Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9199 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2017, (ud. 03/03/2017, dep.10/04/2017),  n. 9199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8247-2016 proposto da:

T.D., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, e rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CROCE

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SANTISSIMI

APOSTOLI 81, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FORNARO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELA NARDINOCCHI giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè

T.G. e CURATELA DEL FALLIMENTO DI T.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1290/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 25/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalla controricorrente;

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza n. 1290 del 25 novembre 2015 ha rigettato l’appello proposto da T.D. avverso la sentenza del Tribunale di Pescara con la quale era stata respinta la domanda finalizzata ad ottenere l’annullamento per incapacità naturale ovvero per dolo della convenuta T.I., del testamento olografo del defunto germano T.G., con la conseguente richiesta di scioglimento della comunione ereditaria del testatore, nonchè delle comunioni dei genitori T.E. e D.G.G..

I giudici di appello, dopo avere ritenuto che l’attore poteva proporre la domanda, nonostante l’intervenuto fallimento, in quanto si trattava di giudizio volto a far valere diritti personali, ed avendo agito allorquando era già intervenuta la sentenza di fallimento, ha in primo luogo ravvisato l’inammissibilità della produzione documentale effettuata dall’appellante in sede di appello, trattandosi di documenti nuovi e non avendo provato che fosse stato nell’impossibilità di produrli in primo grado. Ancora riteneva inammissibili le richieste di acquisizione di documenti presso terzi, non essendo stata provata la necessarietà dei documenti nè specificato di quali documenti si trattasse.

In merito alla prova testimoniale, rilevava che in realtà la stessa era stata ammessa, ma che l’attore era incorso in decadenza non avendo provveduto a rinnovare l’intimazione al teste indicato per l’udienza alla quale il processo era stato rinviato, dopo che a quella inizialmente fissata il teste non si era presentato adducendo motivi impeditivi.

Quanto, infine alla richiesta di CTU, rilevava che vi erano evidenti carenze di carattere documentale, dovendosi appunto l’incarico peritale svolgere essenzialmente sulle carte, ma osservava altresì che condivisibilmente il Tribunale aveva escluso che le condizioni di salute ed il successivo suicidio del de cuius potessero provare la sua assoluta incapacità all’epoca di redazione del testamento.

In particolare le deposizioni testimoniali avevano evidenziato che nel corso del 2001, allorquando il testamento risultava essere stato predisposto, il testatore aveva posto in essere una serie di atti rivelatori di una piena capacità di autodeterminazione, e del tutto incompatibili con uno stato di incapacità naturale.

Le stesse deposizioni testimoniali invece permettevano di comprendere anche le ragioni della mancanza di disposizioni in testamento in favore dell’attore, essendo emersa una situazione di conflittualità tra i germani.

Avendo confermato il rigetto della domanda di annullamento del testamento, e non avendo l’appellante contestato l’affermazione del giudice di prime cure secondo cui tale rigetto assorbiva le altre domande proposte, la Corte d’Appello ha quindi confermato integralmente la decisione di prime cure. T.D. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello sulla base di quattro motivi.

T.I. ha resistito con controricorso.

T.G. e la curatela del fallimento di T.D. non hanno svolto difese in questa fase.

Preliminarmente deve essere disattesa la deduzione di parte controricorrente secondo cui il ricorso andrebbe rigettato per la erronea notifica alla stessa controricorrente (notifica presso la Cancelleria anzichè presso lo studio ove in grado di appello i suoi difensori avevano eletto domicilio).

A tal fine si rileva che il vizio della notifica risulta sanato dalla tempestiva costituzione della controricorrente in questa sede. Inoltre poichè il presente giudizio, vertendo sull’impugnativa di un testamento, ha natura litisconsortile, necessitando della partecipazione di tutti i potenziali eredi legittimi, i quali hanno appunto preso parte anche alle fasi di merito, l’eventuale inesistenza o invalidità della notifica ad uno dei litisconsorti, quale deve appunto ritenersi la controricorrente, imporrebbe in ogni caso la rinnovazione della notifica ex art. 331 c.p.c., sicchè la costituzione spontanea in questa sede consente di ritenere superato tale necessario adempimento, assicurando al processo la sua rituale instaurazione.

Passando alla disamina del ricorso, ad avviso del Collegio lo stesso è manifestamente infondato, e deve pertanto essere rigettato.

Il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 104 disp. att. c.p.c. e art. 250 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 in relazione all’art. 24 Cost.

Si denota che effettivamente, come evidenziato dalla Corte d’Appello, la prova testimoniale articolata dall’attore era stata ammessa, ma che all’udienza fissata per la prova non era comparso, adducendo un legittimo impedimento, il teste indicato da parte attrice.

Alla successiva udienza non era stato però possibile escutere il teste in quanto non era stato nuovamente intimato e quindi non era comparso.

Si lamenta che all’esito dell’istruttoria, e precisamente all’udienza dell’11/11/2008 il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità delle prove richieste dal ricorrente, senza però avere adottato un formale provvedimento di decadenza dalla prova testimoniale.

La censura è chiaramente destituita di fondamento.

La fattispecie in esame, alla luce della giurisprudenza di questa Corte risulta chiaramente idonea a determinare la decadenza dalla prova (in tal senso Cass. n. 1020/2013, secondo cui nell’ipotesi di mancata comparizione in udienza di testimoni ritualmente citati dalla parte interessata, qualora il giudice non abbia esercitato il potere di ordinare una nuova intimazione o di disporne l’accompagnamento coattivo, ai sensi dell’art. 255 c.p.c., l’onere di citare i testimoni all’udienza cui il giudice abbia rinviato per l’assunzione della prova grava sulla parte interessata, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 104 disp. att. c.p.c., non potendo giovarsi la parte del mancato esercizio di poteri discrezionali attribuiti al giudice, stante la diversa ratio alla base, da un lato, dell’art. 104 nonchè degli artt. 208 e 250 c.p.c., fondata sul principio dispositivo del processo e sul rilievo del contraddittorio con la controparte, e, dall’altro, dell’art. 255 c.p.c., fondata sul dovere di testimonianza e sugli strumenti attribuiti al giudice per assicurare lo svolgimento del processo).

Ne consegue che poichè la decadenza, a seguito dell’introduzione del regime delle preclusioni, è rilevabile d’ufficio e non è più rimessa ad un potere di eccezione della parte controinteressata, il suo verificarsi prescinde anche dalla formale adozione di un provvedimento, dovendo darsi seguito quindi a quanto sostenuto da Cass. n. 22843/2006, secondo cui allorchè il giudice dichiara chiusa l’istruttoria ed invita le parti a precisare le conclusioni, le parti medesime decadono dai mezzi istruttori (nella specie, dalla prova testimoniale) non assunti indipendentemente da un’espressa dichiarazione di decadenza, dovendosi ritenere esteso il principio ivi affermato anche all’ipotesi in cui la parte sia incorsa nella decadenza per la mancata intimazione del teste.

Il secondo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 210, 213, 115, 116 c.p.c. e art. 24 Cost., nella parte in cui il giudice di appello ha disatteso la richiesta, già formulata in primo grado, di esibizione da parte dell’ASL di Pescara delle cartelle cliniche del testatore, nonchè la richiesta di ordinare alla Prefettura di Pescara ovvero ad altro ente pubblico competente di fornire tutte le informazioni relative al riconoscimento dell’invalidità civile a favore del de cuius.

La censura non è meritevole di accoglimento.

La corte distrettuale ha condivisibilmente rilevato che per la ritualità delle richieste dell’appellante era necessario documentare la necessità dell’acquisizione documentale per il processo, il che non era avvenuto anche in ragione della genericità della richiesta, non avendo la parte nemmeno specificato per quali documenti stesse precisamente richiedendo l’ordine di esibizione.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte che ha affermato (cfr. Cass. n. 23120/2010) che il rigetto da parte del giudice di merito dell’istanza di disporre l’ordine di esibizione al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte non è sindacabile in cassazione, perchè, trattandosi di strumento istruttorio residuale utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile “aliunde”, e l’iniziativa non presenti finalità esplorative – ravvisabili allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e del suo contenuto per verificarne la rilevanza nel giudizio – la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (conf. ex multis Cass. n. 4375/2010).

