Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9201 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 20/05/2020), n.9201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 19718-2019 proposto da:

S.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENIAMINO

DE RITIS 18, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO DI LISA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALFREDO IACONE;

– ricorrente –

contro

INAIL -ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 10603/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

S.A.M. ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della sentenza n. 10603/19, depositata il 16 aprile 2019, con cui questa Corte, nell’accogliere il ricorso proposto da Inail nei confronti della predetta S. avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1060/2016, aveva indicato nella parte dispositiva, quale giudice del rinvio, la Corte di appello di Ancona, pur essendo stata indicata nella parte motiva della sentenza la Corte d’appello di L’Aquila;

l’Inail non ha svolto attività difensiva in questa sede;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

parte ricorrente ha depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Va disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella parte dispositiva della sentenza impugnata, reso palese dall’individuazione nella parte motiva della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila quale giudice del rinvio, accompagnata dalla precisazione “in diversa composizione”, precisazione che può logicamente spiegarsi soltanto ove correlata ad ufficio giudiziario della stessa sede di quella ove è stata emessa la sentenza impugnata, non rendendosi necessaria nel caso di indicazione di una sede diversa;

a fronte del rilievo che precede non appare decisiva l’indicazione della Corte d’appello di Ancona quale giudice del rinvio contenuta nel dispositivo della sentenza, poichè il principio affermato da questa Corte di legittimità nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, in cui il dispositivo letto pubblicamente in udienza è destinato a prevalere, in ragione della speciale pubblicità cui è assoggettato, su eventuali contrastanti enunciazioni contenute nella motivazione (cfr. Cass. n. 12331 del 2005, richiamata da Cass. n. 20310 del 2012 e da innumerevoli successive conformi), non può logicamente estendersi al caso delle sentenze e delle ordinanze di questa Corte di cassazione in materia civile, la cui pubblicazione avviene mediante deposito in cancelleria dell’intero provvedimento e la cui interpretazione segue piuttosto la regola, propria del rito ordinario, della integrazione del dispositivo alla luce del tenore della motivazione (cfr. fra le tante Cass. nn. 979 del 1993, 5666 del 2000, 31131 del 2019), esprimendo la motivazione il momento logico della sentenza, che assume rilievo ai fini della individuazione del contenuto precettivo della stessa, chiarendo e integrando il significato delle statuizioni del dispositivo;

che tale orientamento si inquadra nel più generale principio secondo cui il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una sentenza della Corte di cassazione e pronuncia adottata in motivazione, se non incide sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 15321 del 2012, 668 del 2019);

che la descritta situazione deve reputarsi sussistere nel caso di specie, ove si consideri che l’avere la motivazione utilizzato la locuzione “in diversa composizione” a conferma della indicazione della Corte d’appello di L’Aquila, che era giudice a quo, rende palese che la volontà collegiale fosse quella di rinviare la causa proprio a quella Corte d’appello, da cui proveniva la sentenza gravata, onde in tal senso, in difformità rispetto alla proposta, va corretta l’affermazione contenuta all’ultimo rigo del dispositivo della sentenza;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone che nel dispositivo della sentenza n. 10603/19 di questa Corte in luogo dell’espressione “alla Corte d’appello di Ancona” si legga “alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione”. Alla cancelleria per le annotazioni.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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