al quale “qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”;

1.5. nel caso di specie, la decisione della CTR non risulta quindi conforme ai principi dianzi illustrati, non avendo considerato quale termine interruttivo la data (anteriore al 31 dicembre 2015) di consegna dell’avviso di accertamento all’agente postale per la notificazione, indipendentemente dalla sua consegna in data successiva;

2. sulla base dei rilievi espressi, la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio al Giudice a quo, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 29 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2019

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