Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 92 del 04/01/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 92 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CORRENTI VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso 26748-2006 proposto da:
PETRETTA
DORA C.F.PIRDR0491361M130W,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo
studio dell’avvocato MASUCCI OTTAVIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CENTORE
CIRO;
– ricorrente –
2012
2113
contro
PETRETTA NICOLA C.E.PRTNCL38R10M130W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso lo
studio dell’avvocato DE BONIS MASSIMO,
che lo
Data pubblicazione: 04/01/2013
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI
LAURO PIERO;
–
avverso
la
sentenza
n.
controricorrente –
3321/2005
della
CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/12/2005;
udienza del 08/11/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha conclus
per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
SVOLGIMENTO DEI, PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.2.1991 presso la Pretura di Avellino Petretta Dora in
proprio e quale procuratrice del padre Michelangelo chiedeva la reintegra nel
possesso di una servitù di passaggio esercitata a favore del fondo paterno di cui era
detentrice, sito in Volturara Irpinia frazione Toppolo del Conte, pervenuto a seguito
terreno e operato sbancamenti.
Il convenuto eccepiva il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, la mancanza
dello spoglio e l’estinzione della servitù per mancato uso ultraventennale ed
aggiungeva che l’invocato atto di divisione non precisava se il passaggio doveva
essere esercitato dove era stato costruito il fabbricato.
Ascoltati informatori, il Pretore, con ordinanza, qualificava la domanda come
denunzia di nuova opera e la rigettava e, nel prosieguo, ammessa prova testimoniale,
il Tribunale, con sentenza 554/02 la rigettava con compensazione delle spese.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza 3321/2005, rigettava rappello di Petretta
Dora, condannata alle spese del grado, perché l’azione era stata proposta entro l’anno
dalla costruzione ma l’attrice non aveva provato l’esistenza, al momento della
proposizione, del possesso della servitù.
Lo stesso teste di parte ricorrente, Petretta Mattia, fratello dell’appellante, aveva
riferito di una sbarra metallica collocata nel 1988 da Petretta Nicola, con la
conseguenza che da quella parte il fondo non era raggiungibile.
Ricorre Petretta Dora con unico motivo e con memoria fuori termine, resiste
controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Si denunzia violazione degli artt. 1168 e 1170 cc, 360 n. 5 cpc.
di divisione del 30.3.1947, gravante su terreno di Petretta Nicola, che aveva invaso il
Trattavasi di azione possessoria perché si agiva per la reintegra e si è disconosciuta la
tempestività per lo sbarramento intervenuto nel 1988, senza considerare che
l’apposizione della sbarra non aveva dato luogo ad alcuno spossessamento.
Si riferisce del teste De Feo Salvatore, il quale, alla udienza del 28.2.1991, aveva
dichiarato che, assieme alla moglie, il giorno di Pasquetta dell’anno prima era
Quanto al teste Petretta Mattia per sua comodità aveva optato per altra soluzione.
Il termine annuale per l’esercizio dell’azione può essere individuato nel momento in
cui una servitù viene soppressa e non aggravata.
La censura non merita accoglimento perché non risolutiva.
Non si indicano inequivoche testimonianze circa il possesso della servitù ma si
riportano deposizioni che confermano l’esistenza di una sbarra dal 1988, certamente
incompatibile con l’esercizio del transito, tentando di dare una diversa
interpretazione.
Per la configurabilità del possesso (“ad usucapionem”), è necessaria la sussistenza di
un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad
esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere
corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” ( “ex
plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto
reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso
conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche
esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta
all’inerzia del titolare del diritto (Cass. Il maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre
1994 n. 10652).
D’altra parte, il vizio di motivazione può essere invocato quando nel ragionamento
del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti
passato sotto la sbarra.
decisivi ed alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la
motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del
merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di
parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).
Occorre distinguere tra possesso utile ai fini della usucapione e situazione di fatto
spetti un diritto, da parte di chi è privato violentemente od occultamente della
disponibilità del bene.
La relativa legittimazione attiva spetta non solo al possessore uti dominus ma anche
al detentore nei confronti dello spoliator che sia titolare del diritto e tenti di
difendersi opponendo che “feci sed iure feci”.
A chi invoca la tutela è sufficiente provare una situazione di fatto, protrattasi per un
periodo di tempo apprezzabile e consistente nel transito sul fondo servente, senza
opposizione del proprietario ed anche senza opere visibili e permanenti, con la
conseguenza che , per l’esperimento dell’azione di reintegrazione, è sufficiente un
possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purché abbia i caratteri esteriori
di un diritto reale (Cass. 1° agosto 2007 n. 16974, 7 ottobre 1991 n. 10470) ma tale
prova non è stata fornita.
In definitiva il ricorso va respinto con condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 2200,
di cui 2000 per compensi, oltre accessori
Roma 8 novembre 2012.
Il consigliere estensore
il PresidTte
;
tutelabile in sede di azione di reintegrazione, indipendentemente dalla prova che