A tal fine si rileva che la stessa formulazione della richiesta rivolta in maniera del tutto generica ad acquisire tutta la documentazione relativa alle condizioni di salute del defunto esistente presso I’ASL di Pescara denota l’assoluta mancanza di specificità, e non consente nemmeno di apprezzare se si tratti di documentazione effettivamente esistente, requisito del pari necessario per l’ammissibilità della richiesta di esibizione (cfr. Cass. n. 26943/2007; Cass. n. 2772/2003).

La valutazione di genericità della richiesta così come operata dal giudice di merito trova conforto infatti nel tenore della stessa, la quale non si perita di indicare se e quando il defunto sia stato sottoposto alle cure del S.S.N. ovvero in quale occasione sia stato ricoverato; la stessa incertezza nell’individuazione dell’ente in possesso della documentazione relativa al riconoscimento dell’invalidità vale a confortare la valutazione di inammissibilità della richiesta, la quale non consente di apprezzare la sua effettiva necessità ai fini della decisione della causa, confermandosi quindi, e proprio alla luce dei precedenti citati da parte ricorrente, il carattere meramente esplorativo delle istanze istruttorie de quibus (cfr. Cass. n. 13533/2011).

Il terzo motivo denunzia la violazione dell’art. 345 c.p.c. nonchè l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, laddove la sentenza gravata ha dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata in grado di appello, trattandosi di documenti non indispensabili e che l’appellante non ha dedotto di non aver potuto produrre in primo grado.

Orbene, evidenziata l’inammissibilità del motivo laddove denunzia l’esistenza di un vizio motivazionale facendo richiamo alla abrogata previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non applicabile alla presente vicenda, che vede impugnata una sentenza emessa in data successiva all’11 settembre 2012, la censura è infondata anche nella parte in cui denunzia una violazione di legge.

Ed, invero la valutazione di non indispensabilità dei documenti prodotti trova poi conferma nelle successive motivazioni della sentenza laddove si evidenzia l’assenza di rilevanza ai fini dell’accertamento della capacità naturale del testatore alla data di redazione del testamento, del successivo suicidio ovvero della patologia (disturbo paranoideo, ma ben compensato) di cui soffriva, potendosi ritenere soddisfatto in tal modo l’onere di motivazione circa la valutazione di non indispensabilità della produzione documentale effettuata in grado di appello (cfr. Cass. n. 1277/2016).

Infine il quarto motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 191, 115 e 116 c.p.c., sempre in relazione all’art. 24 Cost., laddove il giudice di appello ha negato la nomina del CTU al fine di accertare la capacità naturale del testatore.

Ed, invero, la valutazione discrezionale che connota la nomina dell’ausiliario d’ufficio, trova conferma all’esito del rigetto dei primi tre motivi di ricorso, nella carenza di materiale probatorio sul quale consentire l’espletamento delle indagini peritali.

Peraltro, la sentenza ha ampiamente motivato sulle ragioni in base alle quali, alla luce invece del materiale acquisito (prove testimoniali e certificazione medica ritualmente prodotta) emergeva che anche in prossimità della data di redazione del testamento, il de cuius aveva piena capacità di autodeterminarsi, evidenziandosi anche le ragioni in base alle quali si giustificava la mancata menzione dell’attore nel testamento.

Il motivo quindi a fronte di una ampia ed argomentata motivazione circa le ragioni che inducono a ritenere superflua la CTU, censura in realtà l’apprezzamento dei fatti così come operata dal giudice di merito, il che non è consentito in sede di legittimità.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla a disporre per le spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto attività difensiva.

Poichè il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato non ricorrono i presupposti dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso principale e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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