Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 920 del 16/01/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 920 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 12136-2009 proposto da:
GARRIELLI CONCETTA GBRCCT39D60H501W, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso
lo studio dell’avvocato MICHELE ARDITI Di
CASTELVETERE, che la rappresenta e difende giusta

Data pubblicazione: 16/01/2013

delega in atti;
– ricorrente

2012
contro

1883

FRATARCANGELI

PASQUALE

FRIPQL47R02A720V,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLE
PRIMULE 8, presso lo studio dell’avvocato VOCINO

1

ANTONIO,
in

che lo rappresenta e difende giusta delega

.11t Li:

controricorrente

nonché contro
DI PROFILO SILVIO DPRSLV70M26H501P,

SCERBO CRISTINA

intimati

nelle

O Th

D’AFTE:LLO li t.(ONIA, lepnLaLdid il n/DM/ZOO,

5,n1.

avverso

lA

sentenz2

n.

13il4f 2- 0(Th

2749/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

27/11/2012 dal Consigliere Dott.

RAFFAELE FRASCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

SCRCST68E60E205N;

9

R.g.n. 12136-09 (ud. 27.11.2012)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Concetta Gabrielli ha proposto ricorso per cassazione contro Cristina Scerbo,
Silvio Di Profio e Pasquale Fratarcangeli avverso la sentenza del 25 giugno 2008 con la
quale la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello da lei proposto avverso la sentenza
con cui il Tribunale di Roma, investito di un’intimazione di sfratto per morosità nei
confronti di essa ricorrente dalla Scerbo e dal Di Profio in relazione ad una locazione ad

uso abitativo corrente inter partes, ha dichiarato risolto per l’inadempimento della
ricorrente il contratto provvedendo, dopo cambiamento del rito, sulla fase a cognizione
piena, dopo che in quella sommaria la ricorrente si era opposta ed aveva chiesto termine
per sanare la morosità ai sensi dell’art. 55 1. n. 392 del 1978 e la sanatoria era avvenuta nel
termine salvo che per gli accessori a titolo di i.v.a. e c.p.a. sulle spese giudiziali liquidate
nel provvedimento concessivo del temine per la sanatoria.
Nel giudizio davanti al Tribunale interveniva il Fratarcangeli, quale nuovo
proprietario dell’unità immobiliare locata.
§2. Al ricorso ha resistito con controricorso soltanto il Fratarcangeli.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. 11 Collegio ritiene che la motivazione della presente sentenza possa adottare un
modello semplificato.
§2. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 5 e 55 della Legge 392 del 1978 in riferimento al’art. 360 n. c.p.c.”.
Vi si sostiene che nei contratti di locazione ad uso abitativo, ove, per effetto del
pagamento effettuato a seguito di concessione di termine ai sensi dell’art. 55 della I. n. 392
del 1978, il conduttore effettui un pagamento parziale e rimanga, tuttavia, debitore di un
importo inferiore a due mensilità del canone locativo, non sussisterebbero le condizioni per
la risoluzione del contratto e, pertanto, si assume che erroneamente la Corte territoriale
avrebbe invece ritenuto, disattendendo il secondo motivo di appello, che la risoluzione
debba automaticamente essere dichiarata se non via sia il pagamento integrale di tutto
quanto dovuto in forza della concessione del termine ai sensi dell’art. 55 citato.
§2.1. Il motivo è manifestamente infondato.
A seguito della concessione del termine di cui a detta norma, il conduttore è tenuto
all’integrale adempimento di quanto in esecuzione di esso ha chiesto di pagare, ivi
3
Est. Cons. Raffa1e Frasca

R.g.n. 12136-09 (ud. 27.11.2012)

comprese le spese giudiziali e l’eventuale pagamento parziale in modo che risulti una
morosità inferiore a quanto individuato dall’art. 5 della 1. n. 392 del 1978 ed eventualmente
anche soltanto relativa alle spese giudiziali oppure, come nella specie, a parte di esse,
integra, per valutazione legale tipica non suscettibile di valutazione alla stregua dell’ultimo
comma dell’art. 1455 c.c., una situazione giustificativa in via automatica della pronuncia
della risoluzione del contratto locativo all’esito della cognizione ordinaria (potendo
semmai, giusta l’esigenza della persistenza della morosità di cui all’art. 663 c.p.c. e della

sua necessaria riferibilità ai canoni, la parziale sanatoria con esclusione delle spese,
escludere, secondo certa dottrina e giurisprudenza, l’immediata adozione nella fase
sommaria del provvedimento ai sensi dell’art. 665 c.p.c.).
In particolare, è consolidato il principio di diritto (al quale si è attenuta la Corte
territoriale) secondo cui <> (ex multis, Cass. n. 13407 del 2001; adde: Cass. n. 6636 del
2006 e n. 23751 del 2008).
§3. Con il secondo motivo si lamenta “omessa, insufficiente e/o contraddittoria
motivazione della sentenza. Violazione dell’art. 12 c.p.c. e 118 disp. att. al c.p.c. in
riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.” e vi si sostiene che le norme indicate sarebbero state
violate dalla Corte territoriale, perché Essa non avrebbe fornito alcuna motivazione circa la
sussistenza dell’elemento soggettivo del residuo inadempimento essendosi limitata a
precisare che <>, senza tenere conto che il pagamento era stato eseguito
personalmente dalla ricorrente.
§3.1 Il motivo, quanto alla denuncia di violazione dell’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. è privo di fondamento, perché nella sua stessa illustrazione si dice che una
motivazione venne enunciata e la si critica. Se lo si apprezza alla stregua dell’art. 360 n. 5
c.p.c., cioè come riferito ad un’erronea valutazione di circostanze di fatto ai fini della
esclusione della buona fede della ricorrente, risulta — sempre che non lo si ritenga
inammissibile, perché, in realtà, denuncia un c.d. vizio di sussunzione e, quindi, ai sensi
del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. e lo fa senza indicare le nonne violate (che non possono essere
l’art. 132 e l’art. 118 citati), si deve prendere atto che non solo la critica è rivolta in modo
ambiguo, perché non è chiarito se la ricorrente nella fase di convalida fosse o meno
assistita da difensore (essendo del tutto compatibile la circostanza del pagamento da lei
4
Est. Cons. Raffael Frasca

R.g.n. 12136-09 (ud. 27.11.2012)

eseguito, non è detto come, anche con detta assistenza), ma anche che la motivazione della
sentenza impugnata è basata pure su altre circostanze (si vedano le ultime due righe della
pagina quattro e le prime nove della cinque).
§4. Il ricorso è, dunque, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in
dispositivo ai sensi del D.M. n. 140 del 2012.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione al resistente delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate in curo duemiladuecento, di cui duecento per
esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 27 novembre
2012.

P. Q. M.

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