Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9203 del 02/04/2021

Cassazione civile sez. III, 02/04/2021, (ud. 23/11/2020, dep. 02/04/2021), n.9203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27360/2017 proposto da:

C.P., M.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE DELLA GRANDE MURAGLIA 289 B3, presso lo studio

dell’avvocato LUCA LO BOSCO, rappresentati e difesi dagli avvocati

GIOVANNI DI GIANDOMENICO, ETTORE ALESSIO GIACOBONE, e BERNARDINO

IZZI, per procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (OMISSIS), AGENZIA DEL DEMANIO ED

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ex lege;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 190/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 23/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2020 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2007 la società SRT s.p.a., nella veste di concessionario della riscossione, notificò a M.C. due cartelle esattoriali, per l’importo complessivo di oltre 300.000 Euro.

La notifica delle cartelle era avvenuta su mandato dell’Agenzia del Territorioz ed aveva ad oggetto il pagamento dell’indennizzo dovuto a titolo di illegittima occupazione d’una porzione del demanio marittimo, nel periodo di tempo dal 1969 al 2000.

2. M.C. propose opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c..

Per quanto in questa sede rileva, dedusse che il terreno sul quale aveva edificato il proprio immobile non era demaniale e che in ogni caso non era posseduto da lei, ma dal marito, C.P..

3. L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio si costituirono eccependo il giudicato esterno, sul presupposto che con sentenza passata in giudicato il Tribunale di Napoli nel (OMISSIS) aveva accertato che il dante causa di M.C. aveva abusivamente occupato un’area demaniale e lo aveva condannato al risarcimento del danno. In via riconvenzionale le amministrazioni convenute chiesero comunque di chiamare in causa C.P. e domandarono la condanna sia dell’attrice, sia del terzo chiamato, al risarcimento del danno derivato dalla abusiva occupazione del suolo demaniale.

4. Con sentenza 142/12 il Tribunale di Campobasso:

-) ritenne illegittima, ma solo in parte, l’esecuzione forzata in danno di M.C.; in particolare, il Tribunale osservò che la pubblica amministrazione poteva iscrivere a ruolo, e riscuotere con l’azione esecutiva esattoriale, solo le somme per le quali disponeva di un titolo esecutivo, che nella specie era rappresentato dalla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli nel 1982; per le ulteriori somme richieste l’amministrazione non disponeva invece di titoli esecutivi, e non poteva iscrivere a ruolo il relativo credito;

-) ritenne altresì il Tribunale parzialmente fondata la domanda riconvenzionale formulata dalle amministrazioni convenute; di conseguenza condannò M.C. al rilascio del fondo abusivamente occupato e al risarcimento del danno, in solido con C.P., stimato in Euro 197.464,02, oltre accessori;

-) rigettò la domanda di condanna al rilascio del fondo abusivamente occupato formulata dall’amministrazione nei confronti di C.P., sul presupposto che questi sin dal 2003 si era spogliato della detenzione del fondo.

5. La Corte d’appello di Campobasso, adita da M.C., con sentenza 23 maggio 2017 n. 190 rigettò il gravame.

Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello ritenne che:

-) nessuna incidenza potesse avere, nel presente giudizio, la circostanza che con D.L. 29 marzo 2004, n. 80, fosse stata introdotta una norma destinata a modificare, “con effetto retroattivo”, le aree demaniali del Comune in cui ricadeva il fondo oggetto del contendere, dal momento che quella norma non poteva travolgere gli effetti del giudicato;

-) la domanda riconvenzionale formulata dalle pubbliche amministrazioni convenute in primo grado era ammissibile, era stata ritualmente formulata e non era stata affatto modificata nel corso del giudizio, al contrario di quanto dedotto dall’appellante;

-) il fatto che C.P. avesse ottenuto dall’amministrazione comunale una licenza commerciale per l’esercizio di un campeggio nell’area abusivamente occupata non rendeva ex se legittima quell’occupazione.

6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da M.C. e C.P. (nell’epigrafe del ricorso: ” C.”), con ricorso fondato su tre motivi.

Hanno resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e l’Agenzia del demanio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso va preliminarmente dichiarato inammissibile nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Il Tribunale, infatti, in primo grado negò la sussistenza di legittimazione passiva sostanziale di tale amministrazione, e la Corte d’appello ha rilevato che nessuna impugnazione era stata proposta avverso tale statuizione.

