Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9200 del 03/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/04/2019, (ud. 29/01/2019, dep. 03/04/2019), n.9200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24981-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

(OMISSIS) (già Equitalia Sud spa);

– intimati –

riunito al ricorso n. 25020-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ZAGARE BIANCHE SRL;

– intimata –

avverso le sentenze n. 619/2017 e 620/1/2017 della COMMISSIONE

TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositate il 21/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, iscritto al n. R.g. 24981/2017, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 619/01/2017, che aveva dichiarato inammissibile l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza n. 1896/2015 in accoglimento del ricorso proposto dalla società Zagare Bianche s.r.l. avverso cartella di pagamento IRES IRAP 2007;

con distinto ricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in qualità di successore di Equitalia Sud s.p.a., propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, iscritto al n. R.g. 25020/2017, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 622/2/2017, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto contro la medesima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, dianzi indicata;

la Curatela della società contribuente (di cui era stato dichiarato nelle more il fallimento) è rimasta intimata in entrambi i procedimenti.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. preliminarmente va disposta la riunione al presente ricorso, recante n. R.G. 24981/2017, di quello recante n. R.G. 25020/2017, per connessione oggettiva, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., avendo ad oggetto, entrambi i ricorsi, pronunce relative all’impugnazione della medesima sentenza di primo grado;

2.1. ciò premesso, con il primo motivo di ricorso iscritto al n. R.G. 25020/2017, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, dell’art. 56 c.p.c. ” perchè, secondo la ricorrente, la CTR avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l’appello per avere omesso l’appellante di depositare la ricevuta di spedizione postale del gravame;

2.2. con un secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, i Giudici d’appello avrebbero omesso di pronunciarsi sull’istanza di rinnovazione della notifica dell’appello, ex art. 291 c.p.c., che non era andata a buon fine per causa non imputabile al notificante e con la quale chiedeva di essere autorizzato alla rinnovazione della notifica;

2.3. con un terzo motivo, l’Ufficio deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 153 c.p.c., comma 2, dell’art. 291c.p.c., e dell’art.350 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, erroneamente, i Giudici d’appello non avevano disposto la rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., presso il difensore della società fallita, benchè il mancato perfezionamento della stessa fosse dovuto a causa non imputabile al notificante, in quanto, dal controllo dell’albo professionale l’indirizzo indicato risultava corretto;

2.4. il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo e del terzo;

2.5. invero, secondo l’insegnamento di questa Corte a Sezioni Unite, “nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo; solo in tal caso, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza” (cfr. Cass. S.U. n. 13453/2017);

2.6. inoltre, va osservato che, laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, la Corte è anche Giudice del fatto e può accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, il che rileva soprattutto quando, come nel caso di specie, si tratta di verificare l’ammissibilità o procedibilità dell’appello e quindi il passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado, trattandosi di verifica che la Corte deve compiere anche d’ufficio ex actis (Sez. U. n. 6994 del 2010; conf. Cass. n. 16780 del 2015 e n. 12885 del 2002), anche aì fini dell’art. 382 c.p.c., comma 3 (Cass. n. 3004 del 2004; conf. Cass. n. 27300 e n. 19222 del 2013; v. n. 24743 del 2011);

2.7. ciò è ribadito in sedes materiae dalle precitate decisioni delle Sezioni Unite riguardo alla cd. “prova di resistenza” (vedasi p.5.13 e p.6 delle motivazioni);

2.8. va altresì fatta menzione del diffuso orientamento secondo cui la “nullità della sentenza”, ai fini della produzione di nuovi documenti consentita dall’art. 372 c.p.c., va interpretata in senso ampio, comprendendovi non solo le nullità derivanti dalla mancanza di requisiti formali della pronunzia, ma anche quelle derivanti da vizi del procedimento che si ripercuotono direttamente sulla decisione medesima (es. Cass. n. 3155 del 1982, n. 653 del 1989, n. 13139 del 1991, n. 23576 del 2004, n. 19977 del 2005, n. 13535 del 2007);

2.9. in tal senso vanno valorizzate anche le certificazioni rilasciate postume dalla cancelleria o segreteria del Giudice d’appello circa l’effettività di adempimenti processuali, in disparte il controllo diretto del fascicolo del giudizio di merito da parte del giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 22246 e n. 23100 del 2017);

2.10. nel caso di specie, il termine per impugnare, secondo quanto riportato in ricorso, scadeva il 9.11.2015, mentre, dalla distinta di spedizione, riportata in ricorso ai fini dell’autosufficienza, ed asseverata dall’Ufficio postale con timbro datario, l’appello risulta essere stato spedito il 6.11.15 e ricevuto il 9.11.15 (cfr. avviso di ricevimento, anch’esso riportato in ricorso ai fini dell’autosufficienza);

2.11. l’appello era quindi tempestivo, atteso, inoltre, che dall’attestazione della cancelleria della CTR, riportata in ricorso ai fini dell’autosufficienza, l’Ufficio risulta costituito il 2.12.15, quindi, nel termine di legge;

3.1. risulta, invece, inammissibile il ricorso iscritto al n. R.G. 25020/2017, la cui notifica, diretta alla società e non alla Curatela, essendo intervenuto nelle more il fallimento, risulta non perfezionatasi per irreperibilità del destinatario;

3.2. è noto, infatti, che in caso di notifica di atti processuali impugnatori non andata a buon fine, il notificante, se il mancato perfezionamento è dovuto a ragioni a lui non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali che vanno rigorosamente provate (cfr. Cass. S.U. n. 14594/2016; Cass. nn. 20700 /2018, 17864/2017);

3.3. nel caso in esame la ricorrente non si è tempestivamente attivata, alla stregua del suindicato principio enunziato dalle Sezioni Unite al fine di provvedere alla rinotifica del ricorso, che risulta quindi inammissibile;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al n. R.G. 25020/2017, senza pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata, mentre va accolto il ricorso iscritto al n. R.G. 24981/2017 quanto al primo motivo (assorbiti i rimanenti), con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Giudice a quo affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione;

5. va infine evidenziato, con riguardo al ricorso n. R.G. 25020/2017, che l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. nn. 1778/2016, 5955/2014).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso iscritto al n. R.G. 24981/2017, assorbito il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione; dichiara inammissibile il ricorso iscritto al n. R.G. 25020/2017.

Dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente Agenzia delle Entrate-Riscossione, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 29 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2019

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