Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9199 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 20/05/2020), n.9199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34831-2018 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile della

Funzione Risorse Umane e Organizzazione di Poste Italiane spa,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo

studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO

MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;

– resistente –

contro

S.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3049/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Napoli dichiarava improcedibile l’appello proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza di primo grado emessa nei confronti della predetta parte, di S.R. e dell’Inps, che, in parziale accoglimento della domanda della S., aveva accertato l’avvenuta omissione contributiva da parte di Poste per i contributi dovuti alla lavoratrice nel periodo dal 14/1/2000 al 1/9/2003;

la Corte d’appello, in mancanza di costituzione della S., rilevato che la notifica del ricorso in appello a quest’ultima era avvenuta il 19/4/2018 e all’Inps il 2/5/2018 per l’udienza di discussione dell’8/5/2018, in difetto del rispetto del termine di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3, e ritenuto che non ricorressero i presupposti applicativi per la concessione di un termine ai sensi dell’art. 291 c.p.c., anche in ragione del principio di ragionevole durata del processo, tanto più che la nullità della notificazione derivava da ragioni dipendenti dalla volontà della parte, dichiarava improcedibile l’appello;

avverso la sentenza Poste Italiane s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati mediante memoria;

S.R. è rimasta intimata, mentre l’Inps si è costituito con procura in calce al ricorso notificato;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 164 c.p.c., comma 2, e art. 435 c.p.c., comma 3;

con il secondo motivo deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., e della CEDU, art. 6;

rileva la ricorrente che nel caso in cui, come nella specie, la notifica non sia omessa o inesistente, il vizio di nullità della medesima è sanabile e ne va disposta la rinnovazione ex art. 164 c.p.c., comma 2, da estendere anche al rito del lavoro;

che i motivi di censura, da trattare congiuntamente, sono fondati (si veda al riguardo, con ampia ed esaustiva motivazione in ordine ai consolidati arresti giurisprudenziali sul punto, Cass. n. 9404 del 17/04/2018: “Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell’art. 435 c.p.c., comma 3, deve intercorrere tra la data di notifica dell’atto di appello e quella dell’udienza di discussione, non comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, come nel caso di omessa o inesistente notificazione, bensì la nullità di quest’ultima, sanabile “ex tunc” per effetto di spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c.”, conforme Cass. n. 12691 del 13/05/2019);

questa Corte ha già avuto modo di rilevare (Cass. n. 22166 del 12/09/2018) che, a fronte di una disciplina espressa e completa che modula i tempi e i modi per ottenere la sanatoria delle invalidità diverse dall’inesistenza della vocatio in ius, non è ammissibile che l’interprete possa ricorrere in via autonoma ad una diversa conformazione dei principi costituzionali di ragionevole durata o giusto processo, attribuendo rilevanza alle giustificazioni del ritardo o al contegno delle parti in udienza e facendo scaturire dall’invalidità effetti diversi e più gravi (quale l’improcedibilità dell’appello) di quelli delineati dal sistema proprio delle norme processuali;

il testo dell’art. 291 c.p.c., prevede, infatti, esclusivamente che il giudice, quale garante della regolare instaurazione del contraddittorio, ove il convenuto non si costituisca e ricorra un vizio di nullità della notificazione, previo rilievo del medesimo, fissi un termine per la rinnovazione, senza che a diversa soluzione possa giungersi, come pretenderebbe la Corte territoriale, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo;

in proposito la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato, con riferimento a diversa sanzione di improcedibilità comminata dal giudice di merito, che “il principio del giusto processo, di cui al richiamato CEDU, art. 6, non si esplicita nella sola durata ragionevole dello stesso” e che “occorre prestare altresì la massima attenzione ad evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto ad un giudizio” (Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014);

non merita conferma, pertanto, l’interpretazione formalistica della norma processuale adottata dalla Corte territoriale, che induce a esiti pregiudizievoli in termini di diniego di accesso alla tutela giurisdizionale;

in base alle svolte argomentazioni va accolto il ricorso e la sentenza cassata, con rinvio al giudice del merito che si atterrà ai principi enunciati, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA