Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9201 del 03/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/04/2019, (ud. 29/01/2019, dep. 03/04/2019), n.9201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1003-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.M., S.M.B., I.L.,

I.N., I.A., IN.MI., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FERDINANDO GALIANI 68, presso lo studio

dell’Avvocato SABINO SELICATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1896/25/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 26/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 53/2013 della Commissione tributaria provinciale di Foggia in accoglimento del ricorso proposto da I.A., I.M., I.N., I.L. e In.Mi. e S.M.B., avverso l’avviso di classamento ed attribuzione della rendita catastale a mezzo del quale era stata attribuita ad un immobile di loro proprietà una rendita catastale (cat. D10) che rivisitava in modo rilevante quella proposta dai contribuenti a mezzo della procedura DOC.FA.;

i contribuenti si sono costituiti con controricorso, deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. è infondata l’eccezione, sollevata dai controricorrenti, che deducono la carenza di autosufficienza del ricorso, in quanto la parte narrativa di questo descrive compiutamente gli elementi di fatto rilevanti, illustrando le questioni conseguenti, contenendo quindi il ricorso non solo la riproduzione degli atti processuali ma anche argomentazioni critiche avverso la sentenza impugnata a sostegno dei motivi proposti, per il che non può esserne affermata l’inammissibilità;

1.2. va parimenti disattesa l’eccezione relativa alla mancata impugnazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della parte della sentenza di primo grado che aveva rilevato come l’Ufficio avesse “prestato acquiescenza alle eccezioni avanzate sulla legittimità del D.M. 20 gennaio 1990 da cui discende l’accertamento attributivo di rendita catastale di cui si argomenta”;

1.3. la CTR, nello “svolgimento del processo”, dava infatti atto di quanto segue: “L’Agenzia delle Entrate… chiedeva l’integrale riforma della sentenza impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell’atto di appello innanzi richiamato”;

1.4. avendo omesso i controricorrenti di trascrivere, almeno nella parte rilevante, l’atto di appello, in violazione del principio di autosufficienza, la doglianza va quindi respinta:

2.1 con l’unico motivo del ricorso l’Ente locale lamenta violazione e falsa applicazione del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, avendo il Giudice di merito ritenuto che la motivazione dell’avviso di accertamento fosse “tanto apparente quanto apodittica” limitandosi a ” richiamare il prezziario cui testo non …(era)… allegato all’avviso”;

2.2. il motivo è fondato alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ha precisato, con specifico riferimento alla fattispecie oggetto dei presente giudizio – ovvero, di attribuzione di rendita catastale a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994 (c.d. procedura DOCFA) -, che l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento può intendersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita “solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati”, come pacificamente è avvenuto nel caso di specie, “mentre, in caso contrario, la motivazione deve specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (cfr. Cass. nn. 17971/2018, 977/2018, 6065/2017, 12497/2016, 23237/2014, 3394/2014);

2.3. pertanto, nel caso di specie l’avviso dell’Agenzia può considerarsi adeguatamente motivato, non risultando che i contribuenti abbiano prospettato elementi di fatto differenti rispetto a quelli enunciati dall’Ufficio;

3. va conseguentemente accolto il ricorso, cassata l’impugnata sentenza e rinviata nuovamente alla Commissione regionale della Puglia, in diversa composizione, per un riesame nel merito delle doglianze dell’Ente locale, alla luce dei principi sopra enunciati, oltre che per l’esame delle questioni assorbite e per la pronuncia sulle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 29 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2019

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