Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9201 del 02/04/2021

Cassazione civile sez. III, 02/04/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 02/04/2021), n.9201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7414/2019 proposto da:

CONSORZIO FRA I CASEIFICI DELL’ALTIPIANO DI ASIAGO S.C.A.R.L.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo

studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FABIO SEBASTIANO;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE ROANA S.C.,in liquidazione,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIO CALGARO;

– controricorrente –

nonchè da:

COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE ROANA S.C. in liquidazione,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIO CALGARO;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO FRA I CASEIFICI DELL’ALTIPIANO DI ASIAGO S.C.A.R.L.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo

studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FABIO SEBASTIANO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2301/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Bassano del Grappa ingiunse al Consorzio fra i caseifici dell’altopiano di Asiago s.c.a.r.l. (d’ora in poi Consorzio) il pagamento della somma di Euro 2.114.594,58 in favore della Cooperativa produttori di latte di Roana a titolo di prezzo dovuto per il latte conferito, come da relative fatture.

Avverso il decreto propose opposizione il Consorzio, eccependo in via preliminare la nullità dello stesso per l’esistenza di una clausola compromissoria, stipulata tra le parti, in base alla quale tutte le relative controversie sarebbero state devolute ad un arbitro. Nel merito, il Consorzio contestò la pretesa della Cooperativa, sia in ordine al quantum della pretesa che in ordine a presunti versamenti parziali effettuati nel corso degli anni precedenti; aggiunse, inoltre, che i pagamenti dal Consorzio alla Cooperativa non dovevano avvenire in denaro, bensì con fornitura di prodotti caseari e contestò il recesso della Cooperativa, asseritamente ritenuto illegittimo. Rilevò infine l’opponente che il credito portato dal decreto ingiuntivo era inesigibile perchè, a seguito di un grave incendio subito dal Consorzio, tutti i soci, tra i quali la Cooperativa Roana, avevano concordemente accettato di congelare temporaneamente le proprie pretese nei confronti del debitore.

Si costituì nel giudizio la Cooperativa, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto impugnato.

Con sentenza non definitiva il Tribunale adito rilevò che la clausola compromissoria fatta valere dal Consorzio non era nella specie applicabile, posto che la Cooperativa aveva esercitato il recesso dal Consorzio, come da Delib. di quest’ultimo 3 agosto 2009; per cui, essendo stato il ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 10 agosto 2010, detta clausola non poteva più ritenersi operante.

La parte opponente fece riserva di appello differito avverso detta sentenza.

Successivamente, proseguito il giudizio davanti al Tribunale di Vicenza a seguito della soppressione del Tribunale di Bassano del Grappa, con sentenza definitiva la causa venne decisa con il rigetto dell’opposizione, la conferma del decreto impugnato e la condanna del Consorzio opponente al pagamento delle spese di lite.

2. Il Consorzio ha proposto appello avverso entrambe le citate pronunce e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 27 agosto 2018, in riforma di quella emessa dal Tribunale di Vicenza, ha accolto l’opposizione del Consorzio, ha revocato il decreto opposto ed ha condannato la Cooperativa al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Ha osservato la Corte territoriale che doveva essere confermata la sentenza non definitiva la quale aveva escluso che nella specie potesse essere operante la clausola compromissoria. Ciò in quanto la Cooperativa aveva esercitato il recesso dal Consorzio prima che fosse depositato il ricorso per decreto ingiuntivo.

Ciò premesso, la Corte lagunare ha rilevato che era fondato il secondo motivo di appello, in base al quale il credito portato dal decreto ingiuntivo era da ritenere inesigibile. Il Consorzio, infatti, con la Delib. 17 dicembre 2008, n. 5, assunta con votazione unanime e quindi anche con l’approvazione del legale rappresentante della Cooperativa Roana, aveva deciso di congelare il pagamento delle somme dovute ai soci per i conferimenti di latte anteriori e successivi al 17 novembre 2007, data in cui si era verificato l’incendio che aveva arrecato gravi danni al Consorzio.

Esaminando poi gli ulteriori motivi di gravame, la sentenza ha osservato che l’importo della somma di cui al decreto ingiuntivo non doveva essere ridotta, perchè mancava la prova del versamento, da parte del Consorzio, di un acconto pari ad Euro 67.433,83. Analogamente, non poteva essere opposta alla Cooperativa la Delib. Consortile 8 ottobre 2013, n. 5, con la quale era stato ridotto il prezzo di ciascun litro di latte conferito, in quanto successiva al suindicato recesso della Cooperativa.

Nè, infine, era risultato provato che il pagamento dovesse essere eseguito dal Consorzio non in denaro, bensì con prodotti caseari, dato che non risultava alcuna previsione contrattuale in tal senso.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia propone ricorso il Consorzio con atto affidato a due motivi.

Resiste la Cooperativa Roana con controricorso.

La Cooperativa, poi, ha proposto un autonomo ricorso avverso la medesima sentenza, con atto affidato a tre motivi.

