Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9202 del 02/04/2021

Cassazione civile sez. III, 02/04/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 02/04/2021), n.9202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30851/2018 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in Roma, alla via

Lucrezio Caro, n. 62, presso lo studio dell’avvocato Ciccotti

Sabina, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Padovan

Giuseppe;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

Unipolsai Assicurazioni S.p.a.,

– intimata –

avverso la sentenza n. 2060/2018 della CORTE d’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2020 dal consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva

quanto segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I) Il (OMISSIS) P.G. venne coinvolto, quale terzo trasportato su un motociclo condotto dal padre, in incidente stradale, nella cui dinamica la moto venne a collidere con l’autovettura – mentre questa effettuava un’inversione a U – condotta da S.M., proprietario del mezzo, assicurato per la responsabilità civile con la Nuova MAA Assicurazioni S.p.a. e riportò lesioni permanenti.

I.1) Il Tribunale di Bassano del Grappa, nel contraddittorio dello S. e della compagnia assicuratrice, istruita la causa con prove testimoniali e consulenze medico legali di ufficio, condannò il proprietario-conducente e la Milano Assicurazioni S.p.a. (succeduta alla Nuova MAA S.p.a.) al risarcimento dei danni, liquidati in complessivi Euro 687.024,50 (seicentottantasettemilaventiquattro Euro e cinquanta centesimi), oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT dal 01/01/2011 ed interessi compensativi al 3% annuo.

L2) In appello, proposto dallo stesso P.G., nel contraddittorio con la sola UnipolSai S.p.a. (succeduta alla Milano Assicurazioni S.p.a.), l’attore appellante ottenne un aumento della posta risarcitoria nella misura di Euro 41.312,50 (quarantuno mila trecento dodici Euro e cinquanta centesimi).

I.3) P.G. impugna per cassazione, con atto affidato a tre motivi, la sentenza della Corte di Appello di Venezia.

I.4) S.M. e UnipolSai Assicurazioni S.p.a. sono rimasti intimati.

I.5) Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.

I.6) Nell’imminenza dell’adunanza camerale del 17/11/2020 il difensore del ricorrente ha chiesto, con memoria, di essere rimesso in termini per la notifica del ricorso introduttivo alla compagnia assicuratrice, e (o in subordine) di essere autorizzato ad integrare il contraddittorio nei confronti della detta assicuratrice, evidenziando che il ricorso era stato, comunque, notificato all’UnipolSai S.p.a. presso la sede legale (di via Stalingrado, in Bologna) e nel termine di legge.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

II) Il ricorso non rimette in discussione l’attribuzione di responsabilità del conducente, e proprietario, dell’autovettura antagonista.

II.1) Il ricorso risulta ritualmente notificato a S.M., che è rimasto intimato.

II.2) Il difensore del P. ha chiesto ordinarsi la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di UnipolSai S.p.a. ed ha depositato atto di integrazione del contraddittorio notificato nei confronti della stessa presso il difensore costituito in appello, avvocato Guidoni.

II.2.1) All’istanza non può essere dato favorevole esito, per le ragioni di seguito esposte.

III) La sentenza d’appello è censurata come segue dalla difesa di P.G..

III.1) 1) Violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione degli artt. 1223,1226,2043,2056 e 2059 c.c., per non avere la Corte d’Appello rispettato il principio dell’integrale riparazione del danno stabilito dalle norme suddette in relazione al danno all’integrità sessuale subito dal sig. P. (impotentia generandi e coeundi).

III.2) 2) Violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione degli artt. 1223,1226,2043,2056 e 2059 c.c., per non avere la Corte d’Appello rispettato il principio dell’integrale riparazione del danno stabilito dalle norme suddette in relazione ad un adeguato aumento percentuale del danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati;

omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avendo la Corte di Appello omesso di considerare ai fini della personalizzazione del risarcimento del danno biologico l’incidenza delle lesioni subite da P.G. sulla vita sessuale e sulla possibilità di costruirsi una famiglia e procreare.

III.3) 3) violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione degli artt. 1223, 1226, 2043 e art. 137, comma 3, cod. ass. per non avere la Corte d’Appello rispettato il principio dell’integrale riparazione del danno stabilito dalle norme suddette in relazione al danno patrimoniale da perdita di reddito.

