Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 920 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 17/01/2011), n.920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2748-2007 proposto da:

O.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverse la sentenza n. 9064/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/01/2006 r.g.n. 7265/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 19.12.2005/12.1.2006 la Corte di appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, rigettava la domanda proposta da O.V. nei confronti del Ministero dell’Interno per il riconoscimento dell’assegno di invalidità.

Osservava in sintesi la corte territoriale che, non essendo consentita, nel giudizio di rinvio, la produzione di nuovi documenti e risultando quelli già prodotti privi di idonea efficacia probatoria del prescritto requisito socio-economico, la domanda doveva essere respinta per il difetto di un elemento costitutivo del diritto azionato.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso O.V. con un unico motivo, illustrato con memoria.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., art. 149 disp. att. c.p.c., L. n. 118 del 1971, art. 13, L. n. 482 del 1968, artt. 13 e 19, art. 2727 ss.

c.p.c., nonchè vizio di motivazione, rilevando che, sebbene la prova del requisito reddituale potesse desumersi per presunzioni, la corte territoriale aveva omesso di valutare la documentazione esistente agli atti (iscrizione al collocamento obbligatorio, assenza di annotazioni sul libretto di lavoro, qualifica di casalinga rinvenibile nel verbale della commissione medica ed altro), senza fornire alcuna motivazione in ordine alla irrilevanza della medesima.

Il ricorso è infondato.

La corte territoriale, pronunciando in sede di rinvio ed attenendosi al principio di diritto, al riguardo, stabilito dalla Suprema Corte, che gli imponeva di “verificare, in relazione al materiale probatorio acquisito, se ricorr(esse) la prova del requisito socio- economico e quindi occupazionale e reddituale”, ha rilevato che, nel giudizio di merito, la ricorrente aveva prodotto, a dimostrazione di tali condizioni, solo alcune dichiarazioni sostitutive di atto notorio, prive di valenza probatoria nel giudizio civile.

Così statuendo la corte di merito si è attenuta al principio di diritto, conforme al costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, prevista dalla L. n. 15 del 1968, art. 4 ha attitudine certificativa e probatoria fino a contraria risultanza nei confronti della P.A. ed in determinate attività e procedure amministrative, ma è priva di efficacia in sede giurisdizionale nelle lite fra privati, in quanto in queste alla parte non è dato trarre elementi di prova dalle sue stesse dichiarazioni, ed ha, quindi, sulla base di una corretta valutazione del materiale istruttorio,ritenuto l’infondatezza della domanda, per carenza di prova del prescritto requisito reddituale.

E tale accertamento resiste alle censure mosse dalla ricorrente, facendo leva su documenti, di cui si assume l’omessa valutazione, ma che, in realtà, neppure risultano trascritti in seno all’atto di impugnazione, per come pur imposto dal canone di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, e che, in ogni caso, appaiono privi di decisività (si pensi all’annotazione di “casalinga” reperibile in alcuni dei documenti elencati ) al fine di riscontrare, nella sua interezza, il prescritto requisito. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente assorbimento di ogni altra questione.

Nulla sulle spese, in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo (anteriore alla novella di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42 comma 11 conv. nella L. n. 326 del 2003, entrato in vigore il 2.10.2003) vigente ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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