Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9202 del 03/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/04/2019, (ud. 29/01/2019, dep. 03/04/2019), n.9202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4945-2018 proposto da:

COMUNE DI RIBERA, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio

dell’Avvocato LUCIANA CANNAS, rappresentato e difeso dall’Avvocato

SERGIO ALVARO TROVATO;

– ricorrente –

contro

V.M.R., C.C., C.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELL’ELETTRONICA 20, presso

lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE PIERO SIVIGLIA, rappresentati e

difesi dall’Avvocato SALVATORE SAMMARTINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2353/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 23/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Comune di Ribera ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 122/2013 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento in accoglimento del ricorso proposto da B.R. avverso avvisi di accertamento ICI 2006;

l’Ente locale ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5”;

la contribuente si è costituita con controricorso deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorso è fondato;

2.2. il Comune lamenta che le aree fabbricabili di proprietà della ricorrente avrebbero dovuto ritenersi assoggettate a ICI in quanto inserite dal PRG in zona edificabile e pertanto la CTR avrebbe errato nell’esentarli dall’imposta in virtù dell’inedificabilità di fatto dell’intera area in cui ricadevano gli immobili;

2.3. al riguardo va richiamata la giurisprudenza della Corte, a cui il Collegio ritiene di dare continuità, secondo cui in tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2005, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, per l’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, tenuto altresì conto che il D.Lgs. n. 504 del 1992, detto art. 2, comma 1, prevedendo che un terreno sia considerato edificatorio anche ove esistano possibilità effettive di costruzione, delinea, ai fini fiscali, una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria (cfr. Cass. n. 4952/2018…);

2.4. l’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio, e tale interpretazione della norma è conforme a una qualificazione come interpretazione autentica delle disposizioni citate e a una lettura costituzionalmente compatibile delle stesse, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale, con la sua pronuncia del 27 febbraio 2008 n. 41;

2.5. la decisione della CTR è, dunque, in linea con la suesposta giurisprudenza di legittimità laddove muove dall’affermazione che per stabilire la natura del terreno è necessario fare riferimento al criterio della “mera potenzialità edificatoria”, intesa come concreta appetibilità del suolo, poichè il piano regolatore adottato costituisce un elemento già fiscalmente valutabile, ma è fatta salva la possibilità di tenere conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie e della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione, in quanto elementi comunque incidenti sul valore del bene in comune commercio (cfr. Cass. S.U. n. 25506/2006);

2.6. infatti, la pronuncia delle Sezioni Unite dianzi menzionata ben evidenzia che “la equiparazione legislativa di tutte le aree che non possono considerarsi “non inedificabili”, non significa che queste abbiano tutte lo stesso valore dal momento che, con la perdita della inedificabilità di un suolo (cui normalmente, ma non necessariamente, si accompagna un incremento di valore) si apre soltanto la porta alla valutabilità in concreto dello stesso”;

2.7. pertanto, in sede di valutazione, la minore o maggiore attualità e potenzialità della edificabilità dovrà essere considerata per una corretta valutazione del valore venale delle stesse, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, per VICI, e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, per l’imposta di registro;

2.8. quindi, del tutto correttamente la CTR ha ritenuto che si dovesse tener conto, nella determinazione della base imponibile ICI, del criterio del “valore venale in comune commercio” e quindi della maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie dell’area, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore della stessa, con oneri di allegazione e prova incombenti sull’Amministrazione (che assume e valorizza la differente appetibilità economica dell’area rispetto a quella catastalmente stabilita), e con conseguente necessità per il Giudice tributario ” di orientare il proprio apprezzamento a criteri storici e concreti e non già ad apprezzamenti standardizzati e teorici ” (Cass. n. 14385/2010 citata), apprezzamento che, nel caso di specie, si fonda sulla circostanza che il piano di lottizzazione era stato approvato con delibera del consiglio comunale successiva all’anno di imposta oggetto di accertamento (2006), che la relazione di stima del valore di mercato delle aree richiamata nell’avviso faceva riferimento ad una ricerca di mercato effettuata nel 2010 che aveva riguardato indistintamente i prezzi correnti di lotti residenziali presenti nelle zone B3, B e C e ad un valore medio notarile fondato su quattro compravendite risalenti al marzo 2008;

2.9. è tuttavia doveroso, al contempo, richiamare l’insegnamento di questa Corte, più volte ribadito in fattispecie consimili (cfr., ex multis, Cass. n. 15825/2006; n. 13034 e n. 11935 del 2012; n. 6918/2013; n. 24611 e n. 26532 del 2014) secondo cui “dalla natura del processo tributario – il quale non è annoverabile tra quelli di “impugnazione-annullamento”, ma tra i processi di “impugnazione-merito”, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio – discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte”;

2.10. la conseguenza che il Giudice di merito avrebbe dovuto trarre dall’erronea mancata valutazione inclusione degli elementi di fatto relativi alla minore attualità delle potenzialità edificatorie dell’area, ed all’incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore della stessa, non era dunque i mancato accoglimento dell’appello proposto dall’Ente locale confermando l’annullamento dell’atto impositivo, bensì la determinazione dell’ammontare effettivo delle imposte relativamente all’immobile in questione, ritenuto edificabile in base al PRG, e di cui il Comune lamenta pertanto che sia stata erroneamente determinato il valore venale;

3. il ricorso va quindi accolto nei limiti dianzi indicati con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa a sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 29 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2019

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