Resiste al ricorso il Consorzio, con controricorso contenente ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte rileva innanzitutto che, come risulta concordemente dalle memorie di entrambe le parti, la sentenza impugnata in questa sede è stata revocata dalla Corte d’appello di Venezia, in accoglimento dell’impugnazione della Cooperativa, con sentenza 30 giugno 2020, n. 1644.

Dalla lettura di tale pronuncia si apprende che il Consorzio è stato nelle more dichiarato in stato di insolvenza e che la condizione per la quale era stata dichiarata la non esigibilità dei crediti delle singole cooperative – e cioè l’incendio, con conseguenti danni, e l’attesa del risarcimento da parte della società di assicurazione – era venuta meno già all’epoca della pronuncia della sentenza qui impugnata. La quale, pur avendo tenuto conto della Delib. dell’Assemblea consortile 8 ottobre 2013 – nella quale si dava atto, tra l’altro, del fatto che l’assicurazione aveva versato, per il sinistro garantito, la somma di Euro 11.173.802 – ne aveva considerato le conseguenze solo in relazione ad un altro profilo (il prezzo del latte).

Nella sentenza che ha accolto la revocazione, perciò, la Corte d’appello ha concluso che era da ritenere certo, già alla data della pronuncia della sentenza oggetto del presente ricorso, che la condizione di inesigibilità era venuta meno; ed ha anche precisato, per dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge per l’accoglimento della revocazione, che quell’aspetto “non era stato oggetto di controversia” (art. 395 c.p.c., n. 4).

Consegue da tale revocazione che il ricorso della Cooperativa Roana viene completamente a cadere per sopravvenuto difetto di interesse, come del resto la medesima parte ha richiesto nella memoria depositata.

2. Nonostante tale sopravvenuta decisiva circostanza, il Consorzio che nelle more del presente giudizio di cassazione si è costituito col patrocinio di un nuovo difensore, dando atto della sua collocazione in liquidazione coatta amministrativa – assume che il suo ricorso dovrebbe essere ugualmente esaminato. Ciò perchè rimarrebbe in piedi la statuizione della sentenza revocata quantomeno nella parte in cui nega l’operatività della clausola compromissoria; e il Consorzio sostiene di avere “un evidente interesse ad ottenere, in punto di diritto, la rivalutazione dei motivi di appello che la Corte lagunare riteneva infondati, al fine di statuire come la pretesa creditoria di controparte sia non solo infondata nel merito ma non azionabile avanti l’autorità giudiziaria ordinaria in ragione della clausola compromissoria contenuta nello statuto del Consorzio”.

A sostegno della propria tesi il Consorzio richiama la sentenza 12 maggio 2020, n. 8773, di questa Corte, secondo la quale, qualora la domanda di revocazione concerna una parte autonoma della sentenza d’appello, il relativo accoglimento determina, in aderenza alle regole dell’impugnazione parziale e dell’effetto espansivo interno, la rescissione di quella parte soltanto, nonchè delle parti che dipendano dalla parte rescissa, mentre conservano la loro efficacia le parti autonome e indipendenti; sicchè, nel giudizio di cassazione pendente su queste ultime, la pronuncia di revocazione non fa cessare la materia del contendere.

2.1. Osserva la Corte che tale ragionamento non può essere condiviso.

Ed invero il caso deciso dalla citata sentenza n. 8773 non è assimilabile a quello odierno. In quella sede, infatti, è stato affrontato il problema della revocazione parziale partendo dal presupposto, esplicitato in motivazione, che la Corte d’appello aveva revocato la sentenza nei soli limiti della doglianza esaminata.

Il caso odierno è evidentemente diverso, perchè la sentenza della Corte d’appello di Venezia, come già detto, ha revocato la precedente sentenza (fase rescindente) ed ha contestualmente confermato quella del Tribunale di Vicenza in primo grado (fase rescissoria). Il che viene a significare che la pronuncia impugnata in questa sede non esiste più da un punto di vista giuridico e non vi sono margini per poterne esaminare la correttezza sotto alcun profilo. Se poi – com’è evidente – la sentenza che ha accolto la revocazione fosse affetta da vizi, ciò potrà essere oggetto di un nuovo ricorso per cassazione (art. 403 c.p.c., comma 2), ma non per questo può rivivere l’odierno ricorso, rivolto nei confronti di una sentenza ormai non più esistente.

Si deve, in conclusione, fare applicazione del diverso principio in base al quale la revocazione della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi quello ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione quest’ultimo, e alla domanda originariamente formulata, che l’interesse va valutato. Nè rileva che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacchè la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto (Sezioni Unite, sentenza 28 aprile 2017, n. 10553).

3. In conclusione, sono dichiarati inammissibili, per cessazione della materia del contendere, tanto il ricorso del Consorzio quanto quello della Cooperativa Roana.

In considerazione dell’esito del giudizio, le spese del giudizio di cassazione devono essere integralmente compensate.

Trattandosi, poi, di esito decisorio conseguente ad un evento sopravvenuto alla proposizione dell’impugnazione, non deve farsi luogo al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Sezioni Unite, sentenza 14 dicembre 2020, n. 28383, e sentenza 10 febbraio 2017, n. 3542).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso del Consorzio e quello della Cooperativa Roana e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2021

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