Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9200 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2017, (ud. 21/02/2017, dep.10/04/2017),  n. 9200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 843-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.LLI D. DI G.D. & C. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 354/1/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 25/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Basilicata indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello proposto dalla società F.lli D. di Giuseppe D. e c sas annullando la cartella di pagamento relativa ad imposta di registro emessa sulla base di un decreto ingiuntivo per il quale il giudice dell’opposizione aveva sospeso l’esecutività; Rilevato che nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Rilevato che con il primo motivo proposto l’Agenzia ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la CTR esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo formulata in grado di appello, avendo il giudice di primo grado annullato la cartella per vizi non inerenti l’atto impugnato;

rilevato che con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 in ragione dell’annullamento della cartella fondato sull’illegittimità dell’avviso di liquidazione propedeutico;

rivelato che con il terzo motivo, deducendo la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, e degli artt. 4 e 8 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, parte ricorrente ha sostenuto che la CTR non avrebbe considerato la rilevanza, ai fini dell’imposta di registro, della mera esecutività in astratto del decreto ingiuntivo, a prescindere dalla concreta esecuzione dello stesso.

Considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile, non potendosi profilare il vizio di omessa pronunzia su violazione di natura processuale – v. Cass.321/2016, ove si è chiarito che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme divers4e dall’art. 112 c.p.c., se ed in quanto si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte;

Considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente fondato e assorbe l’esame del terzo motivo;

Considerato che la CTR ha annullato la cartella di pagamento in relazione ad un vizio dell’atto prodromico – asserita illegittimità della richiesta di imposta di registro correlata a decreto ingiuntivo per il quale il giudice dell’opposizione aveva sospeso l’esecuzione dello stesso – violando in tal modo i principi più volte espressi da questa Corte, a cui tenore nel processo tributario la cartella di pagamento può esser iumpugnata solo per vizi suoi propri e non per quelli che attengono l’accertamento fiscale, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta – Cass. n. 4818/2015 -;

considerato che la CTR, tralasciando di considerare l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo della parte contribuente contro la cartella in relazione ai vizi dell’atto di liquidazione divenuto definitivo – secondo quanto prospettato dall’ufficio -, è incorsa nella violazione prospettata dall’Ufficio fiscale;

Considerato che, sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo motivo e inammissibile il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Basilicata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il secondo motivo, assorbito il terzo, inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Basilicata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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