Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9202 del 20/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 20/05/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 20/05/2020), n.9202
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 22082-2019 proposto da:
D.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FONTANA, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO RUSCONI;
– ricorrente –
contro
FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI
FIRENZE;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 17994/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 04/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/11/2019 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA
ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
D.B.A. ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della sentenza n. 17994/19, depositata il 4 luglio 2019, con cui questa Corte, nell’accogliere il ricorso proposto dal predetto nei confronti di Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 5/2/2016, aveva indicato nella parte dispositiva, quale giudice del rinvio, la Corte di appello di Firenze in diversa composizione;
il Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze non ha svolto attività difensiva in questa sede;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Va disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, reso palese dall’individuazione della Corte d’appello di Firenze, quale giudice del rinvio, accompagnata dalla precisazione “in diversa composizione”: tale locuzione esplicita l’errore materiale contenuto nella sentenza, poichè la precisazione può logicamente spiegarsi soltanto ove correlata ad ufficio giudiziario della stessa sede di quella ove è stata emessa la sentenza impugnata, non rendendosi necessaria nel caso di indicazione di una sede diversa;
il rinvio, pertanto, deve intendersi disposto alla Corte d’appello di Genova e in tal senso va disposta la correzione;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone che nel dispositivo della sentenza n. 17994/19 di questa Corte, in ogni sua parte, in luogo dell’espressione “alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione” si legga “alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione”. Alla cancelleria per le annotazioni.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020