IV) I primi due motivi d’impugnazione possono essere congiuntamente scrutinatati, in quanto strettamente connessi.

IV.1) Essi sono inammissibili, per inidonea articolazione delle censure in diritto.

IV.2) I due mezzi censurano la sentenza d’appello per non avere essa accordato a P.G. alcuna personalizzazione risarcitoria, in considerazione della gravità della lesione della sfera sessuale dallo stesso riportata.

IV.3) La Corte di l’Appello di Venezia non ha, tuttavia, escluso la personalizzazione risarcitoria, ma l’ha, anzi accordata, così motivando (pag. 5 e 6):

“Quanto al danno non patrimoniale, sono da considerarsi meritevoli di considerazione le doglianze formulate circa la mancata personalizzazione del danno biologico, che il giudice di prime cure non ha effettivamente accordato e circa la quale sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti applicativi identificati dalla più recente giurisprudenza (Cass. sez. III nell’ord. 7513/2018). Va in proposito considerato che l’appellante ha effettivamente provato circostanze che dimostrano una reale incidenza delle lesioni subite sulla sfera dinamico-relazionale che lo riguarda…

Sulla base di tali premesse, il Collegio ritiene che l’appellante sia legittimato al riconoscimento di un’ulteriore quota di risarcimento a titolo di personalizzazione del danno biologico ingiustamente omesso nella liquidazione di primo grado, nella misura del 10% dei valori tabellari minimi applicabili alla liquidazione effettuata dal Tribunale, posto che le predette tabelle milanesi dell’anno 2011 consentivano una personalizzazione del danno fino al 25% dei valori base.

Poichè il danno biologico complessivo (ricavato sulla media tra i 50 e i 55 punti di permanente) risultava ari ad Euro 413.124,50, spetta pertanto al P. l’ulteriore somma di Euro 41.312,50 in aggiunta a quanto accordatogli in esito alla decisione gravata, oltre interessi.

Non spetta invece al danneggiato l’ulteriore indennizzo per la lesione alla sfera sessuale, che è stata censita in entrambe le perizie medico legali intervenute in corso di causa.

A seguito dei traumi riportati nell’incidente, l’istante ha subito l’asportazione del testicolo, e dopo la guarigione ha perduto la funzione erettile e la capacità di generare naturalmente.

L’indennizzo per la menomazione fisica subita a seguito dell’intervento chirurgico è tuttavia da considerarsi ricompreso nella valutazione dell’invalidità permanente sulla cui base il giudice ha calcolato il risarcimento del danno non patrimoniale, che appare sufficientemente accurata, senza che pertanto possa competere al danneggiato un ulteriore titolo di indennizzo.

Va piuttosto rilevato che il parere quanto al nesso causale tra il sinistro e la lesione alla funzione sessuale, per quanto riguarda l’impotentia coeundi e generandi riscontrata nel P., è stato formulato dal medico legale in termini solamente probabilistici, potendo il disturbo derivare anche da fattori diversi e non direttamente riconducibili all’evento traumatico subito.

Per questo motivo appare condivisibile la valutazione del Tribunale, che ha propeso per il non riconoscimento di un indennizzo specifico per la lesione dell’integrità sessuale, ancorchè possa concordarsi che in giurisprudenza sia oggi prevalente l’orientamento secondo cui tale tipologia di danno vada generalmente liquidato in via autonoma rispetto al danno biologico (Cass. 2.2.2007 n. 2311, Cass. n. 4673 del 10 marzo 2016).”

IV.4) Dalla consulenza tecnica di ufficio svolta in primo grado risulta che sicuramente che P.G. ha riportato lesioni sia alla capacità riproduttiva che a quella sessuale (impotentia generandi ac coeundi), ma, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, è dubbia la sussistenza del nesso eziologico tra il sinistro e la detta lesione, non avendo escluso i consulenti che l’eziologia della lesione della sfera sessuale potesse essere diversa e difettando, in ricorso, idonea allegazione su dove e quando la questione, attinente il sopra evidenziato dubbio sul nesso causale fosse stata portata alla cognizione del giudice dell’impugnazione di merito.