Anche tale statuizione della Corte d’appello non è stata impugnata in questa sede.

Ne consegue che si è formato il giudicato sulla estraneità della suddetta Agenzia al presente giudizio.

2. Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione del D.L. 29 marzo 2004, n. 80, art. 6, comma 2 bis.

Nell’illustrazione del motivo sostengono una tesi così riassumibile:

-) il D.L. n. 80 del 2004, art. 6, comma 2 bis, stabilì: “la fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comun(e) di Campomarino (…) è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione è delegata d’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

-) per effetto di questa norma, erano stati sottratti al demanio marittimo tutti gli immobili aventi “alcuni dati catastali”;

-) la Corte d’appello pertanto, applicando questa norma caso di specie, avrebbe dovuto rilevare che il fondo oggetto del contendere non apparteneva più al demanio;

-) ha quindi errato la Corte d’appello nel ritenere che tale norma non potesse travolgere il giudicato formatosi sulla demanialità della suddetta area.

2.1. Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni.

In primo luogo è inammissibile perchè il D.L. n. 80 del 2004, art. 6, comma 2 bis, demandava all’Agenzia del demanio l’attuazione delle previsioni ivi contenute e segnatamente l’individuazione degli esatti confini delle aree in contestazione.

Tali provvedimenti attuativi costituiscono atti amministrativi e per essi non vale il principio jura novit curia.

Sarebbe stato pertanto onere dei ricorrenti, al fine di dimostrare la decisività del presente motivo di ricorso, allegare che, per effetto dei suddetti provvedimenti attuativi, il fondo oggetto del contendere era venuto a ricadere in un’area sdemanializzata.

2.2. In secondo luogo il motivo è inammissibile perchè in nessun punto del ricorso i ricorrenti chiariscono se e per quale ragione il fondo oggetto del contendere sarebbe interessato dal suddetto provvedimento.

2. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Deducono che erroneamente il giudice di merito ha accolto le domande riconvenzionali di risarcimento del danno formulate dalle pubbliche amministrazioni convenute. Osservano che, in realtà, le suddette amministrazioni non avevano mai davvero proposto alcuna domanda risarcitoria, ma si erano limitate a domandare che l’esecuzione esattoriale già intrapresa fosse dichiarata legittima.

2.1. Il motivo è inammissibile perchè censura l’interpretazione della domanda.

Ma è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che in sede di legittimità l’erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), perchè non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (ex multis, da ultimo, Sez. 6-1, Ordinanza n. 31546 del 03/12/2019, Rv. 656493-01; ma così già Sez. 2, Sentenza n. 1479 del 13/07/1965, Rv. 312811-01).

3. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 2043 e 2056 c.c..

Con tale motivo è censurato il criterio adottato dalla Corte d’appello per la stima del danno. Nella illustrazione del motivo si deduce, da un lato, che la Corte d’appello ha erroneamente utilizzato, per la liquidazione del danno aquiliano, un criterio dettato dalla legge ad altri fini (e cioè il criterio del triplo del canone concessorio, di cui al D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, art. 8, in tema di indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi); dall’alto lato si soggiunge che la Corte d’appello avrebbe liquidato il suddetto danno da illegittima occupazione anche con riferimento ad un periodo di tempo nel quale C.P. aveva già rilasciato il fondo oggetto del contendere.

3.1. Il motivo, in ambedue le censure in cui si articola, è inammissibile. La prima censura, infatti, investe una scelta equitativa ex art. 1226 c.c., scelta in sè non arbitraria e non sindacabile in sede di legittimità, come tutte le operazioni di aestimatio del danno aquiliano (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 24070 del 13/10/2017, Rv. 645831-01; Sez. 1, Sentenza n. 5090 del 15/03/2016, Rv. 639029-01).

La seconda censura investe invece un accertamento di fatto (quale è lo stabilire se, e da quale data, un certo fondo sia stato ritasciato).t ed è per tale ragione anch’essa non consentita in questa sede.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna M.C. e C.P., in solido, alla rifusione in favore di Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio ed Agenzia delle Entrate – Riscossione delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella strere di Euro 6.200, oltre spese prenotate a debito I.V.A., casas forense e spese forfetarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.C. e C.P., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2021

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