Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9199 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. III, 19/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 19/04/2010), n.9199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26286/2006 proposto da:

P.G., M.I., elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato CATAPANO Ferdinando, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMES EDILIZIA SRL, in persona dell’Amministratore Unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 29, presso lo studio

dell’avvocato BETTONI Manfredi, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SPADEA GIOVANNI, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

COOPERATIVA EDIFICATRICE L’EGUAGLIANZA DI TRENNO SCRL, in persona del

suo Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO

1, presso lo studio dell’avvocato VIANELLO LUCA, che la rappresenta e

difende unitamente dall’avvocato FRANCESCO PAGANUZZI, giusta procura

a margine della seconda pagina del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CEAAM – Consorzio Edili e Affini Artigiani Milanesi, Soc. Coop. a

r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 763/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO

dell’8/02/06, depositata il 22/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Vianello Luca, difensore della controricorrente

(coop. l’Eguaglianza) che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Bettoni Manfredi, difensore della controricorrente

(Comes srl) che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che

concorda con la relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. P.G. e M.J. hanno proposto ricorso per cassazione contro la Cooperativa Edificatrice L’Eguaglianza di Trenno s.c.r.l., la C.E.A.A.M. – Consorzio Edili e Affini Artigiani Milanesi, s.c.r.l. in liquidazione coatta amministrativa e la Comes Edilizia s.r.l., avverso la sentenza del 22 marzo 2006, pronunciata in grado d’appello dalla Corte d’Appello di Milano nella controversia inter partes avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni da essi ricorrenti sofferti per vizi di costruzione di un appartamento loro assegnato dalla detta cooperativa.

Al ricorso hanno resistito con separati controricorsi la Cooperativa Edificatrice L’Eguaglianza di Trenno s.c.r.l. e la Comes Edilizia s.r.l..

p.2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

p.3. Ricorrendo le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si è osservato quanto segue:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per tardività, siccome dedotto dai resistenti, in quanto la sentenza venne notificata ai ricorrenti l’11 aprile 2006 e da quella data decorse il termine c.d.

breve per l’esercizio del diritto di impugnazione, che venne a scadere il 10 giugno 2006.

Il ricorso è stato invece notificato nel settembre 2006.

Il ricorso apparirebbe comunque, inammissibile perchè mancante del requisito della esposizione sommaria del fatto sostanziale e processuale di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

Infatti, dopo l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata, il ricorso procede subito ad enunciare ed illustrare i tre motivi su cui si fonda, senza dedicare alcunchè all’esposizione de qua, la quale, d’altro canto, non si individua nemmeno attraverso l’illustrazione dei motivi, che sono anzi articolati in modo da supporne la conoscenza.

In proposito, in punto di rilievo del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, si rileva che “per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di Cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa” (ex multis, Cass. n. 7825 del 2006).

Nello stesso ordine di idee si è, inoltre, sempre ribadendo lo stesso concetto, precisato che “il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 3, postula che il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata”. E, in applicazione di tale principio si è dichiarato inammissibile il ricorso in cui risultavano omesse: la descrizione dei fatti che avevano ingenerato la controversia, la posizione delle parti e le difese spiegate in giudizio dalle stesse, le statuizioni adottate dal primo giudice e le ragioni a esse sottese, avendo, per tali fondamentali notizie, il ricorrente fatto rimando alla citazione in appello) (Cass. n. 4403 del 2006).

Va, altresì, ricordato che costituisce principio altrettanto consolidato che, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, non è possibile distinguere fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (Cass. n. 1959 del 2004).

4. Il ricorso, in fine, apparirebbe inammissibile anche per l’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Infatti, il primo ed il terzo motivo, deducenti violazione di norme di diritto, non si concludono con la formulazione del quesito di diritto, mentre il secondo motivo, propositivo di vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non si conclude e comunque non contiene un momento di sintesi espressivo della c.d. “chiara indicazione” di cui all’art. 366 bis c.p.c. (su cui si veda, ex multis, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007)”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che non sono stati mossi ad esse rilievi.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

p.3. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza nei confronti di entrambe le resistenti e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione ad entrambe le resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore di ognuna in euro milleottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

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