IV.5) La Corte territoriale ha ritenuto che le conseguenze dell’intervento chirurgico di asportazione del testicolo, quale seguito dell’incidente stradale in cui era rimasto coinvolto il P., rientrassero nell’ambito della valutazione dell’invalidità permanente sulla cui base il tribunale aveva calcolato il risarcimento del danno non patrimoniale.

IV.6) Al contrario di quanto affermano i primi due motivi di ricorso la valutazione del giudice d’appello sulla necessità di procedere alla personalizzazione del danno vi è stata, soltanto che essa è stata correlata non specificamente alla lesione della sfera sessuale, avendo, con proprio apprezzamento di merito, i giudici d’appello escluso che sussistesse nesso causale tra l’incidente e la detta lesione, o meglio hanno affermato che le consulenze tecniche di ufficio dubitavano dell’eziologia della lesione della sfera sessuale, e l’aggravamento del risarcimento è stato stimato nella percentuale del 10% dell’importo risarcitorio originariamente liquidato dal tribunale in relazione alla perdita della possibilità di svolgere attività musicale in gruppo nonchè sportiva (immersioni subacquee).

In tal modo la Corte di Appello di Venezia ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte (richiamando espressamente, l’allora recentissima, Cass. n. 07513 del 27/03/2018 Rv. 648303-01, dalla parte centrale della motivazione, pagg. 11-25, laddove è rigettato il quinto motivo di ricorso), ritenendo che le suddette attività, o meglio, la perdita della concreta possibilità di svolgerle dovesse essere risarcita con un aumento nella misura del 10% della posta risarcitoria liquidata dal primo giudice (l’orientamento di cui alla pronuncia sopra richiamata è stato successivamente ribadito da Cass. n. 23469 del 28/09/2018 Rv. 650858-02 nonchè da n. 27482 del 30/10/2018 Rv. 651338-01).

L’applicazione della detta misura dell’aumento pertiene alla scelta del giudice di merito, nell’ambito dell’arco consentito, che oscilla sulla base delle cd tabelle milanesi, fino al 25%.

V) Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile, per non adeguata prospettazione della censura in relazione alle pregresse fasi del giudizio.

V.1) Il ricorso, al terzo motivo, lamenta una insufficiente liquidazione del danno patrimoniale, non avendo la Corte territoriale accordato alcun risarcimento in quanto non erano state addotte prove adeguate avuto riguardo alle caratteristiche dell’attività lavorativa pregiudicata dalle lesioni.

Il mezzo, formulato, come detto, secondo il parametro della violazione di legge, non precisa in quale modo la censura fosse stata portata al giudice dell’impugnazione di merito, ovvero in che modo se ne fosse (discusso, o se ne sarebbe dovuto discutere) in appello, e prospetta un diverso opinamento sui criteri risarcitori applicabili (richiamando l’art. 137, comma 3, cod. ass.), ma non indica dove e quando il tema fosse stato posto in appello.

VI) Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

VII) L’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso esime dalla verifica della ritualità dell’instaurazione del contraddittorio in questa sede nei confronti della UnipolSai S.p.a., poichè la rinnovazione della notifica del ricorso o l’integrazione a tale intimata, sarebbe, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, contraria all’esigenza di definire con immediatezza il procedimento, trattandosi di attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (dopo la prima pronuncia in tal senso di Sez. U. n. 06826 del 22/03/2010, giurisprudenza costante; tra molte: Cass. n. 15106 del 17/06/2013 Rv. 626969-01; n. 12515 Rv. 648755-01 del 21/05/2018; n. 16141 Rv. 654313-01 del 17/06/2019).

Il ricorso per cassazione, per ottenere cassazione con rinvio, al fine della liquidazione del danno alla vita sessuale e una diversa e maggiore liquidazione del danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro, è, infatti, notificato ritualmente al solo responsabile proprietario dell’auto investitrice, mentre all’UnipolSai S.p.a., risulta notificato non presso il difensore bensì a (OMISSIS), sede della società.

VIII) Nulla va disposto per le spese di lite, non essendosi costituiti nè lo S., nè la UnipolSai S.p.a..

IX) Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. n. 04315 20/02/2020) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. n. 05955 del 14/03/2014; tra le innumerevoli altre successive: Sez. U. n. 24245 del 27/11/2015) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

X) In ultimo, si reputa opportuno disporre che in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

nulla per le spese;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Ordina procedersi all’oscuramento dei dati sensibili.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2021

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