Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9202 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 20/05/2020), n.9202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 22082-2019 proposto da:

D.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FONTANA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO RUSCONI;

– ricorrente –

contro

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI

FIRENZE;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 17994/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 04/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.B.A. ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della sentenza n. 17994/19, depositata il 4 luglio 2019, con cui questa Corte, nell’accogliere il ricorso proposto dal predetto nei confronti di Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 5/2/2016, aveva indicato nella parte dispositiva, quale giudice del rinvio, la Corte di appello di Firenze in diversa composizione;

il Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze non ha svolto attività difensiva in questa sede;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Va disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, reso palese dall’individuazione della Corte d’appello di Firenze, quale giudice del rinvio, accompagnata dalla precisazione “in diversa composizione”: tale locuzione esplicita l’errore materiale contenuto nella sentenza, poichè la precisazione può logicamente spiegarsi soltanto ove correlata ad ufficio giudiziario della stessa sede di quella ove è stata emessa la sentenza impugnata, non rendendosi necessaria nel caso di indicazione di una sede diversa;

il rinvio, pertanto, deve intendersi disposto alla Corte d’appello di Genova e in tal senso va disposta la correzione;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone che nel dispositivo della sentenza n. 17994/19 di questa Corte, in ogni sua parte, in luogo dell’espressione “alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione” si legga “alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione”. Alla cancelleria per le annotazioni.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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