Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 920 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 20/01/2021), n.920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 05881/2019 R.G. proposto da:

D.B., rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Laura Barberio, (PEC laurabarberio.ordineavvocatiroma.org)

con domicilio eletto presso il ridetto difensore in Roma via del

Casale Strozzi n. 31;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con

domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato (PEC ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it);

– controricorrente –

avverso il la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 517/2018

depositata il 05/07/2018;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

09/12/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con il provvedimento di cui sopra la Corte Territoriale ha respinto l’appello del ricorrente;

– avverso tal sentenza si propone ricorso per cassazione con atto affidato a un solo motivo; il Ministero dell’Interno resiste con controricorso; considerato che:

– l’unico motivo di ricorso dedotto censura la gravata sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 TUI e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per avere il giudice dell’appello omesso l’esame di un fatto decisivo (condizione di giovanissima età del richiedente asilo, integrazione e problematiche di salute certificate) e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.L. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, relativi all’obbligo di cooperazione istruttoria; denuncia poi specialmente a pag. 7 e seguenti del ricorso altresì l’omessa valutazione e motivazione in ordine al grave danno in caso di rimpatrio stante la situazione del paese di origine del richiedente;

– il motivo è fondato nei termini che seguono;

– invero, la Corte territoriale ha ritenuto complessivamente priva di attendibilità la narrazione del richiedente in forza di una pluralità di elementi (mancata spiegazione in ordine alle ragioni poste alla base dell’organizzazione della manifestazione da parte del fratello contro il governo, appartenenza al gruppo etnico (OMISSIS), maggioritario e più benestante) tra i quali anche le sue condizioni di salute, che sono specificamente state oggetto di esame (pag. 4 ultime righe) da parte del giudice dell’appello;

– nondimeno però, la Corte perugina non ha valutato nè ha reso motivazione alcuna in ordine alle allegazioni trascritte a pag. 2 del ricorso per cassazione, e relative alla situazione della Guinea, limitandosi del tutto apoditticamente ad affermare che “non sono stati allegati problemi riguardanti la presenza di pericoli collegati a stati di conflitto armato generalizzato” senza con ciò confrontarsi con quanto dedotto dal ricorrente e senza motivare in alcun modo sul punto;

– secondo la giurisprudenza di questa Corte, “nei giudizi di protezione internazionale l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte” (Cass. n. 11101/19). Nel caso di specie, la Corte d’appello non cita alcuna fonte informativa a supporto della sua descrizione della situazione generale della Guinea mentre il ricorrente, in sede di ricorso, fonda le sue censure alla sentenza impugnata su precise fonti informative (pag. 2 del ricorso per cassazione);

– pertanto, in accoglimento del motivo di ricorso di cui si è detto